Il Comune di Fabriano è stato inserito nell’elenco dei Comuni del cosiddetto “cratere sismico” ai sensi del Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016 “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016", convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016 e pertanto, ai sensi dell’art. 48, comma 16 gli immobili inagibili totalmente o parzialmente ed oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esenti dall’IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16/12/2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31/12/2020.
Inoltre:
- l’art. 48 comma 10-bis del Decreto Legge n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016 e modificato dal D.L. n. 8 del 09/02/2017e dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, ha disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari relativi ai Tributi Comunali, a decorrere dal 26/10/2016 e fino al 31/12/2017, a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell’allegato 2 del Decreto (comprendente anche il Comune di Fabriano), limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. n. 445/2000;
- l’art. 48, comma 11 del Decreto su citato n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, modificato dal D.L. n. 8/2017 e dal D.L. n. 50/2017, ha previsto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni può essere effettuata, senza applicazione di sanzioni ed interessi mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018;
- l’art. 48, comma 12 del Decreto su citato n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, modificato dal D.L. n. 8/2017 e dal D.L. n. 50/2017, prevede infine che gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal comma 10 bis sono effettuati entro il mese di febbraio 2018.
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI:
PER IMU/TASI: I soggetti proprietari di immobili dichiarati inagibili con ordinanza sindacale, DEVONO PRESENTARE il modello di DICHIARAZIONE IMU entro il 30 GIUGNO dell’anno successivo all’emissione dell’ordinanza di inagibilità, i cui estremi devono essere riportati nella dichiarazione suddetta.
PER LA TARI: I soggetti che sono in possesso di ordinanza di inagibilità per i locali utilizzati (abitazioni, attività produttive, ecc..), devono presentare denuncia di cessazione ai fini della tassa rifiuti entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stata emessa l’ordinanza, utilizzando la modulistica messa a disposizione sul nostro sito - modello per immobili inagibili.
Gli stessi soggetti devono comunicare l’attuale sistemazione ai fini della Tassa.