La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, successivamente modificata dal D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68/2014 e dalla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità per l’anno 2016), ha istituito l’imposta unica comunale (I.U.C.) nel cui ambito è ricompreso anche il tributo per i servizi indivisibili denominato TASI.
1) PRESUPPOSTO
L’art. 1 comma 669 come modificato dal'art.1 comma 14, lettera b, della L.del 28/12/2015 n.208 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.I periodi di possesso o di detenzione sono conteggiati secondo la disciplina dell’IMU.
2) SOGGETTI PASSIVI
È soggetto passivo dell’imposta sia il possessore che il detentore a qualsiasi titolo con vincolo di solidarietà in caso di pluralità di possessori o detentori.
Sono soggetti all’imposta, i possessori o detentori di:
1) Unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze categoria catastaleA1/-A/8-A/9;
2) Immobili distinti nella categoriaD(escluso D/5),C/1 e C/3non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività di impresa.
A partire dal 01/01/2016 la TASI non si applica più alle abitazioni principali, alle relative pertinenze ed alle fattispecie assimilate ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8,A9;
Per fattispecie assimilate si intendono quelle individuate all’art. 6 comma 2 del “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C.” approvato con Deliberazione n 50 del 30/04/2016 :
-
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché a quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1 comma 15, L. 208/2015);
-
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
-
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-
ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3) BASE IMPONIBILE
La base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU ivi compresa la riduzione al 50 % del valore imponibile degli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico.
4) DESTINAZIONE DEL TRIBUTO
La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali, fra i quali, a mero titolo esemplificativo: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica e servizi connessi, servizi di protezione civile, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e ambientali, Polizia Locale.
5) ALIQUOTE
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 13/03/2019 sono state confermate per l’anno 2019 le aliquote approvate per l’anno 2018, come segue:
Fattispecie |
Aliquota |
Detrazione |
|
1 |
Abitazione principale e relative pertinenzecategoria catastale A/1-A/8-A9. |
2,2 per mille |
Nessuna |
2 |
Abitazione principale categorie catastali da “A/2 ad A/7” e relative pertinenze. |
ESCLUSE |
Nessuna |
3 |
Unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto daanziani o disabiliche acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. |
ESCLUSE |
Nessuna |
4 |
Unità immobiliare (e relative pertinenze) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale e che hanno nella stessa la residenza anagrafica e la dimora abituale. |
0,00 per mille |
Nessuna |
5 |
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1,c. 15, L. 208/2015). |
ESCLUSE |
Nessuna |
6 |
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. |
ESCLUSE |
Nessuna |
7 |
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008. |
ESCLUSE |
Nessuna |
8 |
Abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio. |
ESCLUSE |
Nessuna |
9 |
Abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. |
ESCLUSE |
Nessuna |
10 |
Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italianinon residentinel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), giàpensionatinei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso. |
ESCLUSE |
Nessuna |
11 |
Immobili distinti nella categoria catastale D (escluso D5), C1 e C3 non produttivo di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di impresa. |
2,5 per mille |
Nessuna |
12 |
Immobili distinti nella categoria catastale D (escluso D5), C1 e C3 non produttivo di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR inutilizzati o locati. |
0,00 per mille |
Nessuna |
13 |
“Immobili merce” destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. |
0,00 per mille |
Nessuna |
14 |
Tutte le altre fattispecie. |
0,00 per mille |
Nessuna |
Per l’applicazione dell’aliquota sopra riportata al n. 11, pena la mancata applicazione dell’aliquota agevolata, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo apposita autocertificazione secondo il modello predisposto dal Comune
6) DICHIARAZIONE
Gli obblighi dichiarativi del possessore non detentore si intendono assolti con l’adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina IMU.
7) SCADENZE
Acconto:17 GIUGNO 2019 (50% DELL'IMPOSTA ANNUALE)
Saldo: 16 DICEMBRE 2019
8) LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE
Il Comune non procede alla liquidazione d’ufficio della TASI pertanto il contribuente è tenuto al versamento del tributo in autoliquidazione.
È sempre possibile avvalersi comunque dell’assistenza fiscale da parte di un soggetto preposto (Caf o studio commerciale) oppure sul nostro Sito www.piazzalta.it è stato predisposto un programma per il calcolo del tributo.
La riscossione del tributo avviene mediante modello modello F24:
-Codice catastale D451
-Codice TASI abitazione principale e relative pertinenze: 3958(per le categorie A/1-A/8-A/9)
- Codice tributo TASI altri fabbricati: 3961
L'importo minimo sotto il quale non si versa l’imposta è di € 12,00.