TASI - 2019

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, successivamente modificata dal D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68/2014 e dalla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità per l’anno 2016),  ha istituito l’imposta unica comunale (I.U.C.) nel cui ambito è ricompreso anche il tributo per i servizi indivisibili denominato TASI.

1) PRESUPPOSTO

L’art. 1 comma 669 come modificato dal'art.1 comma 14, lettera b, della L.del 28/12/2015 n.208 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.I periodi di possesso o di detenzione sono conteggiati secondo la disciplina dell’IMU.

2) SOGGETTI PASSIVI


È soggetto passivo dell’imposta sia il possessore che il detentore a qualsiasi titolo con vincolo di solidarietà in caso di pluralità di possessori o detentori.

Sono soggetti all’imposta, i possessori o detentori di:

1) Unità immobiliare  destinata ad abitazione principale e relative pertinenze categoria catastaleA1/-A/8-A/9;

2) Immobili distinti nella categoriaD(escluso D/5),C/1 e C/3non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività di impresa.

A partire dal 01/01/2016 la TASI non si applica più alle abitazioni principali, alle relative pertinenze ed alle fattispecie assimilate ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8,A9;

Per fattispecie assimilate si intendono quelle individuate all’art. 6 comma 2 del “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C.” approvato con Deliberazione n 50 del 30/04/2016 :

  1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché a quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica  (art. 1 comma 15, L. 208/2015);

  2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

  3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  4. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3) BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU ivi compresa la riduzione al 50 % del valore imponibile degli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico.

4) DESTINAZIONE DEL TRIBUTO

La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali, fra i quali, a mero titolo esemplificativo: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica e servizi connessi, servizi di protezione civile, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e ambientali, Polizia Locale.

5) ALIQUOTE


Con  Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 44 del 13/03/2019  sono state confermate per l’anno 2019  le aliquote approvate per l’anno 2018, come segue:

Fattispecie

Aliquota

Detrazione

1

Abitazione principale e relative pertinenzecategoria catastale A/1-A/8-A9.

2,2 per mille

Nessuna

2

Abitazione principale categorie catastali da “A/2 ad A/7” e relative pertinenze.

ESCLUSE

Nessuna

3

Unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto daanziani o disabiliche acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ESCLUSE

Nessuna

4

Unità immobiliare (e relative pertinenze) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale e che hanno nella stessa la residenza anagrafica e la dimora abituale.

0,00 per mille

Nessuna

5

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1,c. 15, L. 208/2015).

ESCLUSE

Nessuna

6

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.

ESCLUSE

Nessuna

7

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008.

ESCLUSE

Nessuna

8

Abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio.

ESCLUSE

Nessuna

9

Abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.

ESCLUSE

Nessuna

10

Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italianinon residentinel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), giàpensionatinei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

ESCLUSE

Nessuna

11

Immobili distinti nella categoria catastale D (escluso D5), C1 e C3 non produttivo di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di impresa.

2,5 per mille

Nessuna

12

Immobili distinti nella categoria catastale D (escluso D5), C1 e C3 non produttivo di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR inutilizzati o locati.

0,00 per mille

Nessuna

13

Immobili merce” destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

0,00 per mille

Nessuna

14

Tutte le altre fattispecie.

0,00 per mille

Nessuna

Per l’applicazione dell’aliquota sopra riportata al n. 11, pena la mancata applicazione dell’aliquota agevolata, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo apposita autocertificazione secondo il modello predisposto dal Comune

 

 6) DICHIARAZIONE

Gli obblighi dichiarativi del possessore non detentore si intendono assolti con l’adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina IMU.

7) SCADENZE 

Acconto:17 GIUGNO 2019 (50% DELL'IMPOSTA ANNUALE) 

Saldo: 16 DICEMBRE 2019

8) LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

Il Comune non procede alla liquidazione d’ufficio della TASI pertanto il contribuente è tenuto al versamento del tributo in autoliquidazione.

È sempre possibile avvalersi comunque dell’assistenza fiscale da parte di un soggetto preposto (Caf o studio commerciale) oppure sul nostro Sito www.piazzalta.it è stato predisposto un programma per il calcolo del tributo.

La riscossione del tributo avviene mediante modello modello F24:

-Codice catastale D451

-Codice TASI abitazione principale e relative pertinenze: 3958(per le categorie A/1-A/8-A/9)
- Codice tributo TASI altri fabbricati: 3961

L'importo minimo sotto il quale non si versa l’imposta è di
€ 12,00.

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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