IMU - 2018

1) OGGETTO D'IMPOSTA


L’IMU si applica al possesso a titolo di proprietà o diritto reale di godimento su:

  • fabbricati;

  • aree fabbricabili;

2) COME SI CALCOLA


L'IMU si calcola moltiplicando la base imponibile per l’aliquota.
La base imponibile è costituita:

  • per i fabbricati, dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente definitomoltiplicatore(vedi paragrafo Moltiplicatore);

  • per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, dal valore, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno i coefficienti definiti dal MEF;

per le aree fabbricabili, dal valore venale dell’area al 1^ gennaio dell’anno di riferimento 

Moltiplicatore:

  • 160per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

  • 140per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

  • 80per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

  • 65per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

  • 55per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Con  Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28/03/2018sono state confermate, per l’anno 2018, le aliquote approvate per l’anno 2017 come segue:

N.

TIPOLOGIA

ALIQUOTA - DETRAZIONE

1

Unità immobiliare(categorie catastali da “A/2 ad A/7”)adibita adabitazione principalee relative pertinenzelimitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

ESCLUSE

2

Unità immobiliarecategorie catastali “A/1 - A/8 ed A9”adibita adabitazione principale(e relative pertinenze)limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

                3,8 per mille

con detrazione € 200,00

Unità immobiliare (e relative pertinenze)categorie catastali “A/1 - A/8 ed A9” assimilata all’abitazione principale di cui ai punti 3 - 4.

3,8 per mille

con detrazione di € 200,00

3

Casa coniugale (e relative pertinenze)assegnata al coniuge, (categorie catastali da “A/2 ad A/7”) a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

ESCLUSE

4

Unità immobiliare (e relative pertinenze)categorie catastali da “A/2 ad A/7”posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ESCLUSE

5

Unità immobiliari appartenenti allecooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

ESCLUSE

6

Fabbricati di civile abitazione destinati adalloggi socialicome definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

ESCLUSI

7

Unità immobiliare (e relative pertinenze)posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alleForze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militaree da quello dipendente delleForze di polizia ad ordinamento civile, nonché dalpersonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ESCLUSE

8

Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali da “A/2 ad A/7” concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;

 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nel  Comune di Fabriano), non classificata in A/1, A/8 o A/9;

 - il comodato deve essere registrato.

9,8 per mille

con riduzione della base imponibile del 50%

9

Tutte le altre abitazioni di categoria catastale da A/1 ad A/9 e categorie C/2, C/6, C/7 non pertinenze (ad eccezione di quelle concesse in locazione a canone concordato, delle abitazioni principali e delle assimilate).

9,8 per mille

10

Abitazioni concesse in locazionea titolo diabitazione principalee relative pertinenze con contratto redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 2 commi 3-4 della legge 431 del 98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98. Il locatario deve avere la residenza anagrafica nell’abitazione.

7,6 per mille

con riduzione dell’aliquota del 25%

11

Abitazioni locate concontratto di natura transitoria e relative pertinenzeper le esigenze abitative degli studenti universitari, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98.

7,6 per mille

con riduzione dell’aliquota del 25%

12

Abitazioni locate concontratto di natura transitoria, e relative pertinenze redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (art. 5, comma 1, L. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98.

7,6 per mille

con riduzione dell’aliquota del 25%

13

Unità immobiliari (classificate contabilmente tra le rimanenze e non tra le immobilizzazioni) costruite e destinatedall'impresa costruttricealla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate (D.L. 102/2013 art. 2 comma1).

ESENTI

14

Una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),gia' pensionatinei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ESENTE

15

Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)

10,6 per mille

16

Fabbricati di categoria catastale D/5 (banche/assicurazioni)

10,6 per mille

17

Aree edificabili

10,00 per mille

18

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

7,6 per mille

con detrazione € 200,00

19

Fabbricati di categoria catastale D (esclusi D/5), C/1 e C/3posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di impresa(per gli immobili di categoria D la quota è interamente riservata allo Stato)

7,6 per mille

20

Fabbricati di categoria catastale D (esclusi D/5), C/1 e C/3inutilizzati o locati(per gli immobili di categoria D la quota è riservata allo Stato fino al 7,6 per mille)

9,8 per mille

21

Tutte le altre fattispecieche non rientrano nei punti sopra indicati comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e non assegnate ai soci.

9,8 per mille

a) Per l'applicazione dell’esclusione sopra riportata al n. 4, pena la mancata applicazione dell'agevolazione, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2019, apposita autocertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune;

b) Per l'applicazione dell’aliquota sopra riportata al n. 8 (IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO) pena la mancata applicazione della riduzione, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2019 il modello ministeriale della dichiarazione I.M.U.), allegando il relativo contratto di comodato registrato all’Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 01/01/2016 anche per l’annualità 2018, la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primogrado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

1) il comodante può dare in comodato una sola abitazione;

2) il comodante deve risiedere nel Comune di Fabriano;

3) il comodante non deve possedere altre abitazioni in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nel Comune di   Fabriano), non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e di quella data in comodato;

4)il comodato deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate.

c) Per l'applicazione dell’aliquota sopra riportata ai nn. 10, 11, e 12, pena la mancata applicazione dell'aliquota agevolata,è obbligatorio presentare, entro il termine per la presentazione della dichiarazione I.M.U., la seguente documentazione:

- modello ministeriale di dichiarazione I.M.U., con effetto anche per gli anni successivi, qualora ricorrano ancora i requisiti indicati allegando relativo contratto di locazione a canone concordato incluso il verbale di consegna e di conformità del canone e le eventuali proroghe;

- apposita autocertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune in caso di rescissione anticipata del contratto a canone controllato da parte del contribuente;

d) Per l’applicazione dell’aliquota sopra riportata al n. 13, pena la mancata applicazione dell’aliquota agevolata, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2019 il modello ministeriale della dichiarazione I.M.U. ed apposita autocertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune;

4) ESENZIONI - AGEVOLAZIONI – DETRAZIONI

Sono ESENTI dal pagamento dell’imposta i seguenti immobili:

  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del D.P.R. n. 601/1973;

  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;

  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede;

  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati;

  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

  • i fabbricati rurali ad uso strumentale;

  • i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

  • i terreni agricoli.

Sono ESCLUSI dal pagamento dell’imposta i seguenti immobili:

  • le abitazioni principali e le relative pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; si considerano equiparate ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

  • le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  • gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

AGEVOLAZIONI per l'agricoltura:

  • le aree fabbricabili possedute (anche in quota parte) e condotte per fini agro-silvo-pastorali da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sono esenti come i terreni agricoli.

Ulteriori agevolazioni:

  • è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

  • è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati non accatastati come A/1, A/8 o A/9 dati in comodato d’uso a figli o genitori che li utilizzano come abitazione principale, se il contratto di comodato è registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa data in uso ovvero, oltre a quest’ultima, possieda nello stesso comune un altro appartamento non accatastato come A/1, A/8 o A/9 adibito a propria abitazione principale;

  • è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico;

  • è ridotto del 25 % il tributo per i fabbricati concessi in locazione a canone concordato.


DETRAZIONI

  • per abitazione principale e immobili ad essa equiparati (vedi paragrafo Esclusioni) accatastati come A/1, A/8 o A/9 non oggetto di esenzione: € 200,00.


Specificazioni relative all’abitazione principale:

  • per una coppia di coniugi non è possibile disporre di due abitazioni principali nell’ambito dello stesso comune usufruendo due volte di un trattamento agevolato;

  • per le coppie che stabiliscono la residenza in due immobili separati, l’abitazione principale potrà essere solo una di esse.

5) LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE


Il Comune non procede alla liquidazione d’ufficio dell’IMU pertanto il contribuente è tenuto al versamento del tributo in autoliquidazione. È sempre possibile avvalersi comunque dell’assistenza fiscale da parte di un soggetto preposto (Caf o studio commerciale) oppure utilizzare il programma di calcolo posto dal nostro Comune sul sito www.comune.fabriano.gov.it

La riscossione del tributo avviene mediantemodello F24utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia immobile

Codice tributo

Abitazione principale e pertinenze di categoria A/1, A/8 e A/9

3912

Aree fabbricabili

3916

Altri fabbricati

3918

Fabbricati categoria D (STATO)

3925

Fabbricati categoria D (INCREMENTO COMUNE)

3930

Codice Catastale del Comune di Fabriano:D451
L’importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di € 12,00 di imposta annua.

6) SCADENZE

  • acconto entro il 18 giugno 2018 pari al 50 % ovvero al 100 % dell’imposta complessivamente dovuta;

  • saldo entro il 17 dicembre 2018 a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta.

  • Per i proprietari di abitazione principale, oggetto di ordinanza di inagibilità vedere la sezione TRIBUTI - DISPOSIZIONI PER IL SISMA

7) QUOTA STATALE

È riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dall’applicazione dell’aliquota dello 0,76 % agli immobili appartenenti alla categoria catastale D. Tale quota deve essere versata allo Stato contestualmente a quella comunale ma con appositi codici. Resta di competenza comunale la differenza tra l’aliquota deliberata dal comune e la parte riservata allo Stato (0,76 %).

8) VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - ANNO 2018


Per l’anno 2018, non avendo il Comune modificato i valori venali delle aree edificabili, si applicano quelli deliberati nel 2012 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 19/03/2012.

9) LA DICHIARAZIONE


I contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU (solo nei casi in cui si vuol godere di particolari agevolazioni di imposta la cui spettanza non può essere altrimenti rilevata dall’ufficio) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (quindi per le variazioni inerenti l’anno 2018 la scadenza è al 30 giugno 2019), utilizzando l’apposito modello disponibile, unitamente alle relative istruzioni. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta


Modello dichiarazione IMU

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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