Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n.46 del 17.03.2005 (105 KB)

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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1
Regolamento e tariffe


1.Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Le tariffe sono adottate dall'organo competente entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di adozione.

Art. 2
Classe del Comune


Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 , questo Comune, agli effetti dell'art. 43 del citato decreto legislativo, applica le tariffe della classe di appartenenza, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso.

Art. 3
Concetto di occupazione


Per occupazione si intende l'uso individuale dell'area, con esclusione, anche parziale, del godimento della stessa da parte della generalità dei cittadini.

Art. 4
Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 507/93, avendo questo Comune una popolazione residente al 31.12.2004 superiore a n. 10.000 abitanti, la tassa si applica anche alle occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.
Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Province e al demanio statale.
6. E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate e alla categoria stradale ove si realizza l'occupazione, da disciplinarsi con deliberazione consiliare.

Art. 5
Soggetti attivi e passivi


La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 6
Classificazione aree - graduazione tassa


1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ove avviene l'occupazione. A tale effetto gli spazi, le strade ed altre aree pubbliche, sono classificati come appresso:

- 1^ categoria: Piazza del Comune, Piazza del Podestà, Corso della Repubblica, Piazza Garibaldi, Via Cialdini (fino al numero civico 18 compreso).
- 2^ categoria: tutte le altre piazze, larghi, vie (esclusi i vicoli) del centro urbano;
- 3^ categoria: tutti i vicoli del centro urbano e le vie, spiazzi e larghi dell'abitato delle frazioni.
2. La misura della tariffa corrispondente all'ultima categoria non può essere, ai sensi dell'art. 42, comma 6, del D.Lgs. 507/93, comunque, inferiore al trenta per cento di quella deliberata per la prima.


Art. 7

Concessioni ed Autorizzazioni

1.Licenza di occupazione e tassa relativa Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.
2.Concessioni ed autorizzazioni del diritto di occupazione Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia, comunque nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.
Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
3. Modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni. Le richieste di concessione di occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico vanno avanzate al Sindaco e dovranno contenere i seguenti dati:

1) Cognome e Nome;
2) Luogo e data di nascita;
3) Residenza;
4) Codice fiscale e/o Partita Iva;
5) Località per cui è richiesta l'occupazione;
6) Superficie occupata;
7) Periodo di Occupazione (dal............al .............);
8) Eventuali caratteristiche particolari dell'occupazione stessa.
L'ufficio di Polizia Municipale è competente per il ricevimento, l'esame, la definizione delle richieste di occupazione temporanea di suolo pubblico e ne cura altresì il rilascio della relativa autorizzazione.
Le autorizzazioni rilasciate per l'occupazione di suolo pubblico temporanee con i relativi estremi dell'avvenuto pagamento saranno riportate su apposito registro cronologico tenuto presso l'ufficio designato all'esame ed al rilascio delle stesse; inoltre è fatto obbligo di trasmettere con frequenza mensile, apposito elenco delle autorizzazioni rilasciate, allegandone copia di ognuna, all'ufficio tributi.
L'ufficio di Polizia Municipale è competente in materia di rilascio di autorizzazioni permanenti, sentito ove ritenuto necessario per l'accertamento di controindicazioni di carattere tecnico e statico, il parere dell'ufficio tecnico comunale. Dette autorizzazioni saranno rilasciate dopo trascrizione delle stesse nell'apposito registro cronologico.
L'Ufficio di Polizia Municipale ha l'obbligo di comunicare all'ufficio tributi con cadenza mensile le autorizzazioni rilasciate, allegandone copia.
L'ufficio tributi provvederà al rilascio di carrelli segnaletici di passo carrabile sulla base di quanto comunicato:
- dall'ufficio tecnico comunale per passi carrabili realizzati in seguito a lavori disposti o realizzati dal Comune (obbligo di comunicare contestualmente fine lavori, nominativi dei contribuenti, ubicazione e dimensione del passo carrabile);
- dalla Polizia Municipale per i passi carrabili a suolo raso/disponibilità dell'area trasmettendo copia autorizzazione/concessione (estremi richiedente, ubicazione, dimensione e decorrenza).
L'ufficio tributi provvederà al riscontro dei dati forniti dal Comando di Polizia Municipale coi versamenti pervenuti.
Per le occupazioni temporanee il rilascio dell'autorizzazione può essere riportato in calce alla richiesta di occupazione con gli estremi dell'avvenuto pagamento, consegnandone una copia.
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione, a tariffa ridotta del cinquanta per cento.
4. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte. Per le occupazioni, che non necessitino di previa autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa sostituisce autorizzazione.
5. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate sono subordinate ad apposito atto di concessione.

Art. 8
Caratteri delle occupazioni


Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza. In tutti i casi esse si intendono accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.
Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della Polizia Municipale e della forza pubblica.
E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 9
Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni.
Doveri del concessionario


1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.
2. La domanda deve essere redatta in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.
3. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
4. Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa Amministrazione;
d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo art. 46 del presente regolamento;
h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso; riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione si intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.


Art. 10
Durata delle autorizzazioni e delle concessioni


1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata.
2. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione, ovvero a compenso di sorta.

Art. 11
Revoca


1. Le autorizzazioni di suolo pubblico sono rilasciate nel rispetto delle norme vigenti in materia Edilizia, di Igiene, di Polizia Urbana ed ogni altra disposizione dettata in materia dalla normativa e/o da altri regolamenti Comunali.
2. La revoca della concessione è immediata in caso di:
a) mancato pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
b) non osservanza delle norme in materia di Edilizia;
c) non osservanza delle norme in materia di Polizia Urbana;
d) non osservanza delle clausole varie inserite nella autorizzazione;
e) per cessione ad altri dello spazio assegnato senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Competente;
f) per danneggiamento dell'area avuta in assegnazione;
g) per motivi contingenti e particolari sopravvenuti successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
3. E' fatto divieto ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali e punte, di rimuovere la pavimentazione od il terreno e meno che non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere il ripristino.
4. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune ha facoltà d'imporre al concessionario la prestazione d'idonea cauzione.
5. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi, commisurata al periodo di mancato utilizzo.


Art. 12
Occupazioni abusive


1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa d'occupazione.
Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale si provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.
2. Oltre alla diffida ed ordinanza prevista al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denunzia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

Art. 13
Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione
e determinazione della tassa


1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del d.lgs. n.507/93.

Art. 14
Graduazione della tassa


1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate come indicato nell'art. 6 del presente regolamento.
2. La misura corrispondente all'ultima categoria non può comunque essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima, ai sensi dell'art. 42, comma 6 del d.lgs. n. 507/93.


Art. 15
Commisurazione della tassa


1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del d.lgs. n. 507/93.

Art. 16
Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe


1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata, come segue:

a) occupazioni di suolo: - Tariffa base;
b) per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 30%.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a).
3. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1, lettere a) e b) ed al comma 2.

Art. 17
Passi carrabili:
Criteri di determinazione della superficie e disciplina


1. Per i passi carrabili, si applica la riduzione del 50% alla tariffa prevista per le occupazioni permanenti, di cui all'articolo precedente, ai sensi dell'art.44, comma 3, del D.lgs 507/93.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare - convenzionale-.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove, l'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali a filo con il manto stradale, da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Per l'occupazione relativa al presente comma si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'art. 16, comma 1, lettera a).
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base degli elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 10% alla tariffa di cui all'art. 16, comma 1, lettera a).
7. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
8. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.


Art. 18
Distributori di carburante

1. La tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta in misura annuale.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri di altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del settanta per cento della tariffa ai sensi dell'art.44, comma 10, del D.lgs 507/93.
7. La tassa relativa all'occupazione con i suddetti passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Art. 19
Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi


Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nella misura stabilita dall'organo competente, all'interno dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 48 del d.lgs. 507/93.

Art. 20
Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi


1 Ai sensi dell'art.63 del D.lgs 446/1997 e successive modificazioni, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a euro 0,714 per utenza. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune da parte di ciascuna azienda non può essere inferiore a euro 516,46=. L'importo di euro 0,714 per utenza è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Fabriano recante quale causale l'indicazione del presente articolo. Dalla misura complessiva della tassa di cui al presente articolo va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.


Art. 21
Occupazioni temporanee - Disciplina


1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di appartenenza, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.
3. Le occupazioni effettuate in angoli tra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore. Tutte le occupazioni di suolo pubblico temporanee devono effettuarsi in modo di non creare pericoli per i passanti, da lasciare libero l'ingresso delle abitazioni, negozi, da permettere il passaggio sui marciapiedi e di non intralciare il traffico; ogni violazione a tali disposizioni renderà il contravventore responsabile anche degli eventuali danni a terzi. E' vietata l'occupazione di suolo pubblico a scopo di commercio nelle località adiacenti agli ingressi delle Chiese e delle scuole ed altri edifici pubblici, fatte salve particolari ricorrenze. E' prevista la possibilità di concedere un aumento della superficie da occupare, nel corso dell'occupazione stessa, l'ulteriore richiesta deve richiamare gli estremi della precedente; l'ufficio competente esprime parere in merito. Il rilascio è subordinato alla presentazione dell'attestato di versamento dell'importo della tassa dovuto ad integrazione.
4. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50%.

Art. 22
Occupazioni temporanee - Tariffe

1. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa:
a) occupazione temporanea di suolo: - Tariffa base;
b) per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 30% alla tariffa base di cui alla lettera a).
2. Per le occupazioni temporanee con tende e simili si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a). Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi e dalle aree medesimi.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione e comunque con fasce orarie minime, non frazionabili, di 6 ovvero 12 ore, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e di quant'altro utilizzato per l'occupazione.

Art. 23
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti


Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 50% alle tariffe di cui all'articolo precedente, ai sensi dell'art.45, comma 4, del D.lgs. 507/93.

Art. 24
Occupazioni effettuate in aree di mercato


Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune al mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime e comunque con fasce orarie minime, non frazionabili, di 6 ovvero 12 ore, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione.


Art. 25
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti


1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui agli articoli precedenti.

2. L'occupazione di suolo pubblico a scopo di commercio è generalmente consentito solo in Pazza Garibaldi; nei giorni di fiera o di particolari eccezionali festeggiamenti e circostanze, può essere estesa al Corso, Piazza del Comune ed altri luoghi pubblici.

3. Il Concessionario non può, senza previo consenso scritto del competente ufficio, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

4. La tassa dovrà essere corrisposta per lo spazio effettivamente occupato dalla merce messa in vendita, oltre al mezzo di trasporto ed alla tenda, se questa oltrepassa il banco di vendita.

Art. 26
Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50% fino a mq. 100;
- del 25% da mq. 100 fino a mq. 1000;
- del 10% per la parte eccedente i mq. 1000.

2. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell'80% alla tariffa base relativa alle occupazioni temporanee.

Art. 27
Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle seguenti misure:
1) Fino ad 1 Kml e fino a trenta giorni: tariffa base;
2) Superiore ad 1 Kml e fino a trenta giorni: tariffa base maggiorata del 50%. Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
a) occupazione di durata non superiore a 90 giorni: maggiorazione del 30%
b) occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni: maggiorazione del 50%
c) occupazione di durata maggiore di 180 giorni: maggiorazione del 100%

Art. 28
Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture,cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo


1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui all'articolo precedente.
2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall'art. 22 del presente regolamento.

Art. 29
Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili


Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all'Art. 30 del presente Regolamento.

Art. 30
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive

1.Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dell'80% sulla tariffa di cui all'art. 22 del presente regolamento.
2.Sono esonerati dal pagamento della tassa i promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area pubblica occupata per tali finalità non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 31
Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti - Convenzioni


1.Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti articoli 22,23,24,25,26,27,28,29 e 30.
2.La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il Comune, ovvero tra l'eventuale Concessionario del Servizio ed il contribuente.

Art. 32
Occupazione nei mercati - Norme di rinvio


Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui alla legge 112/91, al D.M. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa.
Si applicano altresì le disposizioni di regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.

Art. 33
Esenzioni


1. Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 507/93 sono esenti dalla tassa:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune ed alla Provincia al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate, ai sensi dell'art. 3, comma 63, lettera b) della L.n. 549/1995;
i) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, del D.Lgs 507/93;
j) le occupazioni temporanee di aree pubbliche non eccedenti i 10 metri quadrati realizzate dai promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico, ai sensi dell'art. 3, comma 67 della L. n. 549/1995.
k) le occupazioni permanenti o temporanee inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, ai sensi dell'art. 42, comma 4.
2.Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo dell'istanza di cui all'art.12 del presente regolamento.
3. In applicazione dell'art. 1, comma 4 della legge n. 449/97, le occupazioni di suolo pubblico effettuate per gli interventi previsti dalla specifica normativa emanata in seguito al sisma del 26.9.1997, sono esentate dal pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al d.lgs. 507/93, limitatamente ai primi due anni di occupazione del suolo pubblico. Di conseguenza a partire dall'1.1.2004 vengono tassate le occupazioni realizzate già da più di due annualità.
4. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS di cui all'art. 10 del D.LGS. n. 460/1997 non sono soggette alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Art. 34
Denuncia dell'occupazione permanente

1.Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, di cui all' art. 5 del presente regolamento, devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale Concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre ché non si verifichino variazioni nell' occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 marzo.
3. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.


Art. 35
Versamento della tassa per le occupazioni permanenti


1.Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso d'affidamento in concessione, al Concessionario del Comune.
2. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.
3.Ai sensi dell'art. 50, comma 5 bis, del D.Lgs 507/93, la tassa, se d'importo superiore a euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata
alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse;
qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione
può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente,
nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero,
se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione
medesima.
Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione.


Art. 36
Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.


Art. 37
Riscossione mediante convenzione


1.Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso le tariffe di cui agli articoli 22,23,24,25,26,27,28,29 e 30 del presente regolamento, sono ridotte del cinquanta per cento.
2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per la intera durata dell'autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune. Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dai precedenti articoli;
b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti;
c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare. L'istanza di autorizzazione all'occupazione, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione. Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.
3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto d'autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.


Art. 38
Accertamenti, rimborsi, riscossione coattiva della tassa e contenzioso


1. Il Comune controlla le denuncie presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 50 comma 4, del D.lgs 507/93, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.
A tal fine emette apposito avviso d'accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata od a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso d'accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5.Avverso gli atti di rettifica ovvero di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.
6. La riscossione coattiva della tassa di effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
7. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile privilegio generale riservato per i Tributi Enti locali e per altri.
8. I Contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del tasso vigente per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.


Art. 39
Affidamento da parte del Comune del servizio d'accertamento e riscossione della tassa


1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D.Lgs. 507/93, capi I e II e successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle istruzioni e circolari emanate dal Ministero delle Finanze e, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del Concessionario del servizio.
3. Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all'art. 45, comma 2, del presente regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dall'incaricato del servizio. Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 507/93. Saranno comunque a disposizione del Concessionario o degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni. Al termine di ciascun anno e al termine della gestione il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico.

Art. 40
Funzionario responsabile
Rappresentante del Concessionario


1. Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 507/93 il Comune designa un funzionario cui sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.
4. Nell'espletamento dell'attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del decreto legislativo 507/93.
5. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal Concessionario.

Art. 41
Sanzioni


1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono soggette alle sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi n. 471,472 e 473 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso vigente per ogni semestre compiuto.


Art. 42
Abrogazioni e sostituzioni


1.Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa d'occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione ed esplica la sua efficacia dal 1°gennaio 2005.

 

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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