Contrasto alla ludopatia

Con la Legge regionale n. 3/2017 sono state emanate delle norme per il contrasto alla ludopatia.

Questa Legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, nonché delle patologie correlate, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.

La Regione predispone il materiale informativo sui rischi derivanti dal gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, da esporre da parte degli esercenti, che indica e contiene:

1) i rischi connessi al gioco eccessivo;

2) i servizi socio-sanitari attivati dal Piano regionale integrato;

3) il test di verifica finalizzato ad una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza;

4) la possibilità di utilizzare dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell’apparecchio;

5) il numero verde che la Regione mette a disposizione di chi avesse bisogno di aiuto.

Gli esercenti autorizzati alla pratica del gioco sono tenuti ad esporre in maniera visibile il materiale informativo predisposto dalla Regione; tale materiale informativo deve essere esposto anche su ogni apparecchio e congegno per il gioco.

Il personale operante negli esercizi in cui si pratica il gioco è obbligato a frequentare corsi di formazione secondo quanto previsto nel Piano regionale integrato.

Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri, nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, di trecento metri, in quelli inferiori ai cinquemila abitanti, da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati.

I Comuni, in ordine all'installazione di apparecchi e congegni per il gioco, possono individuare quali altri luoghi sensibili quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti della pianificazione regionale, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica.

I Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, possono disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi previsti dalla normativa statale, prevedendo al riguardo fasce orarie giornaliere fino ad un massimo di dodici ore, anche in forma articolata.

I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi presenti sul proprio territorio, in possesso del marchio “No Slot” e possono per questi prevedere forme premianti.

 

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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