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Modulistica

 

Normativa di riferimento

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132, la legge di conversione 10 novembre 2014, n.  162

……………….                               Art. 12

 

Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di  cessazione degli effetti civili del  matrimonio  e  modifica  delle  condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello  stato civile

  1. I coniugi possono  concludere,  ((  innanzi  al  sindaco,  quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto  del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, )) del comune di residenza di uno di loro o  del  comune  presso  cui  e'  iscritto  o trascritto l'atto di matrimonio, (( con l'assistenza  facoltativa  di un avvocato, )) un accordo di separazione personale ovvero, nei  casi di cui all'articolo 3, primo comma,  numero  2),  lettera  b),  della

legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del  matrimonio,  nonche'  di  modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio.

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori di handicap grave (( ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 )) , ovvero economicamente non autosufficienti.  

  3. L'ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti personalmente, (( con l'assistenza facoltativa di un avvocato, ))   la dichiarazione che esse vogliono  separarsi  ovvero  far  cessare  gli effetti civili del matrimonio o  ottenerne  lo  scioglimento  secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la

modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo  e'  compilato  e  sottoscritto  immediatamente   dopo   il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente  comma.  L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di

cui  al  comma  1,  i  procedimenti  di  separazione  personale,   di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di  scioglimento  del matrimonio e  di  modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di divorzio. (( Nei  soli  casi  di  separazione  personale,  ovvero  di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento  del matrimonio secondo condizioni  concordate,  l'ufficiale  dello  stato civile, quando riceve le  dichiarazioni  dei  coniugi,  li  invita  a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla  ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti  di  cui  al comma 5. La  mancata  comparizione  equivale  a  mancata  conferma dell'accordo. ))

  4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  dopo  le parole «trasformato in consensuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione  di  negoziazione  assistita  da  un  avvocato ovvero dalla  data  dell'atto  contenente  l'accordo  di  separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».

  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del  matrimonio  ricevuti  dall'ufficiale  dello

stato civile;»;

  b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera  g),  e'  aggiunta  la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di  separazione  personale,  di scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

  c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente  lettera:  «d-ter)  ((  degli  accordi  ))   di   separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».

  6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da  esigere  da  parte  dei  comuni  all'atto  della conclusione  dell'accordo  di  separazione   personale,   ovvero   di scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune  non  puo'  essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 642».

  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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