Agevolazione per la Circolazione sui Trasporti Pubblici

Categoria:Guida ai Servizi del Comune di Fabriano
Argomento:Anziani, Handicap, Trasporti


Agevolazione per la Circolazione sui Trasporti Pubblici


DESCRIZIONE


La Giunta Regionale delle Marche  ha determinato nella  D. G. R. n. 1021 del 18/09/2006, come modificata dalla successiva   DGR n. 1290 del 3 agosto 2009  i nuovi criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma e ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata per il trasporto ferroviario, i residenti nelle Marche appartenenti alle seguenti categorie a), b), d), e), h), l).
Hanno diritto ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata i residenti nelle Marche appartenenti alle categorie c1), c2), f) , g), i).


Titoli di viaggio a tariffa agevolata


1.1   Le imprese che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale e locale, urbano ed extraurbano su gomma, di competenza regionale o degli Enti Locali sono tenute a rilasciare, a richiesta degli aventi diritto, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata:
a)   Abbonamenti mensili, anche integrati, senza limitazione del numero delle corse, validi per la rete urbana di una città delle Marche;
b)   Abbonamenti mensili, anche integrati, senza limitazione del numero delle corse, validi sulle linee ordinarie extraurbane;
c)   Carnet di 10 biglietti, con validità di un anno dalla data di rilascio, validi per la rete urbana di una città delle Marche;
d)   Carnet di 10 biglietti, con validità di un anno dalla data di rilascio, validi sulle linee ordinarie extraurbane.
1.2 La Divisione del Trasporto Regionale Marche di TRENITALIA   s.p.a. è tenuta a rilasciare, a richiesta degli aventi diritto, abbonamenti mensili ferroviari regionali a tariffa agevolata validi sulle tratte comprese nel   territorio delle Marche .
1.3   Per il trasporto pubblico su gomma, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1 riportano a stampa l'indicazione   "titolo di viaggio a tariffa agevolata"; hanno caratteristiche   diverse da quelle dei titoli di viaggio di cui alla l.r. 21 luglio 1992, n. 31; sono rilasciati dietro esibizione della tessera di cui   al punto 5 e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima.
1.4   Per il trasporto pubblico ferroviario, i titoli di viaggio di cui al punto 1.2 sono biglietti di tipo "facoltativo" e riportano la scritturazione "TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono rilasciati dietro esibizione della tessera di cui   al punto 5 e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima; hanno validità mensile a partire dal primo giorno del mese solare di riferimento fino all'ultimo giorno del mese stesso; consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni della settimana, non sono consentite fermate intermedie. Sono acquistabili presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie di ANCONA, ASCOLI PICENO, CIVITANOVA MARCHE, FANO, JESI, MACERATA, MAROTTA, FABRIANO, FALCONARA, PESARO, PORTO RECANATI, PORTO SAN GIORGIO, SENIGALLIA e S. BENEDETTO DEL TRONTO.
1.5   Sono tenuti al rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata anche le imprese di trasporto pubblico locale di altre regioni limitatamente alle linee con percorsi rientranti, interamente o parzialmente, nel territorio regionale.


CATEGORIE CHE HANNO DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI


Individuazione degli aventi diritto alla libera circolazione sui mezzi del T.P.L. su gomma


2.1  Hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma   e ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al punto 1.2, per il trasporto ferroviario, i residenti nelle Marche appartenenti alle seguenti categorie:
a1 ) Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%; Invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria; Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%; Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%. Per tutte queste categorie la   situazione economica equivalente (ISEE) deve essere inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);
b)   minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi della L. 11 ottobre 1990, n. 289;
d)   cavalieri di Vittorio Veneto;
e)   perseguitati politici, antifascisti o razziali   riconosciuti, nonchè cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato  italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni  Unite per i profughi;
h)   disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs . 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione ( D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993. Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.
l)    donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto pubblico regionale e locale su gomma.
2.2  Sono equiparati a tutti gli effetti   agli appartenenti alla categoria a1) del punto 2.1:

  • i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge  26 maggio 1970, n. 381;
  •  i ciechi parziali con residuo visivo non superiore  ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
2.3  Hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma   e ad usufruire gratuitamente dei titoli di viaggio di cui al punto 1.2, per il trasporto ferroviario, gli eventuali accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie a1 ) , a2 ), a3) e b) del punto 2.1, per i quali sia riconosciuto il diritto all'accompagnamento ai sensi della vigente normativa, e gli interpreti dei sordomuti di cui al punto 2.2,  limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato.


Individuazione degli aventi diritto alla circolazione agevolata sui mezzi del T.P.L. su gomma e su ferrovia


3.1   Hanno diritto ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata   di cui al punto 1.1 e 1.2 i residenti nelle Marche appartenenti alle seguenti categorie:
a2 ) Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%; Invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria; Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%; Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%. Per tutte queste categorie la situazione economica equivalente (ISEE) deve essere compresa tra il limite inferiore di € 6.500,00 (compreso) ed limite superiore di € 13.000,00 (escluso);
a3 ) Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%; Invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria; Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%; Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%. Per tutte queste categorie la situazione economica equivalente (ISEE) deve essere compresa tra il limite inferiore di € 13.000,00 (compreso) ed limite superiore di € 25.000,00 (escluso);
c1 ) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00;
c2 ) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia compresa tra il limite inferiore di € 6.500,00 ed   limite superiore di € 13.000,00;
f)   tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00;
g)   tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso   tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00;
i)    Tutti coloro che sono in attesa di riconoscimento da parte dello Stato italiano del diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione, limitatamente ai titoli di viaggio previsti ai punti 1.1.c e 1.1.d, per i quali le aziende sono tenute al rilascio gratuito di detti titoli di viaggio.
3.2   Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie f) e g) del punto 3.1, rispettivamente, i lavoratori dipendenti e gli studenti non residenti nella regione ma che hanno una domiciliazione nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 43, Titolo III del C.C.
3.3   Hanno diritto ad usufruire dei titoli di viaggio di cui al Punto 1.2 della D.G.R. n. 1021 del 18.09.2006 (abbonamenti mensili ferroviari agevolati) tutti coloro che sono rientranti nelle categorie a1), a2), a3) e b). Hanno altresì diritto ad usufruire dei titoli di viaggio di cui al Punto 1.2 della D.G.R. n. 1021 del 18.09.2006 tutti coloro che sono rientranti nelle categorie d), e) ed h) di cui al punto 2.1, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00.


TARIFFE DEI TITOLI DI TRASPORTO AGEVOLATO


Per coloro che sono compresi nelle categorie a1), b), d), e) ed h) del punto 2.1 , la tariffa degli abbonamenti mensili per il trasporto ferroviario, di cui al punto 1.2 della presente deliberazione, è fissata al 50% del costo del corrispondente abbonamento   ordinario mensile sulla stessa relazione.
4.2  Per coloro che sono compresi nella categoria c1) del punto 3.1 , le tariffe dei titoli di cui ai punti 1.1 e 1.2, della presente deliberazione, sono determinate come segue:

  • abbonamenti mensili per il trasporto pubblico su gomma: 25% del costo del corrispondente abbonamento  ordinario mensile sulla stessa relazione;
  • abbonamenti mensili per il trasporto ferroviario: 50% del costo del corrispondente abbonamento  ordinario mensile sulla stessa relazione;
  • carnet di 10 biglietti: 50% del costo del corrispondente carnet di 10 biglietti ordinari sulla  stessa relazione.
4.3  Per coloro che sono compresi nelle categorie c2), f), e g) del punto 2, le tariffe dei titoli di cui ai punti 1.1 e 1.2, della presente deliberazione, sono determinate come segue:
  •  abbonamenti mensili per il trasporto pubblico su gomma: 50% del costo del corrispondente abbonamento  ordinario mensile sulla stessa relazione;
  •  abbonamenti mensili per il trasporto ferroviario: 50% del costo del corrispondente abbonamento  ordinario mensile sulla stessa relazione;
  •  carnet di 10 biglietti: 50% del costo del corrispondente carnet di 10 biglietti ordinari sulla  stessa relazione.
4.4  Per coloro che sono compresi nella categoria a2) del punto 3 , le tariffe dei titoli di cui ai punti 1.1 e 1.2, sono determinate come segue:
  • abbonamenti mensili per il trasporto pubblico su gomma: 15% del costo del corrispondente abbonamento  ordinario mensile sulla stessa relazione;
  •  abbonamenti mensili per il trasporto ferroviario: 50% del costo del corrispondente abbonamento  ordinario mensile sulla stessa relazione;
  • carnet di 10 biglietti: 15% del costo del corrispondente carnet di 10 biglietti ordinari sulla  stessa relazione.
4.5  Per coloro che sono compresi nella categoria a3) del punto 3 , le tariffe dei titoli di cui ai punti 1.1 e 1.2, sono determinate come segue:
  • abbonamenti mensili per il trasporto pubblico su gomma: 50% del costo del corrispondente abbonamento  ordinario mensile sulla stessa relazione;
  •  abbonamenti mensili per il trasporto ferroviario: 50% del costo del corrispondente abbonamento  ordinario mensile sulla stessa relazione;
  • carnet di 10 biglietti: 50% del costo del corrispondente carnet di 10 biglietti ordinari sulla  stessa relazione.


MODALITA' PER RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI


Per usufruire delle agevolazioni gli interessati devono presentare apposita domanda all' Ufficio Trasporti in Piazza del Comune, 1 - piano terra Palazzo Chiavelli dal  lunedìn al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00  e il giovedì dalle 15,30 alle 18,00.

Dopo la presentazione della domanda, l'utente dovrà ritirare una tessera di riconoscimento presso lo stesso UfficioTrasporti.


DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE


  • certificazioni (o dichiarazioni sostitutive) attestanti l'appartenenza ad una delle categorie
  • una fototessera per il rilascio della tessera di riconoscimento
  • per le categorie agevolate in base al reddito occorre, inoltre, presentare l'apposita attestazione ISEE (o la dichiarazione sostitutiva contenente informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo)


CONTRIBUZIONE PER IL RILASCIO TESSERA DI RICONOSCIMENTO


  • rilascio tessera    € 15,90*
  • rinnovo tessera   GRATUITO *
  • sostituzione per smarrimento  € 13,90 *
* Tariffe stabilite nella Delibera di Giunta n.136 del 15 giugno 2012


QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE


Tutto l'anno


VALIDITA' DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO


Le tessere di riconoscimento hanno validità di quattro anni, dalla data del rilascio.

Per le Categorie c1), c2), f), e g) la validità delle tessere è subordinata a convalida annuale da parte del Comune a fronte della presentazione dell'apposita attestazione ISEE
Sono subordinate alla convalida annuale, a fronte della presentazione di autocertificazione o di idonea documentazione, le tessere di riconoscimento rilasciate a:
1) invalidi civili ; nei casi in cui tale condizione è soggetta a verifica periodica da parte della commissione invalidi civili;
2) minori portatori di handicap che hanno diritto ad indennità di frequenza
Per le categorie h) ed l) la validità della tessera è subordinata a convalida semestrale da parte del Comune a fronte della presentazione agli uffici comunali di idonea documentazione comprovante la persistenza delle condizioni necessarie per il beneficio.
Le tessere di riconoscimento rilasciate ai richiedenti asilo politico (Categoria i) sono soggette a convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio delle medesime, a fronte della presentazione di idonea documentazione rilasciata dalla locale Questura.
Su dette tessere il Comune deve annotare la validità semestrale.
Il Comune deve provvedere,altresì, al ritiro delle tessere qualora venga accertato l'avvenuto riconoscimento del diritto di asilo.
La convalida annuale deve essere compiuta entro 365 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida.
La convalida semestrale deve essere compiuta entro180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida.


MODULISTICA


Modulo per richiedere le agevolazioni per la circolazione sui trasporti pubblici [Documento in formato Rich Text Formatin formato doc (99 KB)]


INFORMAZIONI


URP Ufficio Relazioni con il Pubblico
Indirizzo Piazza del Comune,1
Telefono 0732 709319
Fax 0732-709294
Orario dal lun. al sab. 9.00 - 12.30 mart. e giov. 15.30 - 18.00
E-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.








COMPETENZA


Ente/organizzazione Comune di Fabriano
Dirigente Dott. Cataldo Strippoli - Comandante della Polizia Municipale

aggiornamento a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fabriano


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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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