ALIQUOTE IMU 2023

ALIQUOTE IMU 2023

(delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 24 gennaio 2023)

Scadenze: 16 Giugno 2023 (l’acconto può essere versato con le aliquote approvate lo scorso anno) -  16 Dicembre 2023 (saldo)

N. TIPOLOGIA ALIQUOTA - DETRAZIONE
1 Unità immobiliare (categorie catastali da “A/2 ad A/7”) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. ESCLUSA
2 Unità immobiliare categorie catastali “A/1 - A/8 ed A/9” adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali “A/1 - A/8 ed A/9” assimilata all’abitazione principale di cui ai punti 3 - 4.

6 per mille

con detrazione 200,00

3 Casa familiare (e relative pertinenze), categorie catastali da “A/2 ad A/7”, assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione ESCLUSA
4 Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali da “A/2 ad A/7” posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare ESCLUSA
5 Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. ESCLUSE
6 Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale ESCLUSI
7 Unità immobiliare (e relative pertinenze), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ESCLUSA
8

Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali da “A/2 ad A/7” concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodato deve essere registrato;

- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (Comune di Fabriano);

- il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Fabriano, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

10,6 per mille

con riduzione della base imponibile del 50%

9 Tutte le altre abitazioni di categoria catastale da A/1 ad A/9 e categorie C/2, C/6, C/7. 10,6 per mille
10 Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze con contratto redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 2 commi 3-4 della Legge 431 del 98) e regolarmente registrato ai sensi della Legge 431/98.

10,6 per mille

con riduzione dell’aliquota del 25%
11 Abitazioni locate con contratto di natura transitoria e relative pertinenze redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (art. 5, comma 1, L. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della Legge 431/98.

10,6 per mille

con riduzione dell’aliquota del 25%
12 Abitazioni locate con contratto di natura transitoria e relative pertinenze per le esigenze abitative degli studenti universitari, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della Legge 431/98.

10,6 per mille

con riduzione dell’aliquota del 25%

13 Unità immobiliari (classificate contabilmente tra le rimanenze e non tra le immobilizzazioni) costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate

zero

14 Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) 10,6 per mille
15 Fabbricati di categoria catastale D/5 (banche/assicurazioni) 10,6 per mille
16 Aree edificabili 10,00 per mille
17 Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

10,6 per mille

con detrazione 200,00

18 Fabbricati di categoria catastale C/1 e C/3 9,9 per mille
19 Fabbricati di categoria catastale D (esclusi D/5), posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di impresa (per detti immobili la quota è riservata allo Stato fino al 7,6 per mille) 9,9 per mille
20 Fabbricati di categoria catastale D, inutilizzati o locati(per detti immobili la quota è riservata allo Stato fino al 7,6 per mille) 10,6 per mille
21 Fabbricati rurali ad uso strumentale zero
22 Tutte le altre fattispecie che non rientrano nei punti sopra indicati, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e non assegnate ai soci.

10,6 per mille

Si comunica che:

a) per beneficiare dell’esclusione sopra riportata al n. 4 (abitazioni di anziani o disabili), è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2024, apposita autocertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune - modello autocertificazione ;

b) per beneficiare dell'esclusione sopra riportata ai n. 6 e 7 (alloggi sociali e abitazioni forze armate), è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2024, il modello ministeriale della dichiarazione I.M.U.;

c) per l'applicazione della riduzione del 50% sopra riportata al n. 8 (abitazioni in comodato gratuito), è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2024, il modello ministeriale della dichiarazione I.M.U. allegando relativo contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate;

d) per l'applicazione della riduzione del 25% per le abitazioni locate a canone concordato, sopra riportata ai nn. 10, 11 e 12, è necessario che i contratti stipulati siano muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017, rilasciata secondo le modalità previste dall’accordo territoriale definito in sede locale; a tal fine è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2024 la seguente documentazione:

- modello ministeriale di dichiarazione I.M.U., con effetto anche per gli anni successivi, qualora ricorrano ancora i requisiti indicati, allegando relativo contratto di locazione a canone concordato, incluso il verbale di consegna e di conformità del canone e le eventuali proroghe;

- apposita autocertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune in caso di rescissione anticipata del contratto a canone concordato da parte del contribuente;

e) per l’esenzione dell’imposta sopra riportata al n. 13 (beni merce), pena la mancata applicazione della stessa, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2024 il modello ministeriale della dichiarazione I.M.U. ed apposita autocertificazione - modello autocertificazione -  secondo i modelli predisposti dal Comune;

f) per l'applicazione dell’aliquota sopra riportata al n. 19 (fabbricati categoria catastale D) è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2024, apposita autocertificazione - modello autocertificazione - secondo i modelli predisposti dal Comune;

g) i soggetti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (per i quali l’art. 1, comma 48 della Legge 178 del 30/12/2020 prevede la riduzione del 50% dell'imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto), devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2024, riportando la seguente o analoga dicitura: “abitazione posseduta da pensionato estero: si attesta il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 48 della Legge n. 178/2020, per la riduzione del 50%”, allegando la documentazione utile a comprovare la percezione della pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Le dichiarazioni presentate per fruire della soppressa agevolazione per i "pensionati AIRE", in vigore fino all'anno 2019, non sono valide anche per la nuova agevolazione, che richiede differenti requisiti;

h) di dare atto che, ai sensi dell’art. 48, comma 16, del Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 750 della Legge 197/2022, gli immobili inagibili totalmente o parzialmente ed oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in seguito al sisma del 2016, sono esenti dall’IMU fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31/12/2023;

I modelli di DICHIARAZIONE IMU e AUTOCERTIFICAZIONI sono presenti sul nostro sito www.comune.fabriano.an.it alla sezione Modulistica – Ufficio Tributi.

L’IMU deve essere versata in autoliquidazione tramite il modello di pagamento f/24: per il conteggio è possibile rivolgersi a centri di assistenza fiscale oppure a professionisti; in alternativa, è disponibile un servizio di calcolo online che permette di stampare il modello F24 precompilato dopo aver inserito i dati richiesti, accessibile dal sito internet comunale www.comune.fabriano.an.it alla sezione CALCOLO IMU.

E’ possibile compilare la DICHIARAZIONE IMU direttamente sul nostro sito www.comune.fabriano.an.it alla sezione DICHIARAZIONE IMU che, dopo aver inserito i dati richiesti, permette di stampare il modello in pdf. Tale modello può essere trasmesso al Comune mediante:

- mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

- pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

- direttamente presso il protocollo tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 18,00.

Per ulteriori informazioni relative all’imposta è possibile contattare il Servizio Tributi (E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonare il lunedì e il venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30 – tel. 0732/709372).

Si rammenta che l’ufficio tributi riceve solo mediante APPUNTAMENTO (tel. 0732/709319)

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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