I tipi di Visto

Categoria: Guida ai Servizi del Comune
Argomento: Stranieri e Immigrazione


I tipi di Visto


DESCRIZIONE


Ecco alcuni dei visti più ricorrenti e i requisiti oggettivi necessari per ottenerli, oltre a presentare in ogni caso un documento di identità personale:
VISTO TURISTICO
VISTO PER AFFARI
VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
VISTO PER LAVORO SUBORDINATO
VISTO PER STUDIO
VISTO DI INGRESSO
VISTO PER REINGRESSO


VISTO TURISTICO


Il visto turistico viene rilasciato per viaggi turistici, consente un solo viaggio nel corso del periodo di validità, per un soggiorno di durata massima di 90 giorni.
Con il visto turistico non è possibile svolgere nessuna attività lavorativa. Una volta che si entra in Italia (indipendentemente dal fatto che sia o meno necessario il visto per turismo) prima dello scadere di 8 giorni, è obbligatorio andare al Commissariato del comune di residenza per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per turismo, altrimenti si rischia l'espulsione.
Requisiti:
- Biglietto di viaggio di andata e ritorno (oppure solo la prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio; 
- La disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.).
Nel caso d'invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente residente, dovrà essere esibita una "dichiarazione d'invito" con cui il dichiarante attesti la sua disponibilità ad offrire ospitalità in Italia al richiedente il visto.
- Adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
Laddove quest'ultimo non disponga autonomamente di tali mezzi di sussistenza la "dichiarazione d'invito" dovrà essere accompagnata dalla adeguata dimostrazione dei mezzi finanziari necessari per il periodo di soggiorno (anche tramite travellers cheques, buoni fruttiferi postali, libretto di risparmio nominativo, estratto conto, carta di credito + estratto conto, titoli, ecc.).
Per gli elenchi delle imprese di assicurazione abilitate a rilasciare garanzie nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici vedi www.isvap.it
Il rilascio del visto d'ingresso per turismo è altamente discrezionale, infatti la legge Bossi Fini prevede addirittura che il provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per turismo non deve nemmeno essere motivato dal consolato competente. In altre parole si sancisce per legge che se si vuole si concede il visto per turismo, se non si vuole non lo si concede.
Lo straniero può inoltre essere "respinto" dall'autorità di frontiera, se non sono presenti le garanzie previste per l'ingresso nel territorio dello Stato. Rimane salva la possibilità di fare ricorso al diniego di visto di ingresso, entro 60 giorni dall'emanazione del provvedimento, al TAR del Lazio. E' quindi importante essere seguiti da professionisti durante la presentazione dei documenti richiesti per il rilascio del visto turistico, in modo da evitare inconvenienti gravi.
Per le Informazioni di riferimento aggiornate consulta il sito del MINISTERO DEGLI ESTERI: www.esteri.it/visti
Attenzione: Molte ambasciate continuano a richiedere la dichiarazione di invito autenticata presso il proprio Comune anche se l'autentica non è necessaria


VISTO PER AFFARI


DESCRIZIONE
Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intende viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.
Requisiti
a) la condizione di "operatore economico-commerciale" del richiedente;
b) la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale e' richiesto il visto;
c) l'esistenza e l'effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero;
d) adeguati mezzi economici di sostentamento,

N.B.
Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnano, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.
Normativa di riferimento
art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.


VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE


Il visto per ricongiungimento familiare consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai cittadini stranieri appartenenti alle categorie di seguito specificate, che intendano riacquistare la loro unione familiare con cittadini italiani - o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, o con stranieri di cittadinanza diversa da quelle predette, residenti o regolarmente soggiornanti in Italia.
Requisiti:
-  Il nulla osta rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione di residenza del familiare richiedente
- Certificazione di stato civile e anagrafica secondo il familiare richiesto in ricongiungimento (solo coniuge, coniuge con i figli, solo figli, genitore, ecc.)
Normativa
art. 28 del testo unico n. 286/1998
art. 29, comma 7 del testo unico n. 286/1998


VISTO PER LAVORO SUBORDINATO


Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attività' lavorativa a carattere subordinato.
Requisiti:
- Autorizzazione al lavoro rilasciata dallo sportello unico per l'immigrazione e vistata (tramite nulla osta) dalla Questura della provincia dove ha domicilio il datore di lavoro;
Normativa
art. 27, comma 1, lettera p), del testo unico n. 286/1998, e
art. 40, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.


VISTO PER STUDIO


Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.
Il visto per studio e' altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 47, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
Requisiti:
- documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attività culturale da svolgere;
- adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998;
- polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi
- convenzioni in vigore con il suo Paese;
- età maggiore di anni 14
- per quanto concerne le attività di studio che comportano l'esercizio di attività sanitarie e' richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio professionale da parte del Ministero della sanità.
Normativa
art. 39 del testo unico n. 286/1998
art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,
art. 47 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.


VISTO DI INGRESSO


Descrizione
Il visto, che consiste in una "vignetta" applicata sul passaporto o su un altro valido documento, è un' autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in area Schengen.
Il visto non è in ogni caso un'assoluta garanzia d'ingresso. La legge del 6 marzo 1988 n. 40 stabilisce, infatti, che la polizia di frontiera può respingere lo straniero privo di mezzi di sostentamento, o non in grado di fornire spiegazioni relative alle modalità del suo soggiorno in Italia, o se lo ritiene opportuno per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
I visti si dividono in 3 categorie:
Visti Schengen Uniformi
Visti di "tipo A" per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti senza entrare nel territorio nazionale.
Visti di "tipo B " per transito tra territori delle Parti contraenti, con validità massima di 5 giorni.

Visti di "tipo C", per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validità massima di 90 giorni.

Visti a Validità Territoriale Limitata
Hanno le stesse caratteristiche dei Visti Schengen Uniformi, ma valgono soltanto entro il Paese che li ha rilasciati.

Visti Nazionali
Per soggiorni di lunga durata con validità superiore ai 90 giorni (tipo D), validi solo entro il territorio che li ha rilasciati.

E' necessario presentare una domanda presso l'Ambasciata o i Consolati italiani.
Nella domanda devono essere indicati:

Generalità complete di chi vuole entrare in Italia e di eventuali familiari al seguito
Numero del passaporto
Luogo verso cui si è diretti
Motivo e durata del soggiorno
Documentazione:
Passaporto
Documentazione che attesti lo scopo del viaggio e i mezzi di trasporto utilizzati;
Prove della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per il tempo del viaggio e del soggiorno, oppure la dichiarazione di garanzia;
Prove della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti a rientrare al proprio Paese (non per i visti per lavoro);
Documentazione sulle condizioni di alloggio in Italia.
Per i familiari al seguito vanno aggiunti anche:

Attestazione della parentela, della minore età, della invalidità, rilasciati dallo Stato di appartenenza e tradotti in italiano dall'autorità consolare italiana stessa;
Nulla osta della Questura del luogo di destinazione.

Tempo di erogazione
Il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Normativa
comma 7 art.2 e comma 3 art. 4 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998.
Contribuzione
Tariffa per tutte le tipologie di visto Schengen uniforme € 35
Visto collettivo, (tipi A, B e C) € 35 + 1 per persona
Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D) € 50


VISTO PER REINGRESSO


E' concesso agli stranieri già titolari di permesso di soggiorno, nel caso in cui durante la loro permanenza fuori dell'Italia il permesso sia scaduto ed essi per motivi di forza maggiore siano stati impediti a rientrare in Italia per il rinnovo, oppure nel caso in cui abbiano subito un furto del titolo o lo abbiano smarrito;
Requisiti:
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
Per altri tipi di visti, consultare il sito del MINISTERO DEGLI ESTERI www.esteri.it/visti












DOVE RIVOLGERSISportello Informativo per Immigrati
IndirizzoPiazza del Comune,38
Telefono0732 709319
Fax0732 709294
E-mailQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Orario al pubblicoLunedì,martedì,giovedì,sabato: 9.00 - 12.30 Martedì e giovedì: 15.30 - 18.30

COMPETENZA


Ente/organizzazione Ambito Territoriale n.10 - Comune di Fabriano-Settore Servizi al Cittadino
Dirigente Fernando Boscaino
ResponsabileBachi Zohra

aggiornamento a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fabriano


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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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