RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNO 2015 PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO
PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO
Art. 13 del D.Lgs 19-12-1997 n. 472 modificato dall’art. 1 comma 637 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015)
Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU e/o della TASI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il Ravvedimento Operoso.
Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Dal 1° Gennaio 2015 il tasso di interesse legale sarà pari allo 0,50 annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014 “Modifica del saggio di interesse legale” – GU Serie Generale n. 290 del 15/12/2014).
RAVVEDIMENTO SPRINT: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 1,00 %:
GIORNI DI RITARDO dal 17.06.2015 al 30.06.20145 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
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SANZIONE | 0,2% | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 1% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,8% | 2% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,8% |
RAVVEDIMENTO BREVE: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 3% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 0,50 %.
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO : applicabile dal 31° giorno al 90° giorno dal ritardo, prevede una sanzione fissa del 3,33% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 0,50 %.
RAVVEDIMENTO LUNGO : è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo del versamento, fino ad “un anno dall’omissione” (art. 13 comma 1 lett.b-bis Dlgs 472/1997) e prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 0,50 %.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Per coloro che intendono avvalersi del ravvedimento operoso devono presentare apposito modulo da reperire presso l'Ufficio Tributi o nella sezione Modulistica
MODALITÀ PAGAMENTO:
Per il ravvedimento imposta si può utilizzare:
-
modello F24 barrando la casella ravvedimento e indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi per ciascun codice tributo;
Normativa di riferimento:
- Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16 e successive modifiche apportate dall’art. 1 comma 637 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015);
- Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998;
- Per gli interessi legali: D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2007, D.M. Economia e Finanze 4 dicembre 2009, D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2011;
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012;
- Sentenza Cassazione Civile Sezione Tributaria n. 12661 del 09/06/2011;
- D.L. n. 35 del 08/04/2013 (vedi in particolare Art.10).