APPROVATA LA LEGGE REGIONALE SULL'EDILIZIA L.R. N.17 DEL 20/04/2015
Ecco le principali novità:
I relativi interventi saranno soggetti:
- Art. 6, C. 2 d.P.R. 380/01, lettere a) (opere interne non strutturali alle singole uu.ii), c), e), a regime libero (senza pratica edilizia)
- Art. 6, C. 2 d.P.R. 380/01, lettera b), ad autorizzazione temporanea (art. 9 della L.R. 17/15)
- Art. 6, C. 2 d.P.R. 380/01, lettera d), a comunicazione ai sensi dell'art.11, comma 3 del D.Lgs n.115/08
2) Soppressa la D.I.A. in alternativa al P.D.C.. I relativi interventi saranno soggetti a S.C.I.A.
Fissato a 30 gg la possibilità del Comune di effettuare i controlli e l'eventuale diffida alla realizzazione e prosecuzione dei lavori;
4) Esplicitati alcuni interventi soggetti a SCIA, ridefinito il suo procedimento e dell'utilizzo della modulistica unica regionale.
5) Apportate alcune modifiche alla definizione di Variazioni essenziali;
6) Introdotta la deroga ai distacchi dai confini ed altezze negli interventi di miglioramento sismico degli edifici esistenti, per un max di 50 cm;
7) Introdotte ulteriori deroghe negli interventi di Miglioramento del rendimento energetico di fabbricati esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione o a ristrutturazione rilevante, per i quali è consentita anche la riduzione degli spessori delle murature esterne e dei solai di copertura, con un minimo di 30 cm, purchè sia garantito anche un miglioramento del 20% dell'indice di prestazione energetica.
8) Introdotta la norma sul recupero dei sottotetti ai fini abitativi residenziali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali, introducendo alcune deroghe alle altezze minime e medie e ai rapporti areoilluminanti dei locali.
9) Modificate le caratteristiche dei soppalchi, con riconferma a 1/3 il rapporto tra la superficie del soppalcato e quella del vano soppalcato con modifiche delle altezze sia sotto che sopra al soppalco con un minimo di altezza di ml. 2,20 (sopra il soppalco se comporta la permanenza di persone).
10) Nei casi di agibilità parziale, prescrive che l'istanza sia accompagnata da elaborati tecnici che individuino in maniera dettagliata le porzioni oggetto di agibilità parziale.