BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA SPESA SOSTENUTA PER IL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015 (AI SENSI DELLA L. 431/98 E DELLA L.R. 36/05 ART. 12)
Visti:
- l’art. 11 della Legge 431 del 9 dicembre 1998;
- il Decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge n. 133 del 6 agosto 2008;
- la Legge Regionale n. 36 del 16 dicembre 2005;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1288 del 3 agosto 2009;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 20 aprile 2015;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 12/05/2015
RENDE NOTO
che entro e non oltre il 26/06/2015 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi affitto per l’anno 2015 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.
Art. 1 Requisiti per la partecipazione
Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti, alla data di pubblicazione del presente Bando, pena l’esclusione:
a) contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali – versamento imposta di registro o esercizio opzione “cedolare secca”;
b) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 500,00;
c) conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);
d) cittadinanza italiana o di altro Stato aderente alla Comunità Europea;
oppure (per i cittadini extracomunitari)
- possesso di carta di soggiorno in corso di validità e del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Marche;
e) residenza anagrafica nel Comune di Fabriano e nell’alloggio per il quale si richiede il contributo;
f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico e/o di altri residenti nel medesimo alloggio, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 36/05;
g) il valore ISEE per l’accesso al contributo è determinato come segue;
fascia A valore ISEE non superiore a € 5.830,76 (importo annuo assegno sociale 2015); fascia B valore ISEE non superiore a € 11.661,52 (importo due assegni sociali 2015);
Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo monoparentale.
h) essere in regola con il pagamento del canone di locazione al momento della presentazione della domanda e di produrre entro il 22 gennaio 2016 la dichiarazione del proprietario dell’alloggio attestante la regolarità del pagamento di tutto il canone di locazione dell’anno 2015 (con allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del proprietario in corso di validità) oppure per chi effettuasse il pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto corrente di un Istituto di Credito, le ricevute rilasciate dall’Istituto medesimo, da cui si possa evincere l’Istituto di emissione, il nominativo del richiedente l’operazione, il nominativo del beneficiario e il periodo a cui il pagamento si riferisce.
La mancata presentazione della dichiarazione del proprietario dell’alloggio corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso in corso di validità ovvero la mancata presentazione di un documento bancario relativo a tutte le mensilità dell’anno 2015 comporterà l’esclusione della domanda.
Art. 2
Nozione di nucleo familiare
Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del presente bando.
Art. 3
Determinazione del reddito
La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per essere ammessi al contributo è quella risultante dalla certificazione ISEE ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013.
In caso di certificazione ISEE in cui il reddito dichiarato risulta pari a zero, il richiedente deve presentare autocertificazione attestante la fonte di sostentamento, pena l’esclusione dal beneficio.
Art. 4
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo è redatta utilizzando esclusivamente gli appositi modelli [ MODELLO DI DOMANDA (71 KB)] a pena di esclusione, in distribuzione gratuita presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) , sito in Piazza del Comune, 1, tel. 0732 709319, dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,30 ed il martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 18,00.
Le istanze possono essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Fabriano negli orari di apertura al pubblico, pena l’esclusione dal beneficio, entro e non oltre le ore 13.00 del 26/06/2015.
Se la domanda verrà spedita mediante raccomandata postale, farà fede, quale data ed orario di presentazione quella apposta dal timbro dell’Ufficio Postale accettante.
La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.
Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell’appartamento ha presentato richiesta di contributo.
Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente, pena l’esclusione, i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva unica e attestazione valore ISEE (D.P.C.M. N. 159/2013), rilasciata dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF);
- copia contratto di locazione con estremi di registrazione;
- copia mod. F23 anno 2015 o copia raccomandata con cui il locatore comunica al conduttore l’esercizio dell’opzione cedolare secca;
Qualora nel corso dell’anno, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto o il richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio, sempre nel Comune di Fabriano, dovranno essere prodotte copie dei rispettivi contratti registrati con i relativi modelli F23 o copia della comunicazione da parte del locatore di adesione al regime fiscale della cedolare secca;
- autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati risultano pari a zero);
- copia documento d’identità in corso di validità;
- copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari);
- Entro il 22/01/2016 presentazione della dichiarazione del proprietario dell’alloggio attestante la regolarità del pagamento di tutto il canone di locazione dell’anno 2015 (con allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del proprietario in corso di validità) oppure per chi effettuasse il pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto corrente di un Istituto di Credito, le ricevute rilasciate dall’Istituto medesimo, da cui si possa evincere l’Istituto di emissione, il nominativo del richiedente l’operazione, il nominativo del beneficiario e il periodo a cui il pagamento si riferisce.
- La mancata presentazione della dichiarazione del proprietario dell’alloggio corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso in corso di validità ovvero la mancata presentazione di un documento bancario relativo a tutte le mensilità dell’anno 2015 comporterà l’esclusione della domanda.
SI SPECIFICA CHE LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DELLA STESSA E LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE AL PUNTO DA NON POTER CONSENTIRE LA NORMALE PROCEDURA DI ISTRUTTORIA NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E VERRANNO ESCLUSE.
Art. 5
Termini per la presentazione della domanda
Le domande devono essere presentate sottoscritte, pena l’esclusione dalla data di pubblicazione del bando ed entro il 26/06/2015.
Se la domanda verrà spedita mediante raccomandata postale, farà fede, quale data ed orario di presentazione, quella apposta dal timbro dell’Ufficio Postale accettante.
TUTTE LE DOMANDE CONSEGNATE E/O SPEDITE DOPO I TERMINI INDICATI SARANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE.
Art. 6
Controlli
L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della presentazione al presente bando, anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all’interessato la documentazione. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.
Art.7
Determinazione dell’entità dei contributi
Il contributo è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, rispetto al valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ai sensi del D.P.C.M. N. 159/2013.
Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all’ammontare del canone annuo di locazione.
Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili.
Non sono erogabili i contributi di importo annuo inferiori ad € 50,00.
Qualora il fondo a disposizione risultasse superiore al contributo concesso agli aventi diritto, la restante somma verrà distribuita in modo proporzionale tra gli stessi.
Art. 8
Non cumulabilità con altri analoghi benefici
Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi, erogati dal Comune o da altri enti sovraordinati, per la locazione e/o deposito cauzionale relativamente al medesimo periodo (anno 2015).
Nel caso il richiedente abbia percepito un contributo durante il corso dell’anno 2015, questi avrà cura di dichiararlo al momento della presentazione della domanda.
Al ricorrere delle ipotesi di cui al comma precedente, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l’ammontare dell’importo concedibile ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.
Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.
Art. 9
Ripartizione dei fondi
Il fondo per il sostegno all’accesso agli alloggi in locazione di cui alla L. 431/98 verrà ripartito tra gli aventi diritto, qualora i fondi assegnati dalla Regione non coincidano con l’importo del fabbisogno, si procederà alla ripartizione del contributo in misura ridotta e proporzionalmente alle risorse finanziarie accreditate dalla Regione Marche.
Art. 10
Modalità di erogazione
L’erogazione del contributo sarà effettuata in un’unica soluzione.
In caso di decesso del beneficiario il contributo sarà assegnato alle persone già presenti nello stato di famiglia del beneficiario risultante al momento della presentazione della domanda.
Non si procede alla liquidazione:
- nel caso di decesso del beneficiario in un nucleo familiare monopersonale
- nel caso di entità del contributo di importo annuo inferiore ad € 50,00
I contributi in questione rimangono nel fondo a disposizione per essere distribuiti ai rimanenti beneficiari secondo le modalità previste dalla normativa sopracitata.