Determinazione dell'orario di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa (ordinanza n.141 del 01/12/2008 )
IL SINDACO
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
VISTA la legge regionale n. 26/99 e successive modifiche;
VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;
ORDINA
che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa osservino, in merito agli orari di apertura al pubblico, le disposizioni contenute nei seguenti articoli.
ART. 1 - ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA
Fatto salvo quanto disposto negli articoli successivi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue.
Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
ART. 2 - PUBBLICITA' DELL'ORARIO DI APERTURA
L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
ART. 3 - CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA
Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva.
ART. 4 - DEROGHE ALL'ORARIO DI APERTURA E ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA
Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate:
- Domenica 04/01/09
- Martedì 06/01/09
- Domenica 11/01/09
- Domenica 08/02/09
- Domenica 22/02/09
- Domenica 08/03/09
- Domenica 05/04/09 (Domenica delle Palme)
- Domenica 26/04/09
- Domenica 10/05/09
- Domenica 31/05/09
- Domenica 14/06/09
- Domenica 12/07/09
- Domenica 09/08/09
- Domenica 13/09/09
- Domenica 11/10/09
- Domenica 08/11/09-15/11/09-22/11/09-29/11/09
- Domenica 06/12/09 - 13/12/09 - 20/12/09 - 27/12/09
- Martedi 08/12/09
- Fiere del Capoluogo (maggio e ottobre, limitate al centro storico cittadino)
- Fiera di Collamato (15/02 e 14/11), fiera di Albacina (27/04 e 4/11) e fiera di San Michele (06/05). In questi casi la facoltà di deroga è limitata agli esercizi commerciali ubicati nella singola frazione (centro storico nuclei minori).
Nella giornata del 24/6/2006, festività di S.Giovanni Battista , l'apertura è facoltativa.
Resta l'obbligo di chiusura nei giorni di : Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Natale.
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
VISTA la legge regionale n. 26/99 e successive modifiche;
VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;
ORDINA
che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa osservino, in merito agli orari di apertura al pubblico, le disposizioni contenute nei seguenti articoli.
ART. 1 - ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA
Fatto salvo quanto disposto negli articoli successivi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue.
Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
ART. 2 - PUBBLICITA' DELL'ORARIO DI APERTURA
L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
ART. 3 - CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA
Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva.
ART. 4 - DEROGHE ALL'ORARIO DI APERTURA E ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA
Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate:
- Domenica 04/01/09
- Martedì 06/01/09
- Domenica 11/01/09
- Domenica 08/02/09
- Domenica 22/02/09
- Domenica 08/03/09
- Domenica 05/04/09 (Domenica delle Palme)
- Domenica 26/04/09
- Domenica 10/05/09
- Domenica 31/05/09
- Domenica 14/06/09
- Domenica 12/07/09
- Domenica 09/08/09
- Domenica 13/09/09
- Domenica 11/10/09
- Domenica 08/11/09-15/11/09-22/11/09-29/11/09
- Domenica 06/12/09 - 13/12/09 - 20/12/09 - 27/12/09
- Martedi 08/12/09
- Fiere del Capoluogo (maggio e ottobre, limitate al centro storico cittadino)
- Fiera di Collamato (15/02 e 14/11), fiera di Albacina (27/04 e 4/11) e fiera di San Michele (06/05). In questi casi la facoltà di deroga è limitata agli esercizi commerciali ubicati nella singola frazione (centro storico nuclei minori).
Nella giornata del 24/6/2006, festività di S.Giovanni Battista , l'apertura è facoltativa.
Resta l'obbligo di chiusura nei giorni di : Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Natale.
ART. 5 - APERTURA DEGLI ESERCIZI DEL SETTORE ALIMENTARE IN CASO DI PIU' DI DUE FESTIVITA' CONSECUTIVE
Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive
ART. 6 - APERTURA NOTTURNA
In tutto il territorio comunale è vietato l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno, e cioè dalle ore ventidue alle ore sette del giorno successivo.
Su motivata richiesta dell'esercente, può essere autorizzato, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.
ART. 7 - ESCLUSIONI
Le disposizioni contenute nell'art.3 del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) gli esercizi di vendita interni a campeggi, a villaggi e a complessi turistici e alberghieri;
c) gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aereoportuali;
d) le rivendite di giornali;
e) le gelaterie e gastronomie;
f) le rosticcerie e le pasticcerie;
g) gli esercizi specializzati nella vendita dei seguenti prodotti, qualora tali attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva
- bevande; - fiori;
- piante; - articoli di giardinaggio;
- mobili; - libri;
- dischi; - nastri magnetici;
- musicassette; - videocassette;
- opere d'arte; - oggetti d'antiquariato;
- stampe; - cartoline;
- articoli da ricordo; - artigianato locale;
h) le stazioni di servizio autostradale;
i) le sale cinematografiche.
ART. 8 - SANZIONI
Le violazioni alle norme previste nella presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro come previsto dall'art. 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dall'art.41 della L.R. Marche 26/99 e succ. mod.
La violazione alla norma prevista dall'art. 6 della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51,00 euro a 309,00 euro.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si rinvia alla normativa vigente in materia.
La Polizia Municipale e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza ai fini del rispetto della presente ordinanza.
La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza n. 173 del 27/11/2007 e succ. mod. ed è immediatamente eseguibile.
Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive
ART. 6 - APERTURA NOTTURNA
In tutto il territorio comunale è vietato l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno, e cioè dalle ore ventidue alle ore sette del giorno successivo.
Su motivata richiesta dell'esercente, può essere autorizzato, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.
ART. 7 - ESCLUSIONI
Le disposizioni contenute nell'art.3 del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) gli esercizi di vendita interni a campeggi, a villaggi e a complessi turistici e alberghieri;
c) gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aereoportuali;
d) le rivendite di giornali;
e) le gelaterie e gastronomie;
f) le rosticcerie e le pasticcerie;
g) gli esercizi specializzati nella vendita dei seguenti prodotti, qualora tali attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva
- bevande; - fiori;
- piante; - articoli di giardinaggio;
- mobili; - libri;
- dischi; - nastri magnetici;
- musicassette; - videocassette;
- opere d'arte; - oggetti d'antiquariato;
- stampe; - cartoline;
- articoli da ricordo; - artigianato locale;
h) le stazioni di servizio autostradale;
i) le sale cinematografiche.
ART. 8 - SANZIONI
Le violazioni alle norme previste nella presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro come previsto dall'art. 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dall'art.41 della L.R. Marche 26/99 e succ. mod.
La violazione alla norma prevista dall'art. 6 della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51,00 euro a 309,00 euro.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si rinvia alla normativa vigente in materia.
La Polizia Municipale e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza ai fini del rispetto della presente ordinanza.
La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza n. 173 del 27/11/2007 e succ. mod. ed è immediatamente eseguibile.