Articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Articolo 110
110. 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati,
autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella,
vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa
autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che
ritiene di disporre nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è
consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di
qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco
d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un
qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6,
escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subìto dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si
attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a
50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto
all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione,
il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio
2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi
dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali
apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia
possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la
conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella,
vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa
autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che
ritiene di disporre nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è
consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di
qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco
d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un
qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6,
escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subìto dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si
attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a
50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto
all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione,
il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio
2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi
dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali
apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia
possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la
conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.