REGOLAMENTO PER LE INSTALLAZIONI DI STAZIONI RADIO PER TELEFONIA MOBILE

REGOLAMENTO PER LE INSTALLAZIONI DI STAZIONI RADIO PER TELEFONIA MOBILE

Approvato con Deliberazione Consiliare n.180 del 20.12.2001

 


ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.

Al fine garantire la salvaguardia e la tutela della salute pubblica dall'inquinamento elettromagnetico, pur ravvisando la necessità di coprire il territorio con il servizio di telefonia mobile, mantenendo la conformità alle normative vigenti in materia, si redige la seguente proposta che tende a disciplinare l'installazione, la modifica e l'attivazione di stazioni radio base per telefonia mobile, nel territorio del Comune di Fabriano. L'intervallo di frequenza da ritenersi disciplinata è compresa tra 100 KHz e 300 GHz come previsto dal D.M. 381/98 con esclusione delle antenne trasmittenti radioamatoriali, per le quali restano valide le norme vigenti nel settore.
Per tutti gli impianti operanti nel campo delle basse frequenze, (fino a 50 Hz), compresi gli elettrodotti valgono le norme specifiche vigenti per tale materia.

ART. 2 - DEFINIZIONI.

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

1 : radiocomunicazione (radiodiffusione e radiocomunicazione) un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici. Il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo; la centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. (1)

2: Stazione radiobase per telefonia mobile (antenne): impianto radiocomunicazione destinato al collegamento radio dei terminali mobili con la rete che fornisce il servizio di telefonia mobile.

3: Zona: area di influenza del campo elettromagnetico generato da una sorgente fissa.


ART. 3 - LIMITI DI ESPOSIZIONE

I limiti di esposizione sono quelli prescritti dal D.M. 381/98 e, secondo quanto disposto dalla L.R. 25/2001, fino all'adozione dei decreti e regolamenti previsti dall'art. 4 della L.36/2001 la progettazione e la realizzazione, nonché la modifica degli impianti deve essere realizzata in modo da ottenere, quale obiettivo di qualità, valori di campo elettrico non superiore a 3 V/m, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle quattro ore.
Gli stessi si intenderanno automaticamente variati ove nuove normative di carattere nazionale e regionale intervengono con disposizioni diverse.


ART. 4 - DIVIETI
Non possono essere installate stazioni radio base per telefonia mobile su immobili vincolati ai sensi dal D. Lgs.490/99 e sugli edifici oggetto di tutela dal PRG.

E' fatto divieto di installare impianti per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti a culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi.


ART. 5 - DISTANZE DI INSTALLAZIONE ED ALTEZZA DELLE ANTENNE

Ai fini della tutela della salute pubblica di recettori sensibili le stazione radiobase per telefonia mobile dovranno essere installate ad una distanza:

a) Distanza da edifici e/o costruzioni destinate ad abitazione e/o attività agricola, da altre edificazioni necessarie alla conduzione del fondo, nonché edifici e costruzioni adibite a qualsiasi attività lavorativa con permanenza non inferiore alle 4 ore 300 m
b) Distanza da scuole di qualsiasi tipo od ordine, sia pubbliche sia private, ospedali, e/o case di riposo e case albergo luoghi aperti al culto ed altri centri di aggregazione, e a pari distanza dal perimetro esterno di parchi urbani, aree verdi con attrezzature sportive e per il gioco 400 m
c) Distanza tra due installazioni 200 m
Tali distanze possono subire modifiche con l'entrata in vigore della deliberazione di Giunta Regionale da adottarsi entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge regionale n.25 /2001
d) Per quanto riguarda la dimensione della stazione radio base la medesima non può superare i 3 metri di altezza nel centro storico definito dallo strumento urbanistico vigente, i 5 metri in tutte le altre zone territoriali omogenee definite dal D.M. 02/04/1968 n° 1444 .


ART. 6 - CONDIVISIONE DEGLI IMPIANTI

Per l'installazione di nuovi impianti eccessivamente vicini ad altri esistenti, dovranno essere adottate, nel rispetto dei limiti di emissioni, misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche tra i diversi concessionari al fine di contenere l'ordinata distribuzione degli impianti. Nel caso in cui le concessionarie del servizio non riescano a raggiungere un accordo, il Comune definisce d'ufficio la condivisione delle infrastrutture.


ART. 7 - METODOLOGIE DI MISURAZIONE

Per la verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici valgono le prescrizioni dell'allegato b) del D.M. 381/98 od eventuali nuove norme nazionali o regionali in materia. Le stesse si intenderanno automaticamente variati ove normative di carattere nazionale e regionale intervengano con disposizioni diverse.


ART. 8 - PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE

1. La realizzazione di nuovi impianti e/o modifiche di quelli esistenti sarà soggetta a Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 4 della L.10/77.

2. Qualora l'intervento sia di rilevante trasformazione del territorio ai sensi dell'art.45 delle NTA del PPAR secondo le disposizioni della D.G.R. n° 4274 del 26.06.89 e dell'art.87 delle NTA del PRG vigente adeguato al PPAR, dovrà essere acquisito da parte della Regione la dichiarazione di compatibilità ambientale e l'autorizzazione paesistica se dovuta.

3. Nel caso di opere classificate di non rilevante trasformazione del territorio ma ricadenti in zona vincolata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.490/99 ed ai sensi del punto 2 del D.M. 21/09/1984 dovrà essere acquisita la dichiarazione della compatibilità ambientale e l'autorizzazione paesistica da parte del Comune

4. Nel caso di installazione di una nuova antenna ove siano già presenti impianti generanti campi elettromagnetici è necessaria una verifica tecnica preliminare che attesti il contenimento delle emissioni totali entro i valori definiti dalla normativa vigente.

5. La domanda di concessione dovrà essere corredata della documentazione di cui agli allegati A e B della L.R. 25/2001.
Il Comune dovrà inoltrare entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza copia della documentazione per acquisire il necessario parere all''A.R.P.A.M. ed alla ASL.
L'installazione degli impianti oggetto della presente dovrà essere sottoposto ad opportune procedure di VIA con le modalità determinate dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione.

6. Oltre alla documentazione necessaria prevista dal R.E.C., nel caso in cui si dovrà installare l'impianto su proprietà privata dovrà essere allegato l'atto di disponibilità del proprietario o aventi causa, nelle forme previste dalla legge.

7. Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento.

Il titolare della concessione dovrà comunicare la messa in esercizio dell'impianto entro 15 giorni dall'attivazione al Comune ed all'A.R.P.A.M.

Il Comune si impegna a non divulgare a terzi gli atti acquisiti al fine di garantirne la riservatezza.



ART. 9 - IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE

Per l'installazione degli impianti di telefonia mobile deve essere data comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'attivazione, corredata del parere ARPAM ed ASL. Il tempo massimo consentito per la collocazione è di tre mesi.


ART. 10 - CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI ED INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IDONEE

Al fine di redigere una mappatura degli impianti attualmente presenti nel territorio e quelli di futura realizzazione il Comune, entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente atto richiederà ai diversi gestori di depositare, entro i successivi 60 giorni, il programma biennale per la rete, riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare.

Gli uffici competenti, entro i successivi 60 giorni, predisporranno la mappatura di sintesi che sarà aggiornata annualmente.
Ogni variazione al programma sarà sottoposto all'approvazione del competente organo comunale.


ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Ai fini dell'attuazione del presente atto le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte dall'A.R.P.A.M. competente per la tematica radiazioni non ionizzanti.
Le verifiche del livello di emissione degli impianti verranno eseguite con periodicità di almeno un anno, previo accordo con l'A.R.P.A.M., o con maggior frequenza in base alla rilevanza radioprotezionistica dell'impianto stesso e della tipologia della zona dove è installato, con onere a carico dei titolari della concessione. A tal fine i titolari della concessione dovranno fornire idonea garanzia fideiussoria.

2. I gestori di impianti debbono provvedere al monitoraggio degli stessi attraverso un programma annuale di autocontrollo che dovrà contenere l'individuazione degli impianti irradianti campi elettromagnetici, il numero, il giorno e l'orario delle misurazioni dei valori dei parametri di cui al D.M. 381/98 e deve essere ufficialmente comunicato contestualmente all'attivazione degli impianti, al Comune ed all'A.R.P.A.M. Il programma di autocontrollo dovrà essere condiviso con la stessa A.R.P.A.M.

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il titolare della concessione dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

1. Eseguire un autocontrollo con le modalità sopra descritte.


ART. 12 - NORMA TRANSITORIA

Fino all'approvazione del programma di sintesi potranno essere autorizzati solo quegli impianti che rispondano ai requisiti sia delle norme nazionali e regionali attualmente in vigore che del presente atto e siano localizzati al di fuori dei centri abitati.


ART. 13 - NOTE
1) In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.).


ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.


 
unesco fabriano 128px
Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
Back to top