Funzioni del difensore civico

Funzioni del difensore civico

Articolo 80 dello Statuto Comunale

1. In base ai principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa, il difensore civico vigila sull'operato degli enti di cui al precedente articolo. Agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti del Comune.
2. Il difensore civico, d'ufficio o sulla base delle segnalazioni pervenute, nei limiti delle proprie attribuzioni, contribuisce ad assicurare un miglior risultato dell'azione amministrativa finalizzando il proprio intervento ad una costruttiva collaborazione e al perseguimento dell'interesse pubblico.
3. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune e dagli organi degli enti da esso controllati e di quelli che si avvalgono dello stesso.
4. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli stesso è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
5. I cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al difensore civico, sotto forma di istanza, anche orale, proteste e reclami contro gli abusi commessi, nell'esercizio delle funzioni, dagli organi elettivi e burocratici degli enti di cui al precedente articolo.
6. Il difensore civico interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a presidiare interessi che i cittadini vantano in quanto tali.
7. Il difensore civico formalizza ed inoltra all'autorità competente tutti i reclami concernenti disfunzioni di pubblici servizi, qualora agli stessi non sia stata data risposta dagli organi competenti nei tempi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
8. Quando la disfunzione dipende da un comportamento attivo od omissivo del preposto, il difensore civico interviene presso l'autorità sovraordinata per ottenerne la cessazione. Qualora la disfunzione origini da un atto amministrativo, ne chiede la revoca o l'annullamento d'ufficio.
9. Il difensore civico, nello svolgimento della propria funzione, ha diritto di richiedere al responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore l'esame congiunto delle questioni sottopostegli e la completa cognizione degli atti implicati.
10. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del difensore civico, anche se non accolta, impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei Dirigenti e/o responsabili dei servizi, entro congruo termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento.

Cosa non può fare il difensore civico

Il Difensore Civico non può intervenire sugli atti politici dell'amministrazione; non può annullare o riformare atti amministrativi, né infliggere direttamente sanzioni. Si deve astenere quando su una determinata questione sono stati investiti organi di giustizia penale, amministrativa, civile o tributaria.
 
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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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