Criteri per la formulazione delle graduatorie di ammissione agli asili nido

Categoria: Guida ai Servizi del Comune
Argomento:Infanzia, Scuole Educazione


Criteri per la formulazione delle graduatorie di ammissione agli asili nido


DESCRIZIONE


Dal Regolamento comunale dei Servizi Educativi per l'Infanzia:

ART. 17 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE


1. Sono ammessi con priorità assoluta:

a. i bambini e le bambine che presentano disabilità psicofisiche certificate ai sensi della legge 104/1992;

1. i bambini e le bambine per i quali l'inserimento all'asilo nido venga valutato elemento indispensabile al progetto educativo personale e/o al progetto di aiuto al nucleo familiare (casi di affidamento educativo assistenziale o situazioni di appartenenti a famiglie con gravi difficoltà sociali e/o di inadeguatezza educativa). Dette situazioni vanno documentate e certificate dai Servizi Socio-sanitari territoriali o da altri Enti/servizi pubblici competenti;


2. L'ammissione dei bambini di cui al precedente comma 1 lettera a. viene effettuata in qualsiasi momento dell'anno e indipendentemente dalla graduatoria in vigore, sulla base dei posti disponibili.


3. E' facoltà dell'ufficio pubblica istruzione e servizi educativi accogliere in qualsiasi momento domande di iscrizione dei bambini di cui al precedente comma 1 lettera b. e procedere alla loro ammissione, indipendentemente dalla graduatoria in vigore, sulla base dei posti disponibili. Detti casi saranno valutati congiuntamente dal dirigente del Servizio e dai tecnici dei servizi socio-sanitari territoriali.


4. I punteggi vengono così assegnati e ripartiti:

- Composizione del nucleo familiare

a. bambino orfano di entrambi i genitori - autocertificazione - punti 23;

b. monoparentale ( bambino riconosciuto da un solo genitore od orfano di un genitore che vive in un nucleo familiare senza altri adulti oltre il genitore) - allegare autocertificazione anagrafica - punti 22;

c. separati e/o divorziati - ( bambino che vive in un nucleo familiare senza altri adulti oltre il genitore) allegare sentenza di separazione o divorzio - e autocertificazione anagrafica- punti 21;

d. entrambi i genitori riconosciuti invalidi dal 74% al 100% non in grado di svolgere autonomamente e permanentemente i propri compiti - allegare certificazione dei servizi sanitari competenti che attesti anche la difficoltà di cura dei figli in relazione al tipo di disabilità - punti 21;

e. un genitore riconosciuto invalido dal 74% al 100% non in grado di svolgere autonomamente e permanentemente i propri compiti- allegare certificazione dei servizi sanitari competenti che attesti anche la difficoltà di cura dei figli in relazione al tipo di disabilità.- punti 15;

f. familiare convivente nel nucleo familiare con disabilità grave certificata ai sensi della legge 104/92 - punti 5;

g. nuova gravidanza in corso - allegare certificazione specifica con data presunta del parto - punti 1;

I punteggi relativi al nucleo familiare non sono cumulabili tra loro.

- Figli componenti il nucleo familiare:

a. figli di età fino a 3 anni (escludendo quello per cui si fa domanda) punti 4 per ogni figlio;

b. figli di età da 3 (+ 1 giorno) a 6 anni punti 3 per ogni figlio;

c. figli di età da 6 (+ 1 giorno) a 13 anni punti 2 per ogni figlio;

d. figli di età da 13 (+ 1 giorno) a 16 anni punti 1 per ogni figlio;

e. gemelli punti 6;

- Condizione lavorativa dei genitori:

a. genitori entrambi lavoratori a tempo pieno (orario pari o superiore alle 36 ore settimanali)* - autocertificazione orario di lavoro - punti 15;

b. genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno e l'altro a tempo parziale (orario settimanale non inferiore al 50% del tempo pieno) - autocertificazione - punti 12;

c. genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno e l'altro a tempo parziale (orario inferiore al 50% del tempo pieno) o lavoratore precario - autocertificazione - punti 10;

d. genitori entrambi lavoratori a tempo parziale o lavoratori precari - autocertificazione - punti 8;

e. genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno, parziale o precario e l'altro non occupato - autocertificazione - punti 5;

f. genitori studenti non lavoratori - autocertificazione attestante l'iscrizione ad un corso regolare con obbligo di frequenza - punti 5;

g. genitori entrambi non occupati - autocertificazione - punti 3;

h. mancanza di sostegno parentale nel Comune di Fabriano, debitamente documentato, punti 5, attribuibili per chi è collocato nelle lettere da a. a d. - autocertificazione.
(*) Viene considerato come tempo pieno quello pari o superiore alle 36 ore settimanali. L'orario degli insegnanti a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 36 ore settimanali.
Ai soli fini del presente regolamento:
1. Per lavoratore a tempo parziale si intende il lavoratore con orario settimanale inferiore alle 36 ore settimanali.
Per non occupato si intende, disoccupato iscritto al Centro per l'impiego e formazione, casalingo/a, cassaintegrato/a, lavoratore in mobilità, studente senza obbligo di frequenza, inabile al lavoro senza reddito. Per lavoratore precario si intende il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a mesi 6, a prescindere dalla possibilità di proroga del contratto. Il lavoratore occasionale è considerato "lavoratore precario".

- Disagio lavorativo

a. genitore/i la cui sede di lavoro risulta essere in un comune diverso da Fabriano e la cui distanza sia superiore a 20 Km ( documentazione datore di lavoro) - punti 1;

b. genitore/i impegnato/i continuativamente su turni di lavoro di durata di almeno 6 ore (documentazione datore di lavoro) - punti 1;

I punteggi relativi ai punti a. e b. sono assegnati solo in presenza di genitori entrambi lavoratori a tempo pieno.
La condizione lavorativa dei genitori da prendere in considerazione è quella risultante alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, pertanto qualsiasi variazione della condizione lavorativa di uno o entrambi i genitori va effettuata nel termine suddetto.

Gli elementi informativi di cui al precedente comma 4 debbono essere, secondo quanto indicato a fianco di ognuno, autocertificati o documentati. L'ufficio pubblica istruzione e servizi educativi, può procedere ad effettuare idonei controlli laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni effettuate, può inoltre richiedere, in presenza di autocertificazioni non precise, la presentazione di idonea documentazione attestante quanto autocertificato.


5. In caso di parità di punteggio, vengono stabilite nell'ordine, le seguenti condizioni di priorità:

a. minore reddito imponibile di entrambi i genitori;

b. data di presentazione della domanda e a parità di data entra il bambino con l'età più elevata.


La Giunta, qualora, su relazione motivata del dirigente del servizio, se ne ravvisi la necessità, può annualmente integrare i suddetti criteri, nell'atto di definizione delle tariffe da inserire successivamente nell'atto di approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale.

La graduatoria viene predisposta dal Comitato di Gestione entro 15 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la domanda di iscrizione agli asili nido comunali.

Condizioni per la priorità nella graduatoria di ammissione

1 - bambini con handicaps
(la situazione di handicap deve essere comprovata da documentazione rilasciata dall 'Azienda ASUR competente per territorio;
2 - bambini orfani;
bambini riconosciuti da un solo genitore;
bambini appartenenti a nuclei familiari in particolare situazione di disagio socio-economico-ambientale, che necessitano di sollecitazioni sotto il profilo psicologico e della socializzazione, come da documentazione dell'equipe del distretto socio-sanitario territorialmente competente;
3 - figli di genitori entrambi lavoratori con un reddito complessivo del nucleo familiare (si intende quello percepito dai genitori, conviventi e non) inferiore all 'importo annualmente determinato dall 'Amministrazione;
Nel caso di separazione o divorzio, il reddito del coniuge affidatario deve essere integrato dalla quota annuale corrisposta dall 'altro coniuge a titolo di mantenimento.
4 - figli di genitori di cui.uno con reddito da lavoro fisso e l'altro occupato in attività priva di reddito o di genitori entrambi occupati in attività prive di reddito (condizione di studente con l'obbligo di frequenza tirocinante o volontario con obbligo all'osservanza dell'orario di lavoro, militare di leva, ecc.);
5 - figli di genitori di cui uno con lavoro fisso e l'altro o con lavoro parziale, temporaneo, occasionale o disoccupato, regolarmente iscritto alle liste di collocamento, o studente senza obbligo di frequenza;
6 - figli di genitori entrambi lavoratori con reddito superiore all 'importo annualmente determinato dall 'Amministrazione;
7 - figli di genitori di cui uno solo lavoratore;

Sub-criteri per ordinare le domande a parità di condizione

L'ordine di precedenza nella stessa categoria di priorità è determinata dal minor reddito pro-capite derivante dal reddito familiare imponibile, fino ad un tetto massimo di € 47.166,30 annualmente aggiornato secondo l'indice ISTAT.
Nel caso in cui uno o entrambi i genitori, all'atto della domanda, abbiano interrotto l'attività lavorativa risultante nei modelli 740 - 730 o 101, i redditi in questi riportati non concorrono alla formazione del reddito familiare.
Per analogia, nel caso in cui l'attività lavorativa, svolta al momento della domanda da uno o entrambi i genitori, non risulti documentata nei modelli 740 - 730 o 101 al momento producibili, il reddito dell'anno di riferimento per l'ammissione verrà calcolato sulla base della retribuzione percepita al momento, detratti gli aumenti di contingenza (se trattasi di lavoro dipendente) e sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai reddito presunto dell'anno in corso (se trattasi di lavoro autonomo).
In presenza di equivalenti situazioni reddituali pro-capite si può valutare come motivo di precedenza la presenza di una o più delle seguenti condizioni:
- maggior disagio per orario e sede di lavoro dei genitori (es. assenze prolungate, pendolarismo, turni, ecc.)
- maggior numero di figli in età pre-scolare;
- conviventi bisognosi di assistenza (come da certificazione medica);
- minor età del bambino da ammettere al nido;



INFORMAZIONI


URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Indirizzo Piazza del Comune, 38
Telefono 0732 709319
Fax 0732-709294
Orario dal lun. al sab. 9.00- 12.30
mar. gio. 15.30-18.00

E-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.









 












COMPETENZA


Ente/organizzazione COMUNE DI FABRIANO - Settore Servizi al Cittadino
Dirigente Fernando Boscaino
ResponsabileStroppa Linda

aggiornamento a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fabriano


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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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