Categoria: Guida ai Servizi del Comune
Argomento:Stato Civile
Richiesta Comunione dei Beni
DESCRIZIONE
Il regime che per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi (in difetto di diversa manifestazione di volontà) è quello della comunione dei beni, così come previsto dagli articoli 177 e successive modifiche del Codice Civile.
Dal 20/09/1975, a norma della Legge n. 151 del 19/05/75, le coppie che contraggono matrimonio, se vogliono la comunione dei beni, non debbono fare niente; il silenzio fa scattare automaticamente il nuovo regime di comunione dei beni.
La comunione legale comprende :
- gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio
- i proventi dell'attività separata dei coniugi
- le aziende costituite o gestite dopo il matrimonio, sono tra gli oggetti della comunione.
Non costituiscono al contrario oggetto della comunione:
- i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio o rispetto ai quali godeva di un reale diritto di godimento
- i beni acquisiti in seguito al matrimonio per effetto di successione o donazione,
la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
DOVE RIVOLGERSI: | COMUNE DI FABRIANO - Servizi Demografici |
Indirizzo | Piazzale 26 settembre 1997 |
Telefono | 0732 709283- 709285 |
Fax | 0732 709281 |
Orario | lun. mer. ven. 9.00 - 13.00 mar. e gio. 15.30 - 18.00 |
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COMPETENZA
Ente/organizzazione | Comune di Fabriano - Settore Servizi al Cittadino |
aggiornamento a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fabriano