Richiesta separazione dei beni

Categoria: Guida ai Servizi del Comune
Argomento:Stato Civile


Richiesta separazione dei beni


DESCRIZIONE


Dal 20/09/1975 a norma della Legge 19/05/75 n. 151  le coppie che contraggono matrimonio, se vogliono la separazione dei beni, all'atto della celebrazione del matrimonio con rito civile debbono dichiarare all'Ufficiale di Stato Civile la volontà di mantenere separati anche per il futuro i rispettivi beni.

La separazione dei beni si fonda sul principio secondo il quale ciascuno dei coniugi conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Quindi ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni che rimangono di sua proprietà.

Si noti che l'art. 218 del Codice Civile dispone che il coniuge che gode dei beni dell'altro (ad esempio conviva nell'appartamento intestato esclusivamente all'altro coniuge) è soggetto a tutti gli obblighi dell'usufruttuario.

La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni dei coniugi può essere comunicata anche fino a due giorni prima della celebrazione del matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile, se ci si sposa con rito civile.
Viene sottoscritta all'atto del matrimonio davanti al Sindaco o davanti a qualsiasi Ministro di Culto.

Nell'ipotesi di matrimonio concordatario (con rito religioso), tale dichiarazione dovrà essere accolta dal Sacerdote che celebra il matrimonio ed essere inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta trascrizione.

Per dimostrare il regime patrimoniale è sufficiente richiedere un estratto dell'atto di matrimonio al Comune dove è stato celebrato o nel Comune di trascrizione.

Se, successivamente alla celebrazione del matrimonio, i coniugi decidono di cambiare il regime da comunione dei beni a separazione o viceversa, devono ufficializzare la loro volontà presso un notaio attraverso un atto che attesti il cambiamento della loro posizione finanziaria; il notaio invierà poi copia dell'atto stesso all' Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, perchè venga annotato sull'atto di matrimonio.











 












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COMPETENZA


Ente/organizzazione Comune di Fabriano - Settore Servizi al Cittadino

aggiornamento a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fabriano


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(D.P.R. 10 maggio 1976)
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