COME SI CALCOLA
Per calcolare l'imposta IMU, il valore imponibile al quale applicare le aliquote deliberate dal Comune, si ottiene con diverse modalità, a seconda della tipologia dell'immobile:
Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando alla rendita catastale (al 1° Gennaio dell'anno di imposizione) rivalutato del 5% i seguenti moltiplicatori:
- 160 per tutti i fabbricati del gruppo catastale A delle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della cat. A/10;
- 140 per tutti i fabbricati del gruppo catastale B e C/3, C/4 e C/5
- 80 per tutti i fabbricati del gruppo catastale A/10 e D/5;
- 65 per tutti i fabbricati del gruppo catastale D ad eccezione della cat. Catastale D/5;
- 55 per tutti i fabbricati del gruppo catastale C/1.
Per tutti i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzioni di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili.
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.L. 22/1/2004 n. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile per il calcolo dell'imposta, è ridotta del 50%.per gli immobili di interesse storico o artistico è obbligatorio presentare appositaautocertificazione e dichiarazione IMU
Per gli fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati è obbligatoria la presentazione dell'autocertificazione con allegata perizia tecnica attestante le condizioni di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo a cura del contribuente.
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Deve trattarsi di fabbricato che si trova in una delle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, gravemente lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali, quali pilastri, murature perimetrali o di confine, gravemente lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero o di demolizione o di ripristino, nonché fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali (salvo diversa disposizione normativa);
d) edifici con gravi carenze igienico sanitarie.
La riduzione del 50% non può essere applicata ad immobili su cui sono in corso interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Non possono mai dar luogo a riduzione le opere edilizie annoverate nelle lettere C (interventi di restauro e di risanamento conservativo), D (interventi di ristrutturazione edilizia) ed E (interventi di ristrutturazione urbanistica) dell'art.31 della legge n.457 del 1978, in quanto diviene tassabile l'area.
L'agevolazione di cui al presente articolo non è applicabile agli immobili di nuova costruzione già muniti di classamento catastale, ancorché di fatto non ultimati, in quanto l'inagibilità o l'inabitabilità devono intendersi “sopravvenute”.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
La riduzione decorre dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente.
Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lettera b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI ed IMU per fruire della medesima riduzione.
Per le aree edificabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6/6/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
Il Comune, al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. La delibera su citata può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente. Non si procede ad accertamento nel caso in cui l'imposta sia stata correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello deliberato dalla Giunta comunale, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. In tal caso il Comune può procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenendo conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
Tabelle delle aree edificabili approvate con deliberazione Consiliare n.123 del 06.08.2013
ESEMPIO DI CALCOLO IMU
Per gli immobili:
Imposta = Rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore categoria catastale x aliquota x perc. di possesso1000
Per le aree edificabili:
Imposta: Valore dell'area x aliquota x perc. di possesso
1000
Il Comune di Fabriano ha installato sul sito un programma per il calcolo in automatico dell'IMU e STAMPA del relativo modello F24.
IMPORTANTE: Prima di accedere al programma, munirsi di rendita catastale o valore dell'area edificabile e aliquota di riferimento.