Contributi per gli affitti - Anno 2014

Categoria: Guida ai Servizi del Comune
Argomento: Assistenza e Solidarietà, Casa e Urbanistica


Contributi per gli affitti


Descrizione


Sono contributi per  inquilini che sostengano un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, sostenuta nell'anno 2014, previsti sia dall'art. 11 della Legge 431/1998e dalla L.R. 36/05 art. 12


Fino al 10.10.2014 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi affitto per l'anno 2014


Documento in formato Adobe AcrobatBando_locandina_2014.pdf

Requisiti per l'ammissione del bando


Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando,  dei seguenti requisiti:

 

a)      contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali – versamento imposta di registro o esercizio opzione “cedolare secca”;

b)      canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 500,00;

c)      conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);

d)      – cittadinanza italiana o di altro Stato aderente alla Comunità Europea;

oppure (per i cittadini extracomunitari)

-          possesso di carta di soggiorno in corso di validità e del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Marche;

e)      residenza anagrafica nel Comune di Fabriano e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;

f)        mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico e/o di altri residenti nel medesimo alloggio, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 36/05;

g)      il valore ISEE per l'accesso al contributo èdetermianto come segue.

 fascia A  valore ISEE non superiore  a € 5.818,93 (importo annuo dell'assegno sociale 2014)

fasccia B valore ISEE non superiore  a € 11.637,86 (importo annuo dell'assegno sociale 2014)

 

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo monoparentale.


Nozione di nucleo familiare


Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del presente bando.


Determinazione del reddito


La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per essere ammessi alla graduatoria di cui al successivo art. 9 è quella risultante dalla certificazione ISEE, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico percepiti nell'anno d'imposta 2013 (dichiarazione dei redditi 2014), il patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare.

 

In caso di certificazione ISEE in cui il reddito dichiarato risulta pari a zero, il richiedente deve presentare autocertificazione attestante la fonte di sostentamento, pena l'esclusione dal beneficio.



Modalità di presentazione della domanda


La domanda di contributo è redatta utilizzando esclusivamente gli appositi modelli, a pena di esclusione,  in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , sito in Piazza del Comune, 1,  tel. 0732 709319,  dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,30 ed il martedì  e giovedì anche dalle 15,30 alle 18,00.

Le istanze possono essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Fabriano negli orari di apertura al pubblico, pena l'esclusione dal beneficio, entro e non oltre le ore 13.00 del 10/10/2014.

Se la domanda verrà spedita mediante raccomandata postale, farà fede, quale data ed orario di presentazione quella apposta dal timbro dell'Ufficio Postale accettante.

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Unitamente alla domanda devono  essere allegati, in copia fotostatica, i  seguenti documenti

(quelli con il carattere (*) sono obbligatori, pena la non ammissibilità della domanda):

r (*)dichiarazione sostitutiva unica e attestazione valore ISEE per l'anno 2014, relativa all'anno  d'imposta 2013 (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130),  rilasciata dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF);

r(*) copia contratto di locazione con estremi di registrazione;

r(*)copia mod. F23 anno 2014 o copia raccomandata con cui il locatore comunica al conduttore l'esercizio dell'opzione cedolare secca;

r(*) autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati risultano pari a zero);

r(*) copia delle ricevute dei pagamenti del canone di locazione effettuati;

r(*) copia documento d'identità in corso di validità;

r(*) copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari);

r copia della sentenza di separazione legale, ove già non in possesso dal competente Servizio;

r copia del provvedimento di rilascio di immobile, non intimato per inadempienza  contrattuale;

r copia del certificato storico di residenza (solo per i cittadini extracomunitari;)

r autocertificazione attestante la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da 5 anni nella Regione Marche (solo per i cittadini extracomunitari);

r altro (specificare) ______________________________________________________________

 

LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE AL PUNTO DA NON POTER CONSENTIRE LA NORMALE PROCEDURA DI ISTRUTTORIA SARANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE.


LA MANCATA PRESENTAZIONE ENTRO IL 30.1.2015 DELLA DOCUMENTAZINE RELATIVA AL PAGAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO DEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014, EVENTUALI NUOVI CONTRATTI, RICEVUTA DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNO 2014 (F23) ECC, COMPORTERA' UNA PARZIALE DECADENZA DAL CONTRIBUTO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLO STESSO.


IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO ALLA SCADENZA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE IL BENEFICIARIO NON SARA' RIAMMESSO NEI TERMINI, NE' L'ENTE PROVVEDERA' AD INOLTRARE ULTERIORI AVVISI



Termini per la presentazione della domanda


Le domande devono essere presentate sottoscritte, pena l'esclusione dalla data di pubblicazione del bando ed entro il 10/10/2014.

 

Se la domanda verrà spedita mediante  raccomandata postale, farà fede , quale data ed orario di presentazione, quella apposta dal timbro dell'Ufficio Postale accettante.

 

TUTTE LE DOMANDE CONSEGNATE E/O SPEDITE DOPO I TERMINI INDICATI SARANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE.

 


Controlli


L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della presentazione al presente bando, anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale  e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Gli elenchi dei beneficiari saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

 

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la documentazione. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.


Determinazione dell'entità dei contributi


Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, rispetto al valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)  ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000

 

Ai fini della determinazione dell'entità del contributo è preso in considerazione il numero di mensilità del canone di locazione relativamente alle quali si sia potuto accertare la regolarità nel pagamento.

 

In caso di verificata morosità nel pagamento dei canoni mensili, ove non sia già concluso il procedimento giudiziario di sfratto, il contributo viene comunque determinato e successivamente erogato direttamente al locatore, almeno fino alla concorrenza dei canoni ancora dovuti, sulla base di una autorizzazione sottoscritta dal richiedente da presentarsi congiuntamente alla richiesta di contributo, pena l'esclusione dal beneficio.


Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone annuo di locazione.

Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili.

Non sono erogabili i contributi di importo annuo inferiori ad € 50,00


Non cumulabilità con altri analoghi benefici


Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi, erogati dal Comune o da altri enti sovraordinati, per la locazione e/o deposito cauzionale relativamente al medesimo periodo (anno 2014).

 

Nel caso il richiedente abbia percepito un contributo durante il corso dell'anno 2014, questi avrà cura di dichiararlo al momento della presentazione della domanda.

 

Al ricorrere delle ipotesi di cui al comma precedente, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

 

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.




Ripartizione dei fondi


Il fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione di cui alla L. 431/98 verrà ripartito tra gli aventi diritto, qualora i fondi assegnati dalla Regione non coincidano con l'importo del fabbisogno si procederà alla ripartizione del contributo in misura ridotta e proporzionalmente alle risorse finanziarie accreditate dalla Regione Marche.


Modalità di erogazione


L'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione.

Non si procede alla liquidazione:

-          nel caso di decesso del beneficiario in un nucleo familiare monopersonale

-          nel caso di entità del contributo di importo annuo inferiore ad € 50,00

 

I contributi in questione rimangono nel fondo a disposizione per essere distribuiti ai rimanenti beneficiari secondo le modalità previste dalla normativa sopracitata.


Modulistica


Documento in formato Adobe AcrobatDOMANDA_431_anno_2014.pdf


 


INFORMAZIONI



URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Indirizzo Piazza del Comune, 1
Telefono 0732 709319
Fax 0732-709294
Orario dal lun. al sab. 9.00- 12.30
mar. gio. 15.30-18.00
E-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.






COMPETENZA


Ente/organizzazione COMUNE DI FABRIANO - Settore Servizi al Cittadino
DirigenteBuschi Renata

aggiornamento a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fabriano


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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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