Informativa TARES 2013

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU) ed è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi denominato TARES.
ESCLUSIVAMENTE PER L'ANNO 2013 la TARES viene applicato tenendo conto anche delle NORME TRANSITORIE stabilite con Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. (GU n. 82 del 08.04.2013)
RIFERIMENTI NORMATIVI
· Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Art. 14
“Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”;
· Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013;
. Decreto Legge n. 102/2013.
PRINCIPALI NOVITÀ
· SOPPRESSIONE di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale
che tributaria: TARSU/TIA1/TIA2;
· SOPPRESSIONE EX ECA (10%);
· COPERTURA del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
avviati allo smaltimento;
· NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE: la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
· POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA: ai fini del versamento della prima rata del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata a conguaglio dello stesso, i comuni
possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
· L'ULTIMA RATA VERRA' CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES APPROVATE DAL COMUNE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO;
· MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO (e non al Comune): la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n.241/1997, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011;
· NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STANDARD DA PARTE DEI COMUNI: i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c)(art.14 comma f) del D.L. n. 201/2011 modificato con D.L. n. 35/2013.
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
· Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
· Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
· In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare) il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, ecc…
SUPERFICIE IMPONIBILE
Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 comma 9 bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 507/93.
TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO
Per l'anno 2013 il Comune di Fabriano ha stabilito, secondo le facoltà consentite dalla legge, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 11.07.2013 – pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 2, del DL 35/2013 – il pagamento del tributo Tares in due rate:
1^ RATA “acconto TARES” pari al 60% dell'importo TARSU 2012: scadenza 31 AGOSTO 2013.
2^ RATA “saldo TARES”: entro il mese di DICEMBRE 2013.
La rata a saldo verrà calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES (le tariffe sono state stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 31.7.2013) dalla quale verranno scomputati i pagamenti effettuati con la rata di acconto.
Alla stessa scadenza il contribuente sarà tenuto al versamento della maggiorazione standard pari ad 0,30 per mq. a favore dello Stato e NON al Comune.
TERMINE PRESENTAZIONE DENUNCIA
La dichiarazione iniziale dei locali e delle aree tassabili deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data in cui:
- ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche delle posizioni inizialmente dichiarate. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 02/10/2013 ovvero entro 60gg dalla data di esecutività della delibera di approvazione del “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”.
TARIFFE TARES 2013 (DELIBERAZIONE N. 133 DEL 31.07.2013) - Tariffe utenze domestiche (23 KB)-
Tariffe utenze non domestiche (27 KB)
ESEMPIO DI CALCOLO:
Utenza domestica
Per una famiglia di 3 componenti che occupa un'abitazione di 100 mq il tributo per l'anno 2013 è così determinato:
[Tariffa fissa (1,01055 x 100 mq) + Tariffa variabile (93,62989)] x n. giorni 365/365= 194,68
Tares anno 2013:
All'importo dovuto per la Tares si aggiunge anche:
1) un prelievo del 5% a titolo di tributo provinciale, che è incassato dal Comune e riversato integralmente alla Provincia di Ancona;
2) la maggiorazione standard per i costi dei servizi indivisibili di 0,30 al mq. che il contribuente dovrà versare a favore dello Stato in unica soluzione unitamente alla rata di dicembre 2013.
Utenza non domestica
Per un bar con superficie pari a 50 mq il tributo per l'anno 2013 è così determinato:
[Tariffa fissa (7,12414) + Tariffa variabile (4,78667)] x 50 mq x n. giorni 365/365= 595,54
Tares anno 2013:
All'importo dovuto per la Tares si aggiunge anche:
1) un prelievo del 5% a titolo di tributo provinciale, che è incassato dal Comune e riversato integralmente alla Provincia di Ancona;
2) la maggiorazione standard per i costi dei servizi indivisibili di 0,30 al mq. che il contribuente dovrà versare a favore dello Stato in unica soluzione unitamente alla rata di dicembre 2013.