Riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano

Categoria: Guida ai Servizi del Comune
Argomento:Stato Civile


Riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano


DESCRIZIONE


In base alla Legge 13.6.1912 n. 555 sulla cittadinanza italiana, la prole nata all'estero da padre cittadino italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana.
Detta eventualità si è ancor più estesa per gli appartenenti a famiglia d'antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il dettato della sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all'epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata.
Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data d'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.


REQUISITI


Essere discendenti di emigrati italiani all'estero


DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE



In base alla richiamata circolare ministeriale, lo straniero rivendicante il riconoscimento della cittadinanza italiana deve produrre i seguenti documenti :
1) estratto per riassunto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque, (comprensivo d'eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana);
2) atti di nascita muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d'emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l'avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero d'emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
6) certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 Legge 13.6.1912 n. 555 e/o dell'art.11 Legge 5.2.1992 n.91;
7) certificato di residenza.
L'istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta bollata.

Atti provenienti dall'Argentina.
L'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con Legge 22.11.1988 n. 533, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l'autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall'interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di "Apostille"), saranno soggetti a controllo di autenticità, ai sensi dell'art. 6 ultimo periodo dell'accordo.

Dove e quando presentare domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana:

Residenti all'estero:
Lo straniero d'origine italiana, residente all'estero, deve rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero.

Residenti in Italia:
Lo straniero d'origine italiana, residente legalmente nello Stato che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve presentare domanda, in carta resa legale, al Sindaco del Comune di residenza.

Residente nel Comune di Fabriano:
- Domanda al Sindaco del Comune di Fabriano - Ufficio dello Stato Civile.

- Marca da bollo da € 14,62 (art. 5 Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche);
- Sottoscrizione della domanda: è opportuno firmare davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione, oppure alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (art.38 Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000);
- Allegare tutti i documenti sopra indicati, se non autocertificabili.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Legge 13 Giugno 1912 n. 555
- "Sulla cittadinanza italiana"

Legge 5.2.1992 n. 91
- "Nuove norme sulla cittadinanza"

Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 8.4.1991
- "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano"

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1.170 del 24.2.2003.
- "Problematiche legate al rimpatrio di cittadini argentini di origine italiana"


INFORMAZIONI


URP Ufficio Relazioni con il Pubblico
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Telefono 0732 709319
Fax 0732-709294
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Telefono0732 709283- 709285
Fax0732 709282
OrarioDal lun. al ven. 9.00 - 13.00 mar. e gio. 15.30 - 18.00
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COMPETENZA


Ente/organizzazione Comune di Fabriano - Settore Servizi al Cittadino

aggiornamento a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fabriano


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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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