Autocertificazione

Categoria : Guida ai Servizi del Comune
Argomento:Anagrafe


Autocertificazione


DESCRIZIONE


Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori o esercenti pubblici servizi (es. Enel, Telecom, ecc.), nonchè con i privati che vi consentono, il Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 prevede di sostituire la normale documentazione con: 

  •  Dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC)
Dichiarazione personale dell'interessato, per comprovare:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- lo stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- lo stato di famiglia
- l'esistenza in vita
- la nascita del figlio
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di   curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.


Firma

In applicazione del DPR 445/2000 , la firma su tali dichiarazioni non è soggetta ad autentica.


  • Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (DSAN)
Dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali, non ricompresi fra quelli sopra elencati, che siano a diretta conoscenza dell'interessato (es.: regolarità della costruzione sotto l'aspetto edilizio per l'erogazione di servizi pubblici; possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione; ecc.).
Il Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 estende la possibilità di dichiarare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purchè il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione.

Firma

Si può procedere all'autentica della firma solo se la dichiarazione deve essere presentata ad un privato. Viceversa se deve essere prodotta ad una pubblica amministrazione o a un esercente un pubblico servizio si dovrà procedere in uno dei seguenti modi:
- apposizione delle firma davanti al dipendente addetto
- allegando fotocopia non autenticata di valido documento di identità. In tal caso la documentazione può essere trasmessa anche via fax

  • Documentazione di stati e qualità personali mediante esibizione
Gli stati e qualità personali riportati su documenti di identità personale rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, possono essere comprovati mediante semplice esibizione del documento stesso;
Il funzionario competente a ricevere la documentazione può e deve, su richiesta del cittadino, desumere i dati dal documento, di cui dovrà trattenere copia. Può essere utilizzato anche un documento scaduto se l'interessato in calce alla fotocopia dichiara che i dati non sono mutati dalla data di rilascio del documento. Il documento scaduto non può però essere utilizzato ai fini del riconoscimento.


  • Presentazione di copie di atti e documenti da produrre alla Pubblica Amministrazione, invece degli originali 
Il funzionario competente a ricevere la documentazione può e deve, su richiesta del cittadino, attestare la conformità delle copie agli originali.
Per i documenti sotto riportati in luogo dell'autenticazione di copia può essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul fatto che la copia è conforme all'originale:

- atti e documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione
- copie di pubblicazioni
- titoli di studio o di servizio
- documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati

In base alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, la dichiarazione resa dal cittadino di conformità all'originale di una copia di un atto può essere apposta anche in calce alla copia stessa. Il cittadino potrà quindi scegliere se apporre la dichiarazione in calce o predisporla su un foglio a parte. Inoltre, in tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o un'attestazione, si devono applicare le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, anche se le procedure relative sono regolate da leggi speciali.

Validità temporale

E' la stessa degli atti che sostituiscono



  • Dichiarazioni rese da cittadini stranieri
- Per i cittadini comunitari si applicano le stesse modalità previste per gli italiani;

- I cittadini non comunitari possono avvalersi dell'autocertificazione solo se legalmente dimoranti in Italia (cioè in possesso di permesso o carta di soggiorno) e per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da soggetti pubblici o privati italiani (es.: non possono autocertificare il matrimonio se è stato celebrato all'estero; potranno invece avvalersi dell'autocertificazione se il matrimonio è stato celebrato in Italia da autorità italiane, cioè se esiste in qualche comune italiano il relativo atto)

Dove reperire i moduli per l'autocertificazione

Presso le Pubbliche Amministrazioni richiedenti.
E' comunque sempre possibile rendere la dichiarazione anche senza utilizzare gli appositi moduli.

nota bene:
presso l'Ufficio Anagrafe e l' Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fabriano sono disponibili i modelli generici che possono essere utilizzati per ogni tipo di dichiarazione richiesta.
E' inoltre possibile compilare moduli di autocertificazione telematica nel sito web del Comune

Impedimento alla sottoscrizione

Se l'impedimento è temporaneo e dovuto a motivi di salute la dichiarazione può essere resa dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado e dovrà essere fatta esplicita indicazione dell'esistenza dell'impedimento. Tale dichiarazione deve essere resa al pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità.

Se l'impedimento è dovuto ad altre cause (es. analfabetismo) la dichiarazione deve essere fatta dal diretto interessato al pubblico ufficiale il quale deve accertare l'identità del dichiarante. Non è pertanto necessaria la presenza di testimoni.

Controlli

Se le Amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute a effettuare i controlli necessari. 
 

Dichiarazioni mendaci

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Il dichiarante, inoltre, decade dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimenti adottati sulla base di dichiarazioni non veritiere.


Sanzioni previste per gli impiegati che non accettano l'autocertificazione nei casi previsti dalla legge

L'impiegato responsabile incorre nella violazione dei doveri d'ufficio.


L'autocertificazione non è ammessa per:

- certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e di brevetti
- documentazione inerente attivita' giudiziaria.
In questi casi dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle apposite norme.


Nota bene:

- Per Funzionario competente a ricevere la documentazione si intende il funzionario dell'Ente od Organo cui spetta il rilascio del provvedimento richiesto o l'inoltro d'ufficio ad altra Amministrazione competente.

- La legge, al fine di agevolare al massimo il cittadino gli consente nei casi residui, ove è ancora richiesta l'autentica della firma, di rivolgersi anche ai Cancellieri, Notai ed ai funzionari incaricati dal Sindaco presso L'Ufficio Anagrafe e Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) anche in luoghi diversi da quello di residenza.




REQUISITI


Per la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DSC) e quella di stato e qualità personali (DSAN) occorre essere maggiorenne

  • per i minori le dichiarazioni vanno sottoscritte dall'esercente la potestà o dal tutore
  • per gli interdetti vanno sottoscritte dal tutore


CONTRIBUZIONE


L'atto di autenticazione (dove è ancora previsto) è soggetto ad imposta di bollo (da pagarsi presso l'ufficio che lo rilascia) salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Legge 7.8.1990, n. 241
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
-Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 15
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione


INFORMAZIONI


Esclusivamente il sabato il servizio è erogato dall'U.R.P.

URP Ufficio Relazioni con il Pubblico
Indirizzo Piazza del Comune,38
Telefono 0732 709319
Fax 0732-709294
Orario dal lun. al sab. 9.00 - 12.30 mart. e giov. 15.30 - 18.00
E-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



 












DOVE RIVOLGERSI:COMUNE DI FABRIANO - Servizi Demografici
IndirizzoPiazza del Comune, 1 - pianoterra
Telefono0732 709283- 709285
Fax0732 709282
OrarioDal lun. al ven. 9.00 - 13.00 mar. e gio. 15.30 - 18.00
E-mailQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

COMPETENZA


Ente/organizzazione Comune di Fabriano - Settore Servizi al Cittadino
Dirigente Sabbatini Paola
ResponsabileBrencio Laura

aggiornamento a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fabriano


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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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