Fabriano - 4 giugno 2008
Esenzione I.C.I.
Il settore "Servizi Finanziari" del Comune di Fabriano comunica che in applicazione dell'art.1 del decreto legge n° 93 per l'anno 2008 e seguenti l'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili del Comune di Fabriano non è dovuta nei seguenti casi: ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZEanche se distintamente iscritte in catasto, purchè comprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
L'esenzione non vale per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) che continueranno a pagare il tributo.
ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO a figli, genitori e nipoti (entro il secondo grado) che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, purchè comprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dall'autocertificazione presentata dal concedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI. Può essere eventualmente allegata alla dichiarazione ICI. La mancata presentazione dell'autocertificazione suddetta nei termini stabiliti comporta la decadenza del beneficio previsto e l'ufficio provvede al recupero della differenza d'imposta, della sanzione e degli interessi.
ABITAZIONI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse unità immobiliari risultino non locate e non abitate e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, purchè comprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/