Ordinanza n.70 del 20.05.2008

Ordinanza per la prevenzione degli incendi boschivi


Al fine di prevenire gli incendi lungo le strade, le campagne e e nei boschi, il Sindaco con ordinanza n.70 del 20.05.2008indica  le prescrizioni e i divieti per la manutenzione delle aree incolte.


In particolare, ordina  a tutti gli enti ed ai privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di mettere in atto le azioni necessarie ad evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi adottando i seguenti interventi preventivi:

a)   pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

b)   i predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre Il 15 Giugno 2008 e, se necessario essere ripetuti durante la stagione estiva;

c)   pulizia, per una fascia di larghezza non inferiore a mt. 10,00 in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà da sterpaglie,   di vegetazione secca in genere presente oltre ripulitura da parte degli enti interessati (ENAS, FS S.p.A., amministrazione provinciale, ecc...) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R.7/06) presente lungo le scarpate stradali e ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;

d)   l'accensione del fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento;  

e)   pulizia dell'area circostante i serbatoi di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico per un raggio non inferiore a mt. 5,00, ad opera dei concessionari;  

f)   perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (10 metri se adiacenti linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano, foglie secche e/o altro materiale combustibile di terreni: 

  •  su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
  • coltivati a cereali dopo il raccolto;
  • incolti.

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

Durante la stagione estiva e autunnale è proibita l'accensione delle stoppie nelle vicinanze di boschi, siepi, magazzini o depositi di cereali o di altro materiale combustibile o infiammabile e comunque su tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti.

Al di fuori di tali periodi chiunque abbia acceso il fuoco dovrà provvedere a stabilire preventivamente speciali mezzi di arresto del fuoco assistendo personalmente alla sua evoluzione avvalendosi della collaborazione di un numero congruo di persone. Nelle stesse aree, durante la stagione estiva e autunnale è inoltre vietato accendere fuochi per qualsiasi motivo.

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare trebbie od altre macchine agricole hanno l'obbligo, durante l'utilizzo della macchina, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.
Ad ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l'obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento.

In caso di inadempienza si applicano le disposizioni previste dal Codice Penale.

Alla Polizia Municipale ed a tutte le Forze dell'Ordine sono demandati i compiti di controllo e verifica.  


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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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