Presupposti, criteri e modalità operative per l'affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa
Premessa
Si intendono:
- per "collaboratori" i soggetti esterni all'amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici.
- per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- per "incarichi di studio" gli incarichi consistenti in una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- per "incarichi di ricerca" gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- per "incarichi di consulenza" gli incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti.
Procedimento per il conferimento di INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA
L'amministrazione conferisce incarichi per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi, progetti o attività solo qualora:
- non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane;
- si tratti di materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate.
L'affidamento di tali incarichi ha carattere fiduciario in riferimento agli incarichi ad alto contenuto professionale, mentre per le prestazioni professionali ordinarie, prive di particolare competenza specialistica, avviene previo esperimento di apposita selezione pubblica effettuata tramite pubblicazione di apposito bando di selezione o altre forme di valutazione comparativa.
L'affidamento di tutti gli incarichi professionali compete ai Dirigenti, che vi provvedono secondo le specifiche competenze con propria determinazione, a cui segue la stipula dell'apposito contratto/convenzione.
L'individuazione del soggetto contraente deve avvenire sulla base di specifici e documentati profili di professionalità e di competenza risultanti dal curriculum, con particolare riguardo alle prestazioni puntualmente richieste, in funzione delle esigenze di costituzione dello specifico rapporto professionale.
Ove non sia valutato determinante l'affidamento dell'incarico secondo intuitopersonae, i Dirigenti procedono ad adottare apposito avviso pubblico per la ricerca della professionalità necessaria o ad espletare idonee modalità di valutazione comparativa. In tal caso il Dirigente interessato, ai fini dell'individuazione della parte contraente, potrà operare valutazioni comparative, anche basate sull'apprezzamento dei curricula professionali e sull'idoneità all'assolvimento dell'incarico da conferirsi valutata sulla base degli elementi che si ritengono necessari e opportuni valutare per lo specifico incarico da conferire.
Ciascun dirigente prima di procedere al conferimento di ciascun incarico professionale deve verificare se l'Ente non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.
Affidamento di INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
L'affidamento della collaborazione a terzi può avvenire solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno, non potendosi affidare, mediante i rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell'amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione di funzioni ed un aggravio di costi.
Trattasi, quindi, di un rimedio eccezionale per fronteggiare esigenze peculiari rispetto alle quali l'ente ha necessità dell'apporto di apposite competenze professionali, essendo diversi i rimedi predisposti dall'ordinamento per sopperire ad esigenze e necessità organizzative costanti.
E proprio da detta eccezionalità discende la possibilità di ricorrere a proroghe e rinnovi dell'incarico solo quando ciò sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il medesimo era stato attivato.
Le determinazioni di conferimento dei sopracitati incarichi devono dare atto della concomitante esistenza di tutte le seguenti condizioni:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati (desumibili dal PEG);
- l'impossibilità oggettiva per l'ente di procurarsi, all'interno della propria organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione;
- la prestazione deve esser di natura temporanea;
- devono esser preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione (e deve esser attestata la proporzione tra i compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite dall'amministrazione).
Caratteristiche peculiari del rapporto di co.co.co. sono la mancanza di vincolo di subordinazione rispetto alla P.A. conferente l'incarico; la continuità della prestazione per la durata contrattuale definita; la coordinazione data dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente, che comporta una stretta connessione con le finalità di questo ultimo; la prestazione prevalentemente personale.
I contratti di collaborazione non specificano termini di orario o vincoli di subordinazione con l'amministrazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola. In particolare, nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa è inserita la specifica clausola inerente l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con comunicazione all'Ente tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione istaurato con l'Ente.
Procedure comparative per il conferimento degli incarichi di co.co.co.
Per il conferimento di incarichi di collaborazione, i Dirigenti procedono ad espletare procedure comparative, finalizzate all'individuazione del collaboratore con le caratteristiche professionali e curriculari più adeguate alle prestazioni richieste.
A tal fine, il dirigente competente rende pubblico, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet, per almeno 10 giorni consecutivi, un apposito avviso.
La valutazione comparativa delle candidature è effettuata dal medesimo dirigente, anche previo colloquio con i candidati, se ritenuto necessario. A seguito di tale valutazione, il responsabile di struttura individua motivatamente il soggetto cui conferire l'incarico.
Nel caso non fosse presentata alcuna domanda, ovvero nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste, il dirigente può conferire direttamente l'incarico.
E', altresì, possibile il conferimento diretto degli incarichi nei casi in cui la particolarità dell'ambito, la specificità dell'intervento o la peculiarità delle prestazioni, rendano necessarie professionalità e competenze così singolari o attagliate alle situazioni, da non consentire forme di comparazione.
OBBLIGHI DI PUBBLICITA'
Il legislatore, in diverse disposizioni, ha ribadito la necessità di assicurare l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici che siano incaricati da amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro, prevedendone più volte la pubblicità.
Procedure comparative
Il primo obbligo di pubblicità riguarda gli adempimenti per l'Amministrazione in merito alle procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi previsti dall'art. 32 del decreto legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006.
Pubblicazione ai fini dell'efficacia del contratto
Una prima importante innovazione è introdotta dall'art. 3, comma 18, della Legge Finanziaria 2008, il quale subordina l'efficacia dei contratti all'avvenuta pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web.
Poiché la norma si riferisce ai "rapporti di consulenza", è da ritenere che l'obbligo di pubblicità ai fini dell'efficacia del contratto è circoscritta esclusivamente agli incarichi di consulenza e non a tutti i rapporti di collaborazione.
La suddetta interpretazione è avvalorata dalla diversa e più ampia formulazione del successivo comma 54 che disciplina gli obblighi di pubblicità finalizzati all'informazione e trasparenza.
Della previsione del comma 18 si deve tenere conto in sede di stipula del contratto di incarico.
I Dirigenti che affidano incarichi di consulenza devono curare la pubblicazione del contratto prima di rendere efficace l'attribuzione.
Pubblicazione sul sito web finalizzata all'informazione
Il comma 54, integrando la precedente disciplina, prevede oggi l'obbligo per l'amministrazione che si avvale di "collaboratori esterni o che affida incarichi di consulenza" di pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
Alcune indicazioni integrative possono essere tratte dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni 11 marzo 2008 n. 2 "Disposizioni in tema di collaborazioni esterne".
Dalla lettera della norma e dalla Circolare n. 2/08, dalla quale emerge che la pubblicazione è necessaria per tutte le collaborazioni esterne in genere, da intendere come tutti i contratti che integrano rapporti di lavoro autonomo.
Infatti, tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere onnicomprensivo dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative.
Sono tali solo quelli che intercorrono tra l'amministrazione e una persona fisica con l'esclusione di tutti i contratti stipulati in base al codice dei contratti, il quale riguarda il rapporto con imprenditori, individuali o collettivi.
Dal punto di vista della qualificazione giuridica delle prestazioni, si devono ritenere soggetti alla pubblicazione tutti i contratti riconducibili alle prestazioni intellettuali di cui all'art. 2229 e segg. del codice civile. Non sono soggetti a pubblicazione le prestazioni d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile.
I dati da rendere noti sono:
- Nominativo dell'incaricato;
- Oggetto del contratto
- Durata del contratto
- Corrispettivo previsto
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L'art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006 prevede:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.».
La Legge Finanziaria 2008 ha, inoltre, previsto:
- art. 3, comma 18, della Legge 244/2007: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante".
- art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996): "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compensosono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".
«Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.»
Per maggiori approfondimenti:
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni 11 marzo 2008 n. 2 "Disposizioni in tema di collaborazioni esterne"