Fabriano - 29 novembre 2007
Ordinanza Orario apertura esercizi commerciali
L'assessore alle Attività produttive, Angelo Costantini, ha emesso una ordinanza per "Determinare l'orario di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa". L'ordinanza si compone di otto articoli. 1 - ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA
Fatto salvo quanto disposto negli articoli successivi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue.
Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
2 - PUBBLICITA' DELL'ORARIO DI APERTURA
L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
L'assessore Costantini raccomanda ai commercianti di posizionare i cartelli in modo sempre visibile o sulle vetrine o sulle serrande negli orari di chiusura dell'esercizio. L'eventuale carenza comporta l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza stessa.
3 - CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA
Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva.
4 - DEROGHE ALL'ORARIO DI APERTURA E ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA
DOMENICALE E FESTIVA
Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono
derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate del prossimo anno:
- Domenica 6 e 13 gennaio - Domenica 3 e 10 febbraio - Domenica 9 e 16 maro - Domenica 13 e 27 aprile - Domenica 11 e 25 maggio - Domenica 22 giugno - Domenica 6 luglio - Domenica 17 agosto - Domenica 14 settembre - Domenica 12 ottobre - Sabato 1 novembre e Domenica 9 , 23, 30 novembre - Domenica 7, 14, 21, 28 dicembre e Lunedì 8 dicembre
- Fiere del Capoluogo (maggio e ottobre, limitate al centro storico cittadino)
- Fiera di Collamato (15/02 e 14/11), fiera di Albacina (27/04 e 4/11) e fiera di San
Michele (06/05). In questi casi la facoltà di deroga è limitata agli esercizi commerciali
ubicati nella singola frazione (centro storico nuclei minori).
Nella giornata del 24 giugno, festività di S. Giovanni Battista , l'apertura è facoltativa.
Resta l'obbligo di chiusura nei giorni di : Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, Natale.
5 - APERTURA DEGLI ESERCIZI DEL SETTORE ALIMENTARE IN CASO DI PIU' DI DUE FESTIVITA' CONSECUTIVE
Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.
6 - APERTURA NOTTURNA
In tutto il territorio comunale è vietato l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno, e cioè dalle ore ventidue alle ore sette del giorno successivo.
Su motivata richiesta dell'esercente, può essere autorizzato, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.
7 - ESCLUSIONI
Le disposizioni contenute nell'art.3 del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività:
rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni a campeggi, a villaggi e a complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aereoportuali; rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e le pasticcerie;
esercizi specializzati nella vendita dei seguenti prodotti, qualora tali attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva: bevande; fiori; piante; articoli di giardinaggio; mobili; libri; dischi; nastri magnetici; musicassette; videocassette; opere d'arte; oggetti d'antiquariato; stampe; cartoline; articoli da ricordo; artigianato locale; stazioni di servizio autostradale; sale cinematografiche.
ART. 8 - SANZIONI
Le violazioni alle norme previste nella presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro.
La violazione alla norma prevista dall'art. 6 della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51,00 euro a 309,00 euro.
La Polizia municipale e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza ai fini del rispetto della presente ordinanza.