Soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
La "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio" ( Legge 28 Maggio 2007 n. 68) stabilisce che per l'ingresso in Italia di immigrati, motivato da ragioni di visite, affari, turismo e studio, non è richiesto il permesso di soggiorno , se la durata del soggiorno stesso non è superiore a tre mesi .
Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero deve dichiarare la sua presenza all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
In caso di inosservanza di tali obblighi (a meno che il ritardo non sia dipeso da forza maggiore), lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del " Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
Si applica la stessa sanzione se lo straniero, pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattiene nel territorio dello Stato oltre i tre mesi oppure oltre il minore termine stabilito nel visto di ingresso.
Normativa di riferimento
Legge 28 Maggio 2007 n. 68 "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio. "(GU n. 126 del 1-6-2007 )
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.