Prevenzione e profilassi nei confronti di malattie infettive e diffusive veicolate dalle deiezioni canine nel territorio urbano
Con l'0rdinanza n. 28 del 04.04.2003 l'Amministrazione Comunale fa obbligo ai detentori di cani di rispettare alcune norme e prescrizioni volte ad assicurare una corretta igiene delle aree di uso pubblico ed una migliore convivenza fra i cittadini.
IL SINDACO
Attesi i rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo determinati dalle deiezioni caninesu marciapiedi, strade ed aree pubbliche in genere, nonché il grave pregiudizio al decoro della Città imputabilealle medesime;
Considerato il danno che potrebbe derivare al verde pubblico nonché alla tranquillità dei frequentatori di detti luoghi, qualora si permettesse l'introduzione di animali in aree verdi pubbliche;
Considerato altresì il numero sempre crescente di cani da compagnia o da guardia posseduti nell'area urbanizzata, per cui risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico, la sicurezza dei cittadini e la detenzione di detti animali;
Considerato inoltre che il Comune di Fabriano ha predisposto idonee aree per "sgambatura cani", site su ambo i lati di Via del Lazzaretto, nelle vicinanze dell'incrocio con via A. Moro;
Valutato l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano, per cui occorre concepire validi strumenti di prevenzione e profilassi nei confronti di malattie infettive e diffusive
veicolate dalle stesse;
Visto l'art. 37 del vigente regolamento comunale di Polizia Urbana;
Visto l'art. 54 del D.Leg.vo 267/2000;
ORDINA
E' fatto assoluto divieto di introdurre cani o altri animali nei giardini e nelle aree verdi pubbliche della Città e delle frazioni;
E' fatto obbligo di condurre sulla pubblica via i cani a guinzaglio;
A tutti i proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi sulla pubblica via e nelle aree pubbliche, ordina altresì:
1. di munirsi di apposita paletta o prodotto similare per l'eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali;
2. di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso della suddetta attrezzatura;
3. di depositare le feci, introdotte in idonei involucri, nei cassonetti stradali o, limitatamente alle aree centrali che ne risultino sprovviste, nei cestini portarifiuti.
RENDE NOTO
Ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 ai sensi dell'art. 16, L. n. 3 del 16/01/2003.
Il presente provvedimento diventa esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il servizio di polizia municipale e le forze dell'ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Ancona entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
COMUNE DI FABRIANO
IL SINDACO
Fabriano, 16 aprile 2003 Ing. ROBERTO SORCI