Ordinanza orari esercizi somministrazione alimenti e bevande

DETERMINAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (ORD. N. 36 DEL 12/04/2006 )


IL SINDACO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
VISTA la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
VISTA la Legge Regionale 9 dicembre 2005, n.30;
VISTA la Legge 18 agosto 2000, n. 267;
Sentite le organizzazioni di categoria interessate, le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti in ambito regionale;

ORDINA

con decorrenza ___________21/04/2006______________


ART. 1 - ORARIO MINIMO E MASSIMO

L'orario, minimo e massimo, degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è determinato nel modo seguente:
fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 3 antimeridiane del giorno successivo.
Esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago:
fascia oraria corrispondente alla operatività della attività di intrattenimento e svago.

L'orario di apertura dell'esercizio è scelto dall'esercente e può essere differenziato per periodi dell'anno. L'esercente deve comunicare preventivamente al sindaco l'orario adottato e renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello ben visibile anche durante l'orario di chiusura.
La scelta dell'orario di apertura deve essere comunicata al sindaco, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, sia in caso subingresso o di trasferimento in altra sede o di modificazione della licenza. La comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.
L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto. L'eventuale modifica al sindaco almeno 15 giorni prima. L'istanza dovrà essere considerata accolta qualora nel termine di quindici giorni non venga comunicato al richiedente il diniego.
Il sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di modificare l'orario scelto dall'esercente.
Negli esercizi annessi ad alberghi, locande e pensioni o altri complessi ricettivi, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche fuori dell'orario di cui ai punti precedenti, limitatamente alle persona alloggiate.


ART. 2 - DEROGHE ALL'ORARIO DI APERTURA

Il sindaco può autorizzare deroghe agli orari prescelti in occasione delle ricorrenze natalizie, pasquali, di fine anno, di carnevale, della festa patronale o di altre festività, per speciali manifestazioni locali, oppure su espressa e motivata richiesta dell'interessato, che dovrà essere considerata accolta qualora nel termine di quindici giorni non venga comunicato al richiedente il diniego.
Nell'interesse pubblico e tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini locali, possono essere eccezionalmente concesse dal sindaco autorizzazioni in deroga ai limiti fissati dalla fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 3 antimeridiane del giorno successivo.


ART. 3 - ORARI DEGLI ESERCIZI MISTI

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, devono applicare l'orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente che deve essere comunicata al sindaco da parte del titolare dell'esercizio.
Gli esercizi misti soggetti parte ad autorizzazione comunale ai sensi della L. 426/71 o comunque soggetti a comunicazione ai sensi del d.lgs.114/98 e parte a licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della L. 287/91 o a licenza per articoli di monopolio, devono sospendere la somministrazione o la vendita dei relativi generi nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura delle specifiche attività, fatta salva la vendita di latte alimentare nelle ore in cui è prevista la chiusura degli articoli soggetti ad autorizzazione comunale per il commercio.


ART. 4 - RIPOSO SETTIMANALE

Gli esercizi pubblici possono osservare la chiusura di una o più giornate di riposo nel corso di ogni settimana previa comunicazione al Sindaco.La scelta del riposo settimanale deve essere indicata nel cartello di cui all'art.1.Qualora non si effettuasse la chiusura settimanale l'esercente dovrà comunque indicarlo.


ART. 5 - DEROGHE AL RIPOSO SETTIMANALE

L'esercente ha facoltà di derogare al riposo settimanale, qualora prescelto, in occasione di ricorrenze, festività , speciali manifestazioni o eventi locali. Ai fini della fruizione di tale deroga, l'interessato dovrà inoltrare apposita domanda al Sindaco almeno un giorno prima (anche via fax al n. 0732/709320), avendo cura di evidenziare la festività o la manifestazione a cui si riferisce. L'istanza dovrà essere considerata accolta qualora non venga comunicato al richiedente il diniego.


ART. 6 - ATTIVITA' NON SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEGLI ORARI

Sono esclusi dalla disciplina degli orari gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di seguito elencati:
a) somministrazione a domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
f) somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.


ART. 7 - TURNI DI APERTURA

Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande .
Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.
Nel predisporre i programmi di apertura per turno di cui sopra, il sindaco terrà conto delle comunicazioni, che gli esercenti sono obbligati a far pervenire entro il 15 maggio di ciascun anno, relative al periodo di chiusura per ferie che intendono effettuare. il sindaco , onde mantenere un efficiente livello di servizio, nel caso in cui ci fosse la necessita', si riserva di coordinare e variare i periodi di ferie comunicati . Entro il 15 giugno , sara' predisposto il calendario ferie estive . Eventuali brevi periodi di chiusura (2-3 giorni) che rivestono carattere di urgenza, dovranno essere autorizzati dal sindaco previa comunicazione da effettuarsi da parte dell'interessato almeno 5 giorni prima specificando la motivazione.


ART. 8 PUBBLICITA' DEI PREZZI

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono
esporre durante l'orario di apertura appositi listini indicanti, in modo chiaro, leggibile e visibile al pubblico anche dall'esterno, il prezzo delle consumazioni con l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo. Qualora il servizio sia effettuato all'esterno dell'esercizio, il listino è esposto anche all'esterno dei locali e comprende anche il menu.
Gli esercizi che somministrano pasti devono mettere a disposizione dei clienti , anche tramite esposizione all'esterno dell'esercizio durante l'orario di apertura, il menu delle consumazioni con i relativi prezzi praticati. Eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole consumazioni, dovute a particolari servizi , sono comunicate al pubblico attraverso i listini e i menu di cui ai commi 1 e 2.
Gli esercenti, salvo giustificato motivo, hanno l'obbligo di somministrare tutte le consumazioni esposte nel cartello, listino o altro mezzo idoneo di cui al comma 1. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico, si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio.


ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I titolari di esercizi già in attività devono comunicare, entro trenta a giorni dalla data di decorrenza dell'ordinanza , l'orario di apertura e il giorno (o giorni) di chiusura che effettueranno , nonché l'eventuale richiesta di variazione dell'orario e del giorno di chiusura (avvalendosi possibilmente del modello predisposto dall'ufficio commercio).


ART. 10 - SANZIONI

L'inosservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi della normativa vigente.

La Polizia Municipale e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza ai fini del rispetto della presente ordinanza.
Sono abrogate tutte le precedenti ordinanze in materia.
Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia alla normativa vigente..


p.IL SINDACO
L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
LEANDRO MARIANI


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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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