Regolamento per la disciplina della propaganda elettorale dell'uso di spazi e locali comunali da parte da parte di partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali

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Premesso che la legge 10/12/1993 n. 515 agli artt. 19 e 20 prevede che il Comune regolamenti l'uso di locali comunali da parte di partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali per l'elezione:

  • dei rappresentanti alla Camera dei deputati;
  • dei rappresentanti al Senato della repubblica;
  • dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
  • del Consiglio della regione Marche;
  • del Consiglio della Provincia di Ancona;
  • del Sindaco del Comune di Fabriano;
  • del Consiglio del Comune di Fabriano;
  • del Presidente della Provincia di Ancona.

Nonché durante le campagne elettorali per le consultazioni referendarie previste da norme statali; si predispone il regolamento in oggetto così articolato.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE DELL'USO DI SPAZI E LOCALI COMUNALI DA PARTE DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI PRESENTI NELLE COMPETIZIONI ELETTORALI

ART. 1
Il presente Regolamento disciplina le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di Fabriano mette a disposizione propri locali e disciplina le modalità di richiesta del suolo pubblico per la propaganda elettorale.

ART. 2
I locali di proprietà comunale destinati a conferenze e dibattiti durante la campagna elettorale sono così individuati:
locale Ridotto del Teatro Gentile.

ART. 3
Il/I predetto/i locale/i per gli scopi di cui all'art. 2, verranno messi a disposizione a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali fino alle ore 24 del giorno precedente alla data delle elezioni.

ART. 4
Possono inoltrare domanda per usufruire dei suddetti locali i partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle competizioni stesse.

ART. 5
Ogni partito o movimento presente nella competizione elettorale, nonché ogni candidato o gruppi di candidati che partecipano alla competizione stessa, hanno diritto di ottenere, durante il periodo come stabilito al precedente art. 3, l'uso della sala, per complessive sei ore ciascuno.
Nel giorno del venerdì che precede le votazioni, i soggetti di cui sopra potranno usufruire dei predetti locali, fermo restando il tetto massimo di sei ore, per non più di sei ore ciascuno.

ART. 6
I locali saranno concessi a seguito di domanda da inoltrarsi in duplice copia nel periodo dal quinto al primo giorno precedente la manifestazione su modulo messo a disposizione dal Comune stesso. Una copia verrà restituita immediatamente al richiedente, munita del timbro del Comune con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione. Le richieste effettuate su dette moduli potranno essere presentate nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00 e nei festivi dalle 9:00 alle 13:00, presso il Comando dei VV. UU.; a cura dello stesso Comando verrà data comunicazione della concessione della sala al responsabile/gestore del locale e alle Forze dell'ordine.
Per l'ordine di utilizzazione della sala nell'ultimo giorno della campagna elettorale, in presenza di richieste totalmente o parzialmente concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a sorte.
nel caso in cui nell'ultimo giorno di campagna elettorale le richieste siano tali da non consentire a tutti l'utilizzo dei locali, l'Ufficio Elettorale provvederà a limitare i tempi in modo da consentire a tutti i richiedenti un identico uso.

ART. 7
Il costo per l'uso del locale Ridotto del Teatro Gentile,viene stabilito in Euro 50,00 per l'intera giornata intendendo l'utilizzo nell'arco di tempo 9.00-16.00 ed in Euro 25.00 per mezza giornata intendendosi l'utilizzo del locale nell'arco di tempo 9.00-13.00 o 16.00-19.00.
La tariffa come sopra determinata,verrà aumentata di anno in anno a seconda dell'indice ISTAT:Il pagamento dell'uso del locale dovrà avvenire anterioramente all'uso stesso con versamento sul conto corrente della Tesoreria Comunale.

ART. 8
Durante il periodo di cui al precedente art. 3, le richieste dei soggetti di cui al precedente art. 4, hanno precedenza su qualsiasi altra domanda per l'utilizzo delle sale predette.

ART. 9
1. I mezzi acustici a bordo di automezzi per il solo annuncio dei comizi e del tema degli stessi, saranno tenuti a conveniente volume, in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini.
A norma del combinato disposto del cpv. dell'art. 7 legge 130/1975 e cpv. art. 59 D.P.R. n. 495/1992, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante istallato su mezzi mobili è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.
Tali annunzi potranno essere dati da tutti i partiti (o gruppi) nella mattinata dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:30.
Gli automezzi con altoparlante in funzione, si terranno sempre lontani dalle località ove sono in atto comizi elettorali, da ospedali o luoghi di cura, da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose o civili tradizionali.
2 Tutti i partiti o raggruppamenti politici o, per quanto attiene alla propaganda indiretta, i raggruppamenti previsti ai fini dell'assegnazione di spazi, che programmano comizi, dovranno prenotarli presso il comando dei VV. UU. , come al successivo comma 4 , almeno 24 ore prima dell'ora fissata per i comizi stessi e, comunque non prima di giorni 5 (120 ore), indicando il giorno, l'ora e la località, perché possano essere tempestivamente disposti i servizi di ordine e per stabilire la priorità della richiesta per l'uso della località scelta.
Non possono essere effettuate domande cumulative e per più giorni consecutivi e in caso di più richieste, viene data preferenza alle richieste espresse dai gruppi politici direttamente partecipanti alla consultazione;
3 Ogni prenotazione verrà fatta in duplice copia su apposito modello predisposto dal Comune. Una copia verrà restituita immediatamente al presentatore, munita del timbro dell'ufficio e dell'indicazione del mese, giorno ed ora dell'avvenuta presentazione.
Detti moduli potranno essere presentati nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle
ore 16:00 alle ore 18:00, nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso il Comando VV.UU., a cura dello stesso comando verrà data comunicazione dell'impegno della piazza alle forze dell'ordine.

4 Nel centro storico del Comune di Fabriano i comizi saranno tenuti in Piazza del Comune nello spazio antistante il palazzo comunale.

5 In occasione delle manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgono secondo le consuetudini locali, sarà evitata la concomitanza di pubblici servizi elettorali negli stessi luoghi e nelle stesse ore;

6 I comizi non saranno tenuti prima delle ore 9.00 e termineranno improrogabilmente entro le ore 23:00, tranne gli ultimi due giorni della campagna elettorale in cui potranno terminare entro le 24:00 -Ogni comizio avrà la durata massima di un'ora e mezza, intendendosi l'ultimo quarto d'ora alla conclusione e al disimpegno del luogo stesso.

7 La durata dei comizi da tenersi negli ultimi giorni consecutivi per la propaganda elettorale e cioè da lunedì a Venerdì compresi, è limitata ad un'ora nel caso che la piazza sia impegnata per turni successivi.

8 Non saranno assolutamente distribuiti, durante lo svolgimento dei comizi, volantini e stampati contenenti propaganda di candidati o gruppi diversi da quello da cui è stato indetto il comizio.

9 Per quanto concerne il giornale parlato diffuso da impianti fissi, si conviene che esso venga trasmesso per la durata di dieci minuti da ciascun partito o gruppo politico, per non più di due volte al giorno nella stessa zona. ai giornali parlati di cui al capoverso 3, comma 4 della circolare del ministero Int. n. 1943/v dell'8/04/'80, si applica la stessa disciplina prevista per i comizi elettorali.

10 Eventuali cortei ed altre manifestazioni del genere dovranno essere programmati in modo da non arrecare disturbo ai comizi elettorali.

11 Viene inoltre previsto:
a) che le auto o altri mezzi che trasportino ammalati o impediti fisici per l'esercizio del diritto elettorale non usino contrassegni di partito o altri mezzi di propaganda,
b) di rendersi parti diligenti perché non siano affissi fuori degli spazi all'uopo destinati, manifesti od altro materiale comunque attinenti alla propaganda elettorale,
c) che manifesti preannuncianti conferenze, dibattiti o altre manifestazioni del genere indette da circoli, sodalizi, o da associazioni varie, comunque collegate a candidati o raggruppamenti politici interessati alle elezioni, vengano affissi esclusivamente negli spazi destinati dal comune alla propaganda elettorale qualora nei manifesti stessi sia indicato il nome di un candidato alle elezioni o l'argomento da trattare abbia comunque attinenza alla propaganda elettorale in corso;
d) di attenersi scrupolosamente al divieto di iscrizione su piani stradali, edifici pubblici e privati, monumenti, rupi, mura, argini, palizzate e recinzioni, nonché presso le sedi dei partiti fuori degli spazi già consentiti.

ART. 10
Sono individuati spazi per l'installazione di tavoli per il volantinaggio e precisamente:
nel Centro Storico:
a) Piazza del Comune (spazio antistante al Bar Ideale);
b) angolo corso Repubblica- piazza Garibaldi;
c) Corso della Repubblica di fronte Magazzini Latini.
Nella zona antistante il PalaGuerrieri (Via Dante-Via B.Gigli):
a) sul marciapiede lato Via B.Gigli nei pressi ingresso al Piazzale
b) sul marciapiede interno del Piazzale-lato Via Dante
c) presso edificio spogliatoi zona antistadio

 

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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