Approvato con Delibera di Consiglio n. 161 del 20.12.2005
Scarica il testo integrale del regolamento
Testo integrale del regolamento in formato.doc (192 KB)
Testo integrale del regolamento in formato.pdf (38 KB)
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
Art.1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune con particolare riferimento ai contratti di appalto di lavori, servizi, nonché forniture.
2. Sono escluse dal presente regolamento le convenzioni di cui all'art.30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché quelle disciplinate da particolari disposizioni, quali le convenzioni in materia di urbanistica, le forme di accordo previste dall'art.11 della legge 7 agosto 1990 n.241 e gli incarichi professionali.
3. Le spese in economia sono disciplinate da appositi regolamenti.
Art.2 Principi informatori
1. In tutte le fasi di svolgimento dell'attività contrattuale del Comune si perseguono obiettivi di correttezza, trasparenza ed efficacia.
Art.3 Pubblicità degli atti di gara
1. Per qualunque contratto in cui vi sia la scelta discrezionale del contraente e per il quale non sussista una specifica normativa, è sempre necessaria la pubblicazione dell' atto amministrativo di affidamento all'Albo Pretorio per giorni quindici.
2. Gli avvisi, i bandi e gli esiti di gara relativi ad appalti di forniture di beni e di servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario saranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito internet del Comune a cura dell'Ufficio "gare e contratti.
3. Tutti gli altri avvisi, bandi ed esiti di gara saranno pubblicati, oltre che con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche sul sito internet del Comune a cura dell'Ufficio "gare e contratti".
Art.4 Contenuto degli atti di gara
1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, gli avvisi, i bandi e le lettere di invito contengono gli elementi essenziali della gara, fra i quali:
a) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento della gara;
b) il sistema di gara e le modalità di aggiudicazione;
c) i criteri e i parametri di valutazione nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
d) le modalità di presentazione e formulazione della offerta;
e) i documenti da allegare all'offerta;
f) l'importo, le modalità di presentazione e la data di scadenza della cauzione provvisoria;
g) il luogo in cui è possibile prendere visione del Capitolato speciale d'appalto e dei relativi elaborati (qualora non allegati alla lettera d'invito).
Art.5 La gara
1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, la commissione di gara è costituita: a) dal dirigente del settore competente per materia o, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario titolare di posizione organizzativa delegato alla sostituzione, o dal direttore generale per gli uffici di staff - Presidente; b) dal funzionario responsabile dell'ufficio di staff "gare e contratti" o da altro personale dell'ufficio di staff appartenente alla categoria D, da lui delegato - Componente; c) dal responsabile dell'unità organizzativa facente capo al Settore o all'ufficio di staff e competente per materia o da altro dipendente, con qualifica non inferiore alla categoria D,da questi delegato - Componente;d) da un dipendente dell'ufficio di staff "gare e contratti -segretario.
2. Nei casi di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusione dell'appalto concorso di lavori pubblici appositamente disciplinato, alla Commissione di gara può essere aggiunto un esperto interno nella materia oggetto di gara o, nel caso non esistano specifiche competente all'interno dell'Ente, esterno allo stesso; in tal caso a parità di voti prevale il voto del Presidente. Alla nomina dell'esperto provvede il Dirigente del Settore competente per materia o il direttore generale per gli uffici di staff.
All'esperto esterno è corrisposto un compenso massimo di euro 100 a seduta.
3. Le sedute devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità e di pubblicità. Il Presidente può disporre per motivate ragioni la sospensione e l'aggiornamento della seduta.
Art.6 Trattativa privata
1. Ferme restando le procedure contrattuali risultanti dalle norme vigenti, alla ricerca del contraente si può provvedere a trattativa privata.
2. La trattativa privata è espletata mediante una gara ufficiosa alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti, esclusi i casi per i quali la normativa vigente prevede un maggior numero di ditte da invitare, ove sussistano in tal numero, salvo speciali ed eccezionali circostanze, debitamente motivate, per le quali si deve procedere a trattativa privata con un unico soggetto.
3. Ove il Settore non sia a conoscenza di tale numero di Imprese, di ciò deve essere dato atto nella determinazione dirigenziale.
4. Si ricorre alla trattativa privata diretta:
a) quando l'urgenza della prestazione o fornitura oggetto del contratto sia motivatamente
incompatibile con il tempo necessario all'esperimento della procedura ad evidenza pubblica;
b) quando la fornitura o la prestazione oggetto del contratto può essere fornita solo da un unico soggetto;
c) nel caso di acquisto e locazione di immobili quando l'esigenza dell'Amministrazione non può essere soddisfatta che dallo specifico bene oggetto della procedura.
d) nel caso di affidamento di lavori non rientranti tra quelli in economia di importo esiguo e comunque non superiore ad €. 20.000,00
Art.7 Cauzione
1. Ove non disciplinato diversamente, la cauzione provvisoria e definitiva sono fissate rispettivamente nel 2% e nel 10% del valore del contratto.
2. Lo svincolo della cauzione definitiva è disposto con autorizzazione del responsabile del procedimento.
3. La comunicazione di liberazione è trasmessa all'Istituto Bancario e/o Assicurativo ed al contraente; l'autorizzazione alla restituzione del deposito cauzionale, costituito nelle ulteriori forme previste, è inoltrato al Settore Ragioneria.
Art.8 Conclusione dei contratti
1. L'aggiudicazione effettuata contestualmente alle operazioni di gara è provvisoria.
2. L'aggiudicazione diviene definitiva solo con la verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara e l'adozione di apposita determinazione dirigenziale, di competenza dell'Ufficio Contratti.
3. Il vincolo contrattuale a carico del Comune sorge solo con la stipulazione del contratto.
4. A seguito di aggiudicazione definitiva l'Ufficio Contratti invita l'aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro il termine, di volta in volta comunicato e, comunque, non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Qualora il contraente non adempia nel termine assegnato o non si presenti alla stipula del contratto nel giorno convenuto, l'aggiudicazione può essere revocata con specifica determinazione dirigenziale, salvo l'adozione dei conseguenti, ulteriori provvedimenti.
Art.9 Spese contrattuali
1. Ogni spesa connessa al contratto, compresi gli oneri fiscali, è a carico del contraente, salvo quanto previsto dalle leggi o qualora, per motivate ragioni, dette spese siano poste a carico del Comune.
2. L'Ufficio Contratti indica al contraente l'importo delle spese di contratto e gli oneri fiscali a suo carico, che devono essere versati prima della stipula del contratto.
Art.10 Forma dei contratti
1. I contratti conseguenti a procedure di licitazione privata, asta pubblica e appalto concorso sono stipulati nella forma di atto pubblico amministrativo o di atto pubblico. Sono altresì stipulati in forma di atto pubblico amministrativo o atto pubblico i contratti preceduti da trattativa privata, qualora sia stata resa obbligatoria tale forma in sede di condizioni di gara.
2. I contratti preceduti da trattativa privata possono essere stipulati anche per scrittura privata autenticata o per scrittura privata semplice. Quest'ultima può assumere, per importi inferiori a Euro 50.000,00 più iva, anche le seguenti forme:
- per mezzo di scrittura privata firmata dal contraente e dal dirigente che rappresenta il Comune;
- per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio;
- per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare;
- con atto separato di obbligazione costituito da lettera offerta sottoscritta dal contraente.
Art.11 Ufficiale rogante
1. I contratti del Comune nella forma pubblica amministrativa saranno rogati dal Segretario comunale a meno che una delle parti contraenti non domandi che il rogito avvenga a mezzo di un notaio.
2. Presso l'Ufficio Contratti sono conservati il repertorio e gli originali dei contratti.
Art.12 Diritti di segreteria
1. I contratti del Comune sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria ed è effettuata dall'Ufficio che cura la predisposizione degli atti contrattuali.