Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.136 del 9.10.1995 - Modifiche:Delibera di Consiglio Comunale n. 207 del 09.12.2003-  Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 18.09.2007 - Delibera di Consiglio Comunale n.69 del 16.04.2013
 
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 1 Costituzione e composizione Commissioni Consiliari permanenti

1- Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze,  determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della comunicazione della composizione della Giunta.

2- Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali sulla base di un criterio di rappresentanza proporzionale tra i gruppi e  tra maggioranza e minoranza. Le commissioni sono composte da membri effettivi e supplenti; questi ultimi partecipano ai lavori senza diritto di voto a meno che non sostituiscano un effettivo assente.

3 - I gruppi composti da 9 membri e oltre hanno diritto ad essere rappresentati da un numero di 6 componenti effettivi all’interno di ciascuna commissione , quelli composti da un numero di 8 e 7 membri hanno diritto a 4 rappresentanti,  quelli composti da 6 membri  hanno diritto a 3 rappresentanti,  quelli di 5 e 4  membri  hanno diritto a 2 rappresentanti, ai gruppi di  3, 2 ed 1 membro spetta 1 rappresentante.

Nel caso in cui dall’applicazione dei criteri di cui sopra scaturisca per i gruppi di maggioranza un numero di componenti effettivi pari o inferiore rispetto ai componenti di minoranza, ai primi vengono assegnati  ulteriori  commissari ,che gli stessi gruppi di maggioranza decideranno come attribuire, in modo tale che agli stessi spettino complessivamente per ciascuna commissione  2 componenti  in più.

Per l’assegnazione dei componenti supplenti valgono i  criteri di cui ai paragrafi precedenti, ad eccezione dei gruppi composti da un solo membro che non hanno possibilità di nominare al proprio interno un componente supplente. I medesimi, previo accordo tra i gruppi, possono farsi sostituire da un consigliere appartenente ad un diverso gruppo all’interno del medesimo schieramento ( di maggioranza o minoranza ).

4- Una volta stabilita l'assegnazione dei rappresentanti in relazione al comma precedente, la designazione nominativa è effettuata dal capogruppo.

5- L'elezione dei componenti ciascuna commissione, effettivi e supplenti,  è effettuata dal consiglio sulla base delle proposte formalizzate dai capigruppo nel rispetto delle quote di rappresentanza di cui al  comma 3, in seduta pubblica con votazione palese.

6- In caso di mancata designazione da parte  dei gruppi o di non rispetto delle quote di rappresentanza, alla elezione si procede, sempre nel rispetto dell' assegnazione numerica di ciascun gruppo, con votazione a schede segrete.

7- I rappresentanti di ciascun gruppo sono eletti in relazione alla maggiore quantità di voti ottenuti e fino alla concorrenza delle quote spettanti a ciascun gruppo consiliare. In caso di parità viene eletto il più anziano di età.

8- Le modalità descritte nei commi precedenti si utilizzano anche per l'elezione dei membri supplenti.

9- Le sostituzioni dei membri delle commissioni avvengono nel rispetto delle quote di rappresentanza stabilite. La designazione del commissario subentrante è effettuata dal relativo capogruppo e il Consiglio vota per alzata di mano.

10- Ai componenti effettivi le commissioni consiliari spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute

11- I componenti delle Commissioni Consiliari apporranno all'inizio di ogni seduta la firma di presenza. Il Segretario verbalizzante dovrà riportare sul verbale l'orario di ingresso e di uscita dalla seduta di ogni componente

 

ART. 2 Presidenza delle Commissioni

1- Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza di voti dei componenti.
2- L' elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta e convocata dal Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina e comunque nel più breve tempo possibile.
3- Il Presidente eletto comunica al presidente del Consiglio la propria nomina e quella del Vicepresidente entro cinque giorni dall' adozione dei relativi provvedimenti per l' opportuna comunicazione al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico ed agli organismi di partecipazione popolare.

ART. 3 Convocazione delle Commissioni    

1.     Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e degli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l' iscrizione all' ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza dalla Commissione.Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
2.     La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l' indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quarto dei consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
3-Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni prima di quello in cui si tiene l' adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine al Presidente del Consiglio, al Sindaco, ai capi gruppo e agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l' ordine del giorno.
                                                      
ART. 4  Funzionamento delle Commissioni

1.     La riunione della Commissione è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti incarica.
2.     Il Sindaco ed i componenti della Giunta ed i capigruppo possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all' ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
3.     Gli atti relativi agli affari iscritti all' ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

ART. 5 Poteri e funzioni delle Commissioni

1.     Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d' indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria   e l' approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all' attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2.     Le Commissioni provvedono all' ( soppresso con DCC n.112/2007) esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione. Possono essere sottoposte altresì all' esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal Segretario Comunale ai sensi dell' art. 53 della legge 8.06.1990 n. 142 o non sia stata rilasciata l' attestazione di copertura finanziaria di cui all' art. 55 della stessa legge.     
3.     Le Commissioni provvedono all' esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento dell'atto, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all' assemblea consiliare. D' intesa con il Sindaco può riferire all' adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferite dal Presidente della Commissione entro il termine fissato dal Consiglio per l' espletamento dell' incarico.
4.     Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell' ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza e al Segretario Comunale per l' istruttoria prevista dagli artt. 52, 53 e 55, comma 5° della legge 8.06.1990 n. 1425. Quando l' istruttoria si conclude con l' attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 53, la proposta viene iscritta all' ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio. Se manca l' attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono tutti od in parte contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l' adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico - amministrativi e purchè sia assicurata la copertura finanziaria.
5.     Le Commissioni possono richiedere la partecipazione alle proprie sedute di a)dirigenti, funzionari e tecnici comunali che sono tenuti a partecipare; b)amministratori o dirigenti delle Aziende o Enti nei quali il Comune nomina propri rappresentanti   (previo accordo con il Sindaco). Le Commissioni possono inoltre avvalersi dell'apporto delle Consulte, dei Sindacati, di Enti ed Associazioni sugli argomenti all' ordine del giorno delle riunioni.
6.     Nel caso in cui gli argomenti da trattare riguardino competenze di più di una Commissione si può procedere a sedute congiunte. In tal caso i Presidenti delle Commissioni interessate si accordano sulla modalità di svolgimento della riunione.

 

ART. 6 Segreteria delle Commissioni -Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1.     Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Sindaco, sentito il presidente della Commissione.
2.     Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare al predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede   ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3.     Copie dei verbale delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, al Presidente del consiglio, ai Capigruppo ad al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali eventualmente si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. Il Sindaco informa al Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale, qualora il Sindaco lo ritenga opportuno, segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza e curerà, inoltre la loro pubblicazione all' Albo Comunale e la diffusione agli organismi di partecipazione. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7 Sale per le riunioni delle Commissioni

1.     Per l' esplicazione delle loro specifiche funzioni sono messe a disposizione delle Commissioni apposite sale all' interno della Sede Municipale.    

 

ART. 8 Commissioni speciali

1.     [ Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti provvedimenti e comportamenti tenuti dai servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.] (comma integralmente sostituito con DCC n.112/2007)
1. A maggioranza assoluta dei propri membri il Consiglio può istituire al proprio interno commissioni speciali di indagine sulla attività dell'amministrazione comunale. Le Commissioni debbono rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari, la composizione del Consiglio Comunale. La deliberazione che istituisce la commissione speciale indica l'oggetto , la composizione ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio. La Commissione provvede ad eleggere un proprio Presidente. Essa è sciolta di diritto subito dopo aver riferito al Consiglio
2.     La Commissione ha tutti i poteri necessari per l' espletamento dell' incarico. Su richiesta dei componenti della Commissione, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all' oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
3.     Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l' espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l' audizione del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e   servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolato al segreto d' ufficio.
4.     La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si può avvalere di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale   incaricato,   su proposta del (modificato con DCC n.112 / 2007) presidente della stessa Commissione.
5.     Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l' inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l' ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d' ufficio di cui al precedente quarto comma.
6.     Oltre alle Commissioni di indagine, il Consiglio può istituire Commissioni speciali di studio su affari determinati, quando l' argomento sia di rilevante importanza o quando la competenza non possa essere ricondotta ad una Commissione permanente. La deliberazione che istituisce la Commissione indicherà lo specifico oggetto dello studio. Per la composizione ed il funzionamento saranno seguite, per quanto possibile, le norme del presente articolo.
7.     E' altresì istituita la Commissione Consiliare permanente denominata "Conferenza dei capigruppo", costituita da tutti i capigruppo presenti in Consiglio con le funzioni di organizzare, programmare e disciplinare i lavori del Consiglio Comunale. Essa entra in funzione appena avvenuta la comunicazione al Consiglio, prevista nella seduta di insediamento e viene convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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