Ricordiamo che l’ordinanza n. 21 del 28.04.2017 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione disciplina le modalità per il riconoscimento di un contributo in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che abbiano dovuto sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e dei suppellettili, contenute nell’abitazione dichiarata inagibile e sgomberata.
Il contributo non potrà superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di Euro 1.500,00
La domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune del luogo ove si trova l’unità immobiliare dichiarata inagibile, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle spese relative all’attività di trasloco e/o di deposito temporaneo .
Al modello di richiesta [ allegato 1 ] devono essere allegati, a pena di ammissibilità, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, contenente l’indicazione degli estremi identificativi e della data del provvedimento di sgombero totale dell’abitazione,
nonché la descrizione del numero e della tipologia dei beni mobili e/o dei suppellettili ubicati, alla data degli eventi sismici, nell’abitazione dichiarata inagibile e sgomberata;
b) copia delle fatture e/o delle ricevute relative alle spese effettivamente sostenute per il trasloco e/o il deposito temporanei dei beni mobili e delle suppellettili;
c) copia dei documenti di trasporto;
d) copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle spese per il trasloco e/o per l’eventuale deposito temporaneo;
e) copia dell’eventuale contratto di locazione, di usufrutto, di uso, di abitazione, di comodato ovvero di altro titolo legittimante l’utilizzazione dell’unità immobiliare come abitazione principale;
f) copia del contratto o dei contratti relativi ad eventuali coperture assicurative per gli oneri ammessi a contributo ai sensi della presente ordinanza.
Relativamente alle spese per traslochi e/o per il deposito temporaneo dei beni mobili e dei suppellettili ammissibili a contributo e già sostenute alla data di entrata in vigore della precedente ordinanza, la domanda di contributo, corredata dai documenti previsti deve essere presentata, a pena di decadenza, presso il Comune del luogo ove si trova l’unità immobiliare dichiarata inagibile entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore dell’ ordinanza n. 21 del 28.04.2017
>>>> ORDINANZA N. 21 DEL 28.04.2017