Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) 2009 - 2011

Categoria: Guida ai servizi del Comune
Argomento:Casa e Urbanistica, Tasse e Tributi

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

DESCRIZIONE
L'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) si applica sui fabbricati (case, negozi, capannoni industriali, autorimesse, uffici, magazzini) e sulle aree fabbricabili . Si applica anche in caso di godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto, uso o abitazione, di enfiteusi, di superficie, di locazione finanziaria e di concessione demaniale. La nuda proprietà non produce alcun obbligo ai fini dell'ICI.
L'ICI si calcola applicando al valore dell'immobile (base imponibile ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92) l'aliquota deliberata annualmente dal Comune.
 
CHI DEVE PAGARE
Sono soggetti passivi d'imposta sia le persone fisiche che le società, in base alle proprie quote di proprietà e quindi:

  • Proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili);
  • titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione (coniuge superstite, coniuge divorziato, socio di cooperativa sull'alloggio assegnato, assegnatario di un alleggio da parte degli Istituti autonomi per le case popolari con patto di futura vendita);
  • titolari di locazione finanziaria;
  • titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);
  • titolari del diritto di enfiteusi circa l'utilizzazione di un fondo agricolo;
  • titolari di concessione su aree demaniali.
 

Aliquote ICI 2011

N
TIPOLOGIA
ALIQUOTA
DETRAZIONI
ESENZIONE
1
Unità immobiliari adibite ad "ABITAZIONE PRINCIPALE" (categorie catastali da "A/2 a A/7")
ESENTI
 
 
2
Unità immobiliari adibite ad "ABITAZIONE PRINCIPALE" (categorie catastali "A/1” “A/8” “A/9")
4,7 per mille
€ 103,29
 
3
Abitazioni (categoria catastale A), ubicate nel capoluogo, non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (dal 01.01.2009)
9 per mille
 
 
4
Abitazioni (categoria catastale A), ubicate nelle frazioni, non locate, senza utenze attivate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (dal 01.01.2009)
9 per mille
 
 
5
Abitazioni concesse in uso gratuito a figli, genitori e nipoti (entro il secondo grado), che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza (categorie catastali "da A/2 a -A/7")
 
 
ESENTI
6
Abitazioni concesse in uso gratuito a figli, genitori e nipoti (entro il secondo grado), che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza (cat catastali “A/1” “A/8” “A/9”)
4,7 per mille
 
 
7
Unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate
4,7 per mille
€ 103,29
 
8
Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse unità immobiliari risultino non locate e non abitate (categorie catastali da " A/2 " a "A/7")
 
 
ESENTI
9
Pertinenze degli immobili su indicati ai nn. 1 e 5, anche se distintamente iscritte in catasto, purché comprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
 
 
ESENTI
10
Pertinenze degli immobili su indicati ai nn. 2, 6 e 7 anche se distintamente iscritte in catasto, purché comprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
4,7 per mille
 
 
11
Abitazioni locate a titolo di abitazione principale con contratto redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 2 commi 3-4, L. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98. Il locatario deve avere la residenza anagrafica nell’abitazione
2 per mille
 
 
12
Abitazioni locate con contratto di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 5 comma 2, L. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98
2 per mille
 
 
13
Abitazioni locate con contratto di natura transitoria, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (art. 5, comma 1, L. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98
2 per mille
 
 
14
Pertinenze degli immobili su indicati dal n. 11 al n. 13, anche se distintamente iscritte in catasto, purché comprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
2 per mille
 
 
15
Immobili ex-rurali accatastati all’urbano che non siano abitazione principale, su pertinenze, seconde case, immobili comunque non aventi requisito di abitabilità ricadenti nelle categorie catastali C/2 e C/6
4 per mille
 
 
16
Abitazioni ubicate nelle frazioni, che siano tenute a disposizione ed utilizzate in modo saltuario, purché arredate e con utenze attivate
7 per mille
 
 
17
Aree edificabili
7 per mille
 
 
18
Tutte le altre fattispecie che non rientrano nei punti sopra indicati
7 per mille
 
 
 
 
L'esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all'abitazione principale del soggetto passivo in base alla legge (decreto legislativo n.504 del 1992)  e al vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (art.3):
  • alla casa coniugale del soggetto non assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
  • alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati da parte degli Istituti autonomi per le case popolari.
 

Autocertificazione

Entro la scadenza per la presentazione della Dichiarazione ICI per l’anno 2011, pena la mancata applicazione dell'aliquota agevolata, è obbligatorio:  

 

A)  PRESENTARE autocertificazione  secondo modelli predisposti dal Comune, per l'applicazione delle aliquote sotto riportate dal n. 5 al n. 16;

 

B)  DEPOSITARE, contestualmente all’autocertificazione, copia completa del CONTRATTO DI AFFITTO A CANONE CONCORDATO, IL VERBALE DI CONSEGNA E DI CONFORMITA’ DEL CANONE per l’applicazione delle aliquote sotto riportate dal n. 11 al n. 13;

 

C) DENUNCIARE il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle aliquote agevolate indicando la relativa decorrenza.

 

I modelli per le autocertificazioni ICI 2011 sono di seguito disponibili ed a disposizione presso l’Ufficio Tributi e presso l’U.R.P (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

 

 

ESENZIONI ED ESCLUSIONI

I  terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Fabriano sono esenti dall'I.C.I., in quanto ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell'art. 15 Legge 984/1977, così come individuati nella Delibera Comitato Interministeriale per la Politica Agricola ed Alimentare del 6.4.1983.     
2. Sono specificatamente esclusi dall'imposta, in via generale:

- gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili o fabbricati;          
- i terreni ricompresi nel Piano Regolatore Generale che non sono destinati ad aree edificabili .
 

RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inabitabilità o inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

La dichiarazione sostitutiva attestante la   sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità, deve essere presentata dal proprietario dell'immobile.
Inoltre deve essere presentata la dichiarazione ICI che indichi la riduzione entro i termini previsti.

La mancata presentazione o della predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 o della dichiarazione I.C.I. o di entrambe comporta la decadenza dal beneficio della riduzione del 50%. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica a decorrere dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della dichiarazione sostitutiva.
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
La riduzione  non può essere applicata ad immobili su cui sono in corso interventi di manutenzione  ordinaria o straordinaria.
Non possono mai dar luogo a riduzione le opere edilizie annoverate nelle lettere   C (interventi di restauro e di risanamento conservativo),D (interventi di ristrutturazione edilizia) ed E (interventi di ristrutturazione urbanistica) dell.art.31 della legge n.457 del 1978, in quanto diviene tassabile l'area.
 

COME SI CALCOLA

Prima di procedere al calcolo dell'imposta da pagare, le rendite catastali dovranno essere aggiornate rivalutandole del 5% per i fabbricati.

L'ICI da pagare si otterrà moltiplicando il valore catastale dell'immobile per l'aliquota determinata dal Comune tenendo presente che il suddetto valore catastale si ottiene, a sua volta, moltiplicando la rendita catastale:

- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni)  e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe)
- per 140, per i fabbricati di categoria B  (collegi, convitti, ecc.)
 

COME E QUANDO PAGARE

Entro il 16 Giugno 2011 i soggetti passivi dell’imposta (proprietari di immobili ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, ecc.) dovranno pagare, mediante:

1. versamento da effettuare su bollettino di C/C postale n.88685193 intestato a: EQUITALIA MARCHE SPA – FABRIANO –AN - ICI

2. versamento da effettuare con Modello F/24;

una rata pari AL 50% DELL’IMPOSTA DOVUTA CALCOLATA SULLA BASE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DEI 12 MESI DELL’ANNO PRECEDENTE

3. per i contribuenti residenti all'estero è possibile effettuare i versamenti ICI tramite le seguenti coordinate bancarie: FABCIT31 IT 35 K 06140  21113  018571700023

 

Entro il 16 Dicembre 2011 gli stessi soggetti dovranno versare il saldo dell’I.C.I dovuta per l’intero anno, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dall’ente per il 2011 ed è quindi comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.

Non si  dà luogo al versamento dell’imposta Comunale sugli Immobili qualora l’ammontare dovuto non superi l’importo complessivo di € 12,00;

Il pagamento deve essere effettuato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

 

 - Il contribuente ha la facoltà di versare l’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16 Giugno 2011 applicando le aliquote e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno 2011.

- L’Equitalia Marche Spa, concessionaria del servizio di riscossione ICI per il Comune di Fabriano, invierà i bollettini in bianco per il pagamento a tutti coloro che hanno già versato l’importo negli anni precedenti, bollettini di C/C potranno invece essere reperiti presso gli uffici postali, l’ufficio tributi del Comune di Fabriano e l ’U.R.P.

 

Sul sito internet del Comune all’indirizzo www.piazzalta.it, è possibile prendere visione del Regolamento comunale di disciplina dell’ I.C.I., delle disposizioni per la dichiarazione per l’anno 2010 ed il pagamento I.C.I. per l’anno 2011, dei valori venali delle AREE EDIFICABILI site nel Comune di Fabriano.

 

UFFICIO TRIBUTI  Piazzale 26 settembre 1997, n.1 Tel.709.256-260-414-416 - 340  e Fax 709664 

Orario di apertura al pubblico: LUNEDI’ – MERCOLEDI’  - VENERDI’ h.  9.00 -13.00    MARTEDI’-GIOVEDI’ h.  15.30-18.00

 

Dichiarazione ICI

Entro il 30 settembre 2011 deve essere presentata la dichiarazione ICI per l’anno 2010 esclusivamente per gli immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) per i quali, durante l’anno 2010, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato (gli immobili hanno perso o acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI; gli immobili hanno cambiato caratteristiche rilevanti ai fini dell’imposta). La semplificazione prevista dall’art.37 comma 53, del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n.248 ha stabilito infatti la soppressione dell’obbligo di presentazione della Dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

La dichiarazione ICI  va redatta sull’apposito modulo e presentata al Comune nel quale sono ubicati gli immobili denunciati, mediante consegna diretta o tramite fax oppure mediante Raccomandata Postale con avviso di ricevimento, indirizzata all’Ufficio Tributi del Comune; la data di spedizione è considerata data di presentazione.

 

I modelli per la dichiarazione ICI  2010, con le relative istruzioni, sono a disposizione presso l’Ufficio Tributi, sul sito internet del Comune e presso l’U.R.P (Ufficio Relazioni con il Pubblico).
 

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA ("Ravvedimento Operoso")

Per le irregolarità in materia ICI è applicabile il ravvedimento operoso con le sanzioni ridotte previste per le imposte sui redditi e Iva. La sanzione minima per omesso o tardivo versamento è del 30%. Dal 01/02/2011 la sanzione si riduce ad un decimo del minimo se il tardivo versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla sua scadenza. La sanzione è, quindi, del 3,00% dell'importo della violazione. La sanzione si riduce ad un ottavo della sanzione ordinaria se il parziale o omesso versamento viene effettuato entro un anno dalla sua scadenza. La sanzione è, quindi, del 3,75% dell'importo della violazione.

 


RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNO 2011

 

Es. I  contribuenti che non hanno provveduto al pagamento o hanno effettuato un parziale versamento della 1^ e 2^ rata del 2011, possono avvalersi  del ravvedimento operoso: 

   

1.       Se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla data di scadenza del versamento (1^ rata  entro il 16 Giugno 2011 e 2^ rata entro il 16 Dicembre 2011) si deve calcolare la sanzione del 3,00% (entro il 18/07/2011 e 16/01/2012) e gli interessi all' 1,5% annuo dalla data di scadenza fino al 31.12.2011 e al 2,5% annuo dal 01.01.2012 fino alla data del versamento;

 

2.         Se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla data di scadenza del versamento si deve calcolare la sanzione del 3,75% e gli interessi all' 1,5% annuo dalla data di scadenza fino al 31.12.2011e al 2,5% annuo dal 01.01.2012 fino alla data del versamento;

 

Il versamento può essere effettuato usando l'ordinario bollettino postale n. 88685193 intestato a EQUITALIA MARCHE SPA FABRIANO-AN-ICI e barrando la casella "RAVVEDIMENTO" oppure il modulo F/24

 

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO

Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento, il rimborso della maggiore ICI versata o non dovuta utilizzando apposita istanza.

 

NOTA BENE:
Di seguito sono disponibili i codici da utilizzare nel modello F24:

 

3940
abitazioni principali
3941
terreni agricoli
3942
aree fabbricabili
3943
per gli altri fabbricati
 
 
Per il ravvedimento operoso oltre ad uno dei codici sopra bisogna mettere anche
3906
interessi
3907
sanzioni
 
 

MODULISTICA

 



 
 
 

DOCUMENTI UTILI

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

Distribuzione della modulistica

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Indirizzo Piazza del Comune, 38
Telefono 0732 709319
Fax 0732-709294
Orario dal lun. al sab. 9.00- 12.30
mar. gio. 15.30-18.00
E-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
DOVE RIVOLGERSI:
UFFICIO TRIBUTI
Indirizzo
Piazzale 26 settembre 1997
Telefono
0732 709260 - 709256 - 709414 - 709416 - 709340
Fax
0732 709664
Orario
lun. mer. ven. 9.00 - 13.00
mar. e gio. 15.30 - 18.00
 

COMPETENZA

Ente/organizzazione
COMUNE DI FABRIANO - Settore Servizi Finanziari
Dirigente
De Simone Immacolata
Responsabile
Sargenti Simonetta
 
 
aggiornamento a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fabriano
unesco fabriano 128px
Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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