Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) 2006

Categoria: Guida ai servizi del Comune
Argomento:Casa e Urbanistica, Tasse e Tributi

 

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)


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DESCRIZIONE

 

L'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) si applica sui fabbricati (case, negozi, capannoni industriali, autorimesse, uffici, magazzini), sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli. Si applica anche in caso di godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto, uso o abitazione, di enfiteusi, di superficie, di locazione finanziaria e di concessione demaniale. La nuda proprietà non produce alcun obbligo ai fini dell'ICI.

 

CHI DEVE PAGARE

 

Sono soggetti passivi d'imposta sia le persone fisiche che le società, in base alle proprie quote di proprietà e quindi:

  • Proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);
  • titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione (coniuge superstite, coniuge divorziato, socio di cooperativa sull'alloggio assegnato, assegnatario IACP con patto di futura vendita);
  • titolari di locazione finanziaria;
  • titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);
  • titolari del diritto di enfiteusi circa l'utilizzazione di un fondo agricolo;
  • titolari di concessione su aree demaniali.

 

ESENZIONI ED ESCLUSIONI

 

1. I terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Fabriano sono esenti dall'I.C.I., in quanto ricadenti in aree montane o di collina, così come individuati nella Delibera Comitato Interministeriale per la Politica Agricola ed Alimentare del 6.4.1983.
2. Sono specificatamente esclusi dall'imposta, in via generale:
- gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili o fabbricati;
- i terreni ricompresi nel Piano Regolatore Generale che non sono destinati ad aree edificabili.

 

QUANTO SI DEVE PAGARE

 

Il Comune di Fabriano ha determinato per l'anno 2006, con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 19/05/2006, le seguenti aliquote I.C.I.:

A) ALIQUOTA NOVE PER MILLE (9xmille)
» limitatamente agli immobili ad uso abitativo (categoria catastale A), ubicati nel capoluogo, non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (dal 01.01.2004);
» limitatamente agli immobili ad uso abitativo (categoria catastale A), ubicati nelle frazioni, non locati, senza utenze attivate e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (dal 01.01.2004).


B) ALIQUOTA ORDINARIA SETTE PER MILLE (7 xmille)
» per tutte le altre fattispecie che non rientrano nelle lettere A), C), D), E), comprese le aree edificabili e le abitazioni (del gruppo catastale A), ubicate nelle frazioni, che siano tenute a disposizione ed utilizzate in modo saltuario, purché arredate e con utenze attivate.


C) ALIQUOTA QUATTRO VIRGOLA SETTE PER MILLE (4,7xmille)
» Per le unità immobiliari adibite ad "ABITAZIONE PRINCIPALE" del soggetto passivo (del gruppo catastale "A"), DETERMINANDO LA DETRAZIONE D'IMPOSTA ai fini I.C.I. in € 103,29;
I contribuenti che hanno diritto alla detrazione d'imposta di € 103,29 per l'abitazione principale, possono detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
» Per le abitazioni concesse in uso gratuito a figli, genitori e nipoti (entro il secondo grado) senza alcuna detrazione d'imposta.
Il soggetto a cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare l'immobile quale abitazione principale ed avere nello stesso la residenza anagrafica. L'applicazione della presente aliquota è condizionata alla presentazione di apposita autocertificazione da parte del concedente, così come disposto dall'art. 3 del regolamento comunale di disciplina dell'ICI.
» Per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, senza applicazione della relativa detrazione, che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse unità immobiliari non risultino né locate né abitate.


D) ALIQUOTA CINQUE VIRGOLA OTTO PER MILLE (5,8xmille)
Per le abitazioni del gruppo catastale "A" UBICATE NELLE FRAZIONI non locate, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- abitazioni di categoria catastale A/4 ed A/5 con rendita catastale non superiore ad € 550,00 (esclusa la rivalutazione del 5%);
- immobili tenuti a disposizione come seconda abitazione in aggiunta all'abitazione principale ed utilizzati in modo saltuario purché arredati e con utenze attivate.

L'aliquota si applica per una sola seconda abitazione avente tutte le caratteristiche sopra citate ed esclusivamente a favore dei soggetti RESIDENTI nel Comune di Fabriano.


E) ALIQUOTA DUE PER MILLE (2xmille)
A favore dei proprietari che hanno stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98 come di seguito specificato:
» contratti di locazione ad uso abitativo redatti in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431 del 98);
» contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari redatti in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 431/98);
» contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria redatti in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (art. 5, comma 1, Legge 431/98);
» per i fabbricati ad uso di civile abitazione (del gruppo catastale "A"), concessi in locazione a titolo di abitazione principale a canone controllato (ai sensi dei comma 3 e 4 della legge 431/98 e del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 5 marzo 1999), i cui contratti siano stipulati nell'ambito dell'accordo per il Comune di Fabriano tra UPPI e SUNIA - SICET - UNIAT, depositato presso il Comune di Fabriano il 17.2.2000, prot. n. 6279 del 17.2.2000.

Le aliquote di cui ai punti C), D), E) si applicano rispettivamente a tutte le pertinenze degli immobili, anche se distintamente iscritte in catasto, appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/2 e C/6 e situate nello stesso fabbricato. In assenza di pertinenze situate nello stesso fabbricato, si considera parte integrante dell'abitazione una sola pertinenza situata in zona limitrofa.

 

AUTOCERTIFICAZIONI 2006

 

Entro il 30 giugno 2007, pena la mancata applicazione delle aliquote, è obbligatorio presentare le autocertificazioni ai fini I.C.I. così come segue:

- Per beneficiare delle aliquote di cui ai punti C) ed E) ad esclusione dell'abitazione principale e per l'applicazione dell'aliquota al sette per mille (punto B) alle abitazioni (categoria catastale A) deve essere prodotta apposita autocertificazione, secondo modelli predisposti dal Comune, con effetto anche per gli anni successivi, qualora permangano i requisiti indicati.
- Per beneficiare dell'aliquota di cui al punto D) deve essere presentata apposita autocertificazione. L'obbligo vale anche per coloro che l'hanno già presentata per le annualità precedenti.

Le autocertificazioni per l'anno 2005 devono, invece, essere presentate entro il 30 giugno 2006.

 

I modelli   per le autocertificazioni ICI 2005 e 2006, sono a disposizione presso l'Ufficio Tributi e presso l'U.R.P (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

 

DETRAZIONE PER CASI PARTICOLARI

 

L'importo della detrazione per l'abitazione principale è elevato ad € 206,58 a favore di contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:
- siano titolari della sola abitazione principale più relativa pertinenza;
- abbiano un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 2005 non superiore a:

  • € 6.713,94 se riferito a nuclei familiari composti da una sola persona;
  • € 13.427,88 più € 774,69 per ogni figlio a carico, se riferito a nuclei familiari composti dai coniugi più figli a carico;


- che l'immobile dichiarato dal richiedente sia classificato nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, con una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 516,46, comprendendo in detto importo anche la rendita della pertinenza;
- siano titolari, se persona che vive da sola, di almeno il 50% della proprietà o del diritto di godimento dell'abitazione e della pertinenza;
- siano titolari, se coniugati, del 100% della proprietà o del diritto di godimento dell'abitazione e della pertinenza.

Inoltre l'importo della detrazione per l'abitazione principale viene elevato a € 150,00 qualora ricorrano congiuntamente le quattro sottoindicate condizioni.
1. Appartenenza ad una delle seguenti categorie:
a) disoccupato nell'anno 2005 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;
b) lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nell'anno 2005 per almeno sei mesi;
c) lavoratore con contratto di lavoro interinale o part-time;
d) lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

2. Reddito dell'intero nucleo familiare relativo all'anno 2005 non superiore a € 10.850,00 più € 827,00 per ogni persona a carico.

3. Non possesso di unità immobiliari, accatastate o da accatastare, nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9.

4. Non titolarità di alcun diritto reale su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale con esclusione delle pertinenze dell'abitazione principale (questo requisito riguarda sia il richiedente sia gli altri componenti il nucleo familiare) e/o di eventuali quote condominiali.

I soggetti suddetti devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Fabriano, entro il termine per la presentazione della comunicazione I.C.I., apposita autocertificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti sopra riportati.
La mancata presentazione dell'autocertificazione nei termini suddetti, comporta la non applicazione dell'agevolazione ed il recupero dell'imposta, della sanzione e degli interessi.
L'agevolazione è applicata proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali il soggetto passivo è in possesso dei requisiti sopra indicati.
Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il termine per la presentazione della dichiarazione o comunicazione I.C.I., il venir meno delle condizioni per l'applicazione della maggiore detrazione e la relativa decorrenza.

 

COME SI CALCOLA

 

Prima di procedere al calcolo dell'imposta da pagare, le rendite catastali dovranno essere aggiornate rivalutandole del 5% per i fabbricati.

L'ICI da pagare si otterrà moltiplicando il valore catastale dell'immobile per l'aliquota determinata dal Comune tenendo presente che il suddetto valore catastale si ottiene, a sua volta, moltiplicando la rendita catastale:

- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

La detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di Euro 103,29 fino a concorrenza del suo ammontare; essa è inoltre rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero di soggetti passivi che a tale destinazione l'adibiscono, precisando che la detrazione va ripartita fra il numero dei soggetti passivi che abitano il fabbricato e non in misura proporzionale alla quota di possesso.

 

COME PAGARE

 

Dal 1 al 30 Giugno 2006 i soggetti passivi dell'imposta (proprietari di immobili ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, ecc.) dovranno pagare, mediante versamento da effettuare su bollettino di C/C postale n.139600 intestato a: Servizio Riscossione Tributi ICI - Concessione di Ancona - Ancona Tributi Spa, Via Palestro 7, Ancona, una rata pari AL 50% DELL'IMPOSTA DOVUTA CALCOLATA SULLA BASE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DEI 12 MESI DELL'ANNO PRECEDENTE.

Dal 1 al 20 Dicembre 2006 gli stessi dovranno versare il saldo dell'I.C.I dovuta per l'intero anno, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dall'ente per il 2006 ed è quindi comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.

Il contribuente ha la facoltà di versare l'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 30 Giugno 2006 applicando le aliquote e le detrazioni in vigore nel Comune nell'anno 2006.

L'Ancona Tributi, concessionaria del servizio di riscossione ICI per il Comune di Fabriano, invierà i bollettini per il pagamento a tutti coloro che hanno già versato l'importo negli anni precedenti, bollettini di C/C in bianco potranno invece essere reperiti presso gli uffici postali, l'ufficio tributi del Comune di Fabriano e l 'U.R.P.

 

VARIAZIONI

 

Entro il 30 giugno 2006 deve essere presentata la comunicazione ICI per l'anno 2005 esclusivamente per gli immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) acquistati/ceduti nel corso dell'anno 2005, o per i quali, durante lo stesso anno 2005, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato (es. gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito o estinto un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione; gli immobili hanno perso o acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI; gli immobili hanno cambiato caratteristiche rilevanti ai fini dell'imposta).

La comunicazione ICI per l'anno 2006 deve essere invece presentata entro il 30 giugno 2007. La sanzione per la mancata presentazione della comunicazione I.C.I. è di € 103,29 per ogni immobile non dichiarato.

La comunicazione va redatta sull'apposito modulo e presentata al Comune nel quale sono ubicati gli immobili denunciati, mediante consegna diretta oppure mediante Raccomandata Postale con avviso di ricevimento, indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune; la data di spedizione è considerata data di presentazione.
I modelli   per la comunicazione ICI 2005 e 2006, con le relative istruzioni, sono a disposizione presso l'Ufficio Tributi e  presso l'U.R.P (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

 

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA ("Ravvedimento Operoso")

 

Per le irregolarità in materia ICI è applicabile il ravvedimento operoso con le sanzioni ridotte previste per le imposte sui redditi e Iva. La sanzione minima per omesso o tardivo versamento è del 30%. La sanzione si riduce ad 1/8 del minimo se il tardivo versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla sua scadenza. La sanzione è, quindi, del 3,75% dell'importo della violazione.
Es. I contribuenti che non hanno versato la prima rata ICI 2006 entro il 30 Giugno 2006, se si ravvedono entro 30 giorni (cioè entro il 30 Luglio 2006), devono versare le somme dovute, più la sanzione del 3,75%, più gli interessi del 2,5% annuo, calcolati solo sull'imposta non versata, per i giorni dal 1° Luglio 2006 fino al giorno del pagamento compreso. I contribuenti che hanno omesso la prima e/o seconda rata scadute rispettivamente il 30 giugno 2005 e il 20 Dicembre 2005, possono avvalersi del ravvedimento spontaneo. La violazione per omesso o parziale versamento della prima e/o seconda rata ICI 2005 è sanabile con la sanzione del 6%, se l'irregolarità viene sanata entro un anno dalle rispettive scadenze (quindi 30 giugno 2006 e 20 Dicembre 2006). Per regolarizzare la posizione, si versano cumulativamente l'imposta omessa, le sanzioni e gli interessi al tasso legale del 2,5 %, usando l'ordinario bollettino con caratteri in rosso e barrando la casella "RAVVEDIMENTO".

 

COME CHIEDERE IL RIMBORSO

 

Il contribuente può richiedere, entro tre anni dal giorno del versamento, il rimborso della maggiore ICI versata o non dovuta utilizzando apposita istanza.

 

RIDUZIONE PER INAGIBILITA' o INABITABILITA'

 

L' imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inabitabilità o inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla comunicazione.
In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 attestante la sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo che deve essere presentata in allegato alla comunicazione ICI.
La mancata presentazione della predetta dichiarazione sostitutiva o della comunicazione I.C.I. o di entrambe, comporta la decadenza dal beneficio della riduzione del 50%. Tale riduzione si applica a decorrere dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della dichiarazione sostitutiva.

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
La riduzione di cui sopra non può essere applicata ad immobili su cui sono in corso interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non possono mai dar luogo a riduzione le opere edilizie annoverate nelle lettere C (interventi di restauro e risanamento conservativo), D (interventi di ristrutturazione edilizia) ed E (interventi di ristrutturazione urbanistica) dell'articolo 31 della Legge n.457/78, in quanto diviene tassabile l'area.

 

 

 



Documento in formato Microsoft WordIstanza di Rimborso I.C.I..rtf
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Documento in formato Microsoft WordDichiarazione Applicazione Aliquote Anno 2005.rtf
Documento in formato Adobe AcrobatDichiara_Applicazione_Aliqu_Anno_05.rtf.pdf

 

 


Documento in formato Microsoft WordModulo_Mag_detrazione_Coniuge_Figli_ 20658.rtf
Documento in formato Adobe Acrobat(Modulo Maggiore detrazione Coniuge Figli fino a _200 206,58.d_205).pdf

 


Documento in formato Microsoft WordModulo_Mag_detra_Perso_Sola_20658.rtf
Documento in formato Adobe AcrobatModulo_Mag_detra_Perso_Sola_20658.rtf.pdf

 

 


Documento in formato Microsoft WordModulo_Mag_detrazione_fino_15000.rtf
Documento in formato Adobe Acrobat(Modulo Maggiore detrazione fino _200 150,00).pdf

 


Documento in formato Microsoft WordModulo_Riduzione_ICI_50.rtf
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Documento in formato Microsoft WordRichiesta_esenzione_fabbricati_rurali.rtf
Documento in formato Adobe AcrobatRichiesta_esenzione_fabbricati_rurali_05.rtf.pdf


MODULISTICA ANNO 2006

 

Comunicazione di variazione ICI 2006


Documento in formato Microsoft WordComunicazione_ICI_06.rtf
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Istruzioni per la compilazione


Documento in formato Microsoft WordIstruzioni per la compilazione ICI 2006.rtf
Documento in formato Adobe AcrobatIstruzioni per la compilazione ICI 2006.pdf

Dichiarazione Applicazione Aliquote 2006


Documento in formato Microsoft WordDichiarazione_Applicazione_Aliquote_Anno_06.rtf
Documento in formato Adobe AcrobatDichiarazione Applicazione Aliquote Anno 2006.pdf

 

Modulo Maggiore detrazione Coniuge Figli fino a € 206,58


Documento in formato Microsoft WordModulo_Maggiore_detrazione_Coniuge_Figli_fino_a_20658.rtf
Documento in formato Adobe AcrobatModulo_Maggiore_detrazione_Person_ Sola_finoa_ 20658.rtf.pdf

 

Modulo Maggiore detrazione Persona Sola fino a € 206, 58


Documento in formato Microsoft WordModulo_Maggiore_detrazione_Person_ Sola_finoa_ 20658.rtf
Documento in formato Adobe AcrobatModulo_Maggiore_detrazione_Person_ Sola_finoa_ 20658.rtf.pdf

 

Modulo Maggiore detrazione fino a € 150,00


Documento in formato Microsoft WordModul_ Maggiore_detrazione_fino_15000.rtf
Documento in formato Adobe Acrobat(Modulo Maggiore detrazione fino _200 150,00).pdf

 

Modulo per richiesta riduzione ICI 50%


Documento in formato Microsoft WordModulo_Richiesta_Riduzione ICI_50.rtf
Documento in formato Adobe AcrobatModulo_Richiesta_Riduzione ICI_50.rtf.pdf

 

Richiesta Esenzione ICI per i Fabbricati Rurali


Documento in formato Microsoft WordRichiesta_Esenzione_ICI_Fabbricati_Rurali.rtf
Documento in formato Adobe AcrobatRichiesta_Esenzione_ICI_Fabbricati_Rurali.rtf.pdf

Per l'anno 2006 le autocertificazioni devono obbligatoriamente essere presentate entro il 30 Giugno 2007, pena la mancata applicazione delle relative agevolazioni.
 

 

Comunicazione di variazione- ICI

 

ANNO 2005

 

Comunicazione di variazione ICI 2005


Documento in formato Microsoft WordComunicazione ICI 2005.rtf
Documento in formato Adobe AcrobatComunicazione ICI 2005.pdf

Istruzioni  per la compilazione della comunicazione


Documento in formato Microsoft WordIstruzioni per la compilazione ICI 2005.doc
Documento in formato Adobe AcrobatIstruzioni per la compilazione ICI 2005.pdf

 

 

DOCUMENTI UTILI

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

Regolamento per la disciplina Imposta Comunale sugli Immobili (121 KB)
Delibera del Consiglio Comunale n.45 del 17.03.2005 (101 KB) (modifiche al regolamento ICI con efficacia dall'1.1.2005)
Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 22.03.2005 (102 KB) "Approvazione aliquote imposta comunale sugli immobili e detrazioni per l'anno 2005"
Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 19.05.2006 (229 KB) "Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2006. Revoca Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 2/5/2006. Modifica della Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 21/3/2006"

 

INFORMAZIONI

 

Distribuzione della modulistica

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Indirizzo Piazza del Comune, 38
Telefono 0732 709319
Fax 0732-709294
Orario dal lun. al sab. 9.00- 12.30
mar. gio. 15.30-18.00
E-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 
DOVE RIVOLGERSI: UFFICIO TRIBUTI
Indirizzo Primo piano del Palazzo del Podestà
Telefono 0732 709260 - 709256 - 709258 - 709340
Fax 0732 709340
Orario lun. mer. ven. 9.00 - 13.00 mar. e gio. 15.30 - 18.00

COMPETENZA

 

Ente/organizzazione COMUNE DI FABRIANO - Settore Servizi Finanziari
Dirigente Scognamiglio Loris
Responsabile Sargenti Simonetta
 

aggiornamento a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fabriano

 

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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