Diritto di Accesso agli Atti e Documenti

Il Comune assicura l'accesso alle informazioni in suo possesso, sia tramite l'Ufficio Relazioni col Pubblico, sia attraverso la collaborazione dei Responsabili di Procedimento degli uffici competenti.

 

Diritto di Accesso agli Atti

 

Il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi è attribuito a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto , concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata , collegata al documento al quale viene richiesto di accedere.

E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifco, formati o comunque detenuti dall'amministrazione Comunale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura pubblicistica o privatistica.

Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti di atti e documenti in possesso del Comune relativi ad attività poste in essere da aziende autonome e speciali, da istituzioni, da consorzi, da enti pubblici, da gestori di pubblici servizi, da società o enti da esso dipendenti, controllati o a cui lo stesso partecipa in veste pubblica.

 

Costo

 

E' gratuito visionare gli atti e i documenti amministrativi richiesti ed avere l'accesso alle strutture e ai servizi.
E' invece previsto un costo per la riproduzione, ricerca, rilascio di copie di atti e documenti ed, eventualmente, l'invio (per posta o altro mezzo) al cittadino all'indirizzo indicato.
Sono gratuite le copie richieste dai consiglieri comunali ai fini dell'esercizio del loro mandato.

 

La richiesta di accesso può essere:

 

Informale: Il procedimento di accesso si svolge attraverso l'utilizzazione di modalità che consentono il pieno e rapido soddisfacimento del bisogno di conoscenza manifestato dall'utente.
Per queste ragioni alla richiesta di presa visione o rilascio di copie di atti o documenti conservati presso l' URP o a quelle a cui l'URP può accedere attraverso archivi informatici, viene dato corso a cura dell'ufficio stesso immediatamente o, qualora si tratti di atti particolarmente ponderosi, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi.

Formale: Qualora gli atti e i documenti oggetto dell'stanza di accesso non siano facilmente reperibili o sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento, l'URP invita il richiedente a presentare istanza formale compilata su apposito modulo.
Il diritto di accesso può essere esercitato anche mediante l'invio di richiesta a mezzo servizio postale alla casella istituzionale del Comune o al fax 0732 709294
Entro 30 giorni l'URP comunica al cittadino il giorno e l'ora per poter visionare o ritirare il documento richiesto.
Nel caso in cui l'istanza sia incompleta, l' U.R.P. ne dà pronta comunicazione al richiedente al fine di consentirne l'integrazione. In tal caso il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data dell'avvenuta integrazione.

La richiesta, esaminata preventivamente dall'URP per verificarne regolarità e completezza, viene trasmessa al responsabile del procedimento di accesso al quale compete la decisione in ordine all' accoglimento.

 

Modulistica

AccessoAgliAtti.pdf

 

Esclusione dal Diritto di Accesso

 

Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di stato ai sensi della Legge n. 801/1977 e successive modificazioni,nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento,
b) nei procedimenti tributari , soggetti a norme particolari
c) nei confronti delle attività dirette all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di programmazione e pianificazione, soggette a norme particolari
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti di documenti contenenti informazioni di natura psico attitudinale relative a terzi
e) per quelli dalla cui diffusione possa derivare danno:

  • ai singoli, per lesione del diritto alla riservatezza ed alla privacy
  • all'interesse pubblico quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità
  • all'interesse pubblico qualora dalla divulgazione di documenti e dati possa derivare grave pregiudizio al buon andamento ed all'imparzialità dell'azione amministrativa.

Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

La richiesta relativa alla consultazione di serie periodiche o di registri di atti, relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un numero di atti rilevante, può essere accolta solo se ha per fini studi e ricerche storiche, statistiche e scientifiche. Tali finalità devono essere documentate nella richiesta e l'ammissione è subordinata a condizioni che permettano il regolare funzionamento degli Uffici. I documenti non possono essere sottratti all'accesso in tutti i casi in cui sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

 

Differimento

 

Il diritto di accesso può essere differito relativamente ad atti e documenti dichiarati temporaneamente riservati dal Sindaco con proprio provvedimento motivato:

- quando ciò risulti necessario per la tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese e comunque nei casi in cui le esigenze di tutela di interessi diversi dall'accesso possano essere garantite mediante un differimento temporaneo;
- quando la conoscenza degli atti e documenti possa impedire, turbare o gravemente ostacolare l'iter di un procedimento in corso o il regolare svolgimento dell'azione amministrativa;
- quando si verifichino difficoltà per l'acquisizione della documentazione richiesta o in presenza di esigenze eccezionali che determinino un flusso di richieste cui non sia possibile dar corso entro i termini prescritti.

Il provvedimento di differimento deve indicare il periodo per il quale vige l'esclusione .

I provvedimenti di diniego , limitazione o differimento dell'accesso, adeguatamente motivati dal responsabile del procedimento di accesso come individuato all' articolo 10, sono notificati o comunicati dall'U.R.P. al richiedente mediante Raccomandata A.R. entro 30 giorni, unitamente all'informativa sulla tutela giurisdizionale esercitatile

E' comunque garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

 

 

Nel caso in cui al cittadino venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto il cittadino stesso può ricorrere entro 30 giorni al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) oppure al Difensore Civico.
Il Difensore Civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto.

Il ricorso al Difensore Civico sospende i termini per il ricorso al TAR.

 

Normativa

 

 

Link utili

 

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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