TASI 2015 (Tributo sui Servizi Indivisibili)

COS’E’ E PER COSA E’ DOVUTA

 

Dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la TASI, Tributo per i servizi indivisibili, il cui gettito è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili (vigilanza urbana, illuminazione stradale pubblica, manutenzione stradale e del verde pubblico, protezione civile, ecc.).

La TASI, unitamente all’IMU (Imposta Municipale Propria) ed alla TARI (Tassa sui rifiuti), è una delle componenti della IUC (Imposta Unica Comunale), istituita dalla legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). La disciplina della TASI è contenuta nell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, così come modificata dalla L. 23 dicembre 2014, n. 191 – Legge di stabilità 2015, nel Decreto Legge n. 16/2014 conv. in L. n. 68/2014, nonché nei regolamenti adottati dai singoli comuni.

Il Regolamento IUC di Fabriano, contenente la disciplina di IMU, TASI e TARI, è stato approvato con Deliberazione Consiliare n. 95 del 22/05/2014, modificato con Deliberazione Consiliare n. 125 del 02/08/2014 e n. 89 del 30/07/2015. Con Deliberazione n. 92 del 30/07/2015 sono state approvate le Documento in formato Adobe Acrobataliquote TASI 2015 (35 KB).

 

 

 

* per abitazioni principali si intendono le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come uniche unità immobiliari, nelle quali il possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i coniugi non separati in forza di un provvedimento di separazione legale abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio dello stesso comune, può ritenersi abitazione principale dei due coniugi uno solo di tali immobili e solo per il coniuge che vi abbia la residenza anagrafica; ai fini della TASI si devono considerare abitazioni principali le unità immobiliari assimilate dal comune alle stesse ai fini dell’IMU;

** per fattispecie assimilate si intendono i seguenti immobili:

a)       unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)      Unità immobiliare (e relative pertinenze) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale e che hanno nella stessa la residenza anagrafica e la dimora abituale. Il comodatario non deve essere titolare di percentuali di diritti reali di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione). La TASI  si applica fino a concorrenza della quota di rendita risultante in catasto inferiore o uguale ad euro 500,00. In caso di più unità immobiliari di proprietà del comodante, l’aliquota TASI deve essere applicata ad una sola unità immobiliare;

c)       Abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio;

d)      Abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia

e)       Unità immobiliare,  considerata direttamente adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Sull'unita' immobiliare suddetta, la  TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. (Legge di conversione del DL n. 47/14, Legge 23.05.2014 n ° 80 , G.U. 27.05.2014);

f)        Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.

Per gli immobili assimilati ad abitazione  principale di cui sopra alle lett. a)b)e) i contribuenti DEVONO PRESENTARE all’Ufficio Tributi del Comune di Fabriano entro il 30 Giugno 2016 apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti sopra riportati.

Per gli immobili descritti alle lettere  c) d) f), i contribuenti DEVONO PRESENTARE all’Ufficio Tributi del Comune di Fabriano entro il 30 Giugno 2016 il modello di DICHIARAZIONE MINISTERIALE IMU attestante il possesso dei requisiti sopra riportati.

 

La modulistica TASI è disponibile presso l’Ufficio Tributi del Comune di Fabriano o sul sito www.piazzalta.it

 

come si calcola

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INFORMAZIONI

UFFICIO TRIBUTI

Piazzale 26 Settembre  – Tel. 0732/709256-416-430-414

Orari di apertura al pubblico: lunedì-venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30/ martedì-giovedì 15,30-18,00.

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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