Regolamento delle Compravendite Immobiliari


TITOLO PRIMO
OGGETTO, AMBITO, FINALITA'.
ART. 1
OGGETTO
Il presente regolamento, redatto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art.12, comma2, della Legge 127/1997, definisce le modalità di effettuazione delle compravendite immobiliari del Comune di Fabriano, nonché delle alienazioni ed acquisizioni a titolo gratuito.
ART. 2
ESCLUSIONI
Sono escluse dalla presente disciplina le compravendite immobiliari regolamentate da qualsivoglia legge speciale (ad esempio: le aree PEEP e PIP, l'edilizia residenziale pubblica, le convenzioni urbanistiche).
ART. 3
PRINCIPI GENERALI
Le operazioni di compravendita immobiliare dovranno attenersi, oltre che nel rispetto della normativa vigente, anche dei principi generali di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e diligenza delle procedure poste in essere.
TITOLO SECONDO
GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PRECEDENTI IL ROGITO DI ACQUISTO, DI VENDITA O DI PERMUTA
ART. 4
I DOCUMENTI PROPEDEUTICI NECESSARI.
1. Il responsabile del procedimento dovrà curare l'effettuazione, tramite l'Ufficio Tecnico comunale o, se necessario, tramite specialisti all'uopo incaricati da quest'ultimo, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, di tutte le verifiche necessarie alla conoscenza dello stato giuridico del bene oggetto di compravendita e alla sua esatta individuazione in caso di mancanza di accatastamento, mappe o disegni.
2. Il valore di vendita dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa resa da un tecnico comunale. Qualora ricorrano le condizioni previste dalle vigenti leggi o siano richieste particolari professionalità o competenze non presenti presso l'Ente, la stima verrà affidata all'Agenzia del Territorio.
La perizia dovrà essere redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni con caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare e dovrà espressamente specificare:
- una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, consistenza, destinazione urbanistica ed altri elementi eventuali rilevanti per l'alienazione);
- i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
- il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato interessato potenzialmente all'acquisizione, in relazione al territorio nazionale, regionale o locale, al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica;
- planimetrie, disegni, mappe, visure catastali e quant'altro necessario per l'individuazione esatta dell'immobile da alienare.
ART. 5
ADEMPIMENTI PRECEDENTI IL ROGITO
1. La determinazione a contrattare, redatta dal responsabile del procedimento e prevista dall'art. n. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, dovrà indicare anche l'atto deliberativo mediante il quale si è stabilito di procedere alle alienazioni.
TITOLO TERZO
MODALITA' DI ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI E FORME DI PUBBLICITA' PER LA RICERCA DEGLI ACQUIRENTI
ART. 6
COMPETENZE DEGLI ORGANI
1. In sede di predisposizione del bilancio di previsione, la Giunta presenterà ogni anno all'approvazione del Consiglio il programma delle alienazioni. Eventuali modifiche ed integrazioni del programma delle alienazioni, effettuabili in corso di esercizio, saranno altresì dalla Giunta sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.
2. Il programma delle alienazioni, che individua i beni comunali destinati alla vendita, dovrà essere redatto dal responsabile del procedimento e corredato delle relative perizie estimative previste dal precedente art.4.
3. All'alienazione dei beni comunali, secondo il programma stabilito dal Consiglio Comunale, si provvede con determinazione dirigenziale, così come previsto dal precedente articolo, previo espletamento delle procedure di cui agli articoli seguenti.
ART. 7
DIRITTI DI PRELAZIONE
1.Quando si procede alla vendita di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti disposizioni o per altra legittima causa, esista un diritto di prelazione, il bene è offerto al titolare di tale diritto al prezzo di stima in caso di vendita a trattativa privata, o al prezzo di aggiudicazione nel caso di vendita mediante asta pubblica.
2. L'offerta di cui al precedente comma dovrà essere formalizzata tramite notifica ai titolari del diritto di prelazione e contenere l'indicazione del prezzo richiesto, delle condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l'invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel termine perentorio previsto dalla normativa vigente in materia.
ART. 8
ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DEL DEMANIO STORICO E ARTISTICO
1. I beni immobili di interesse storico e artistico non possono essere alienati se non nei limiti e con le modalità stabilite dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002 n. 137" emanato con D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
ART. 9
ASTA PUBBLICA
1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede di norma mediante asta pubblica secondo le procedure previste dal R.D. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del valore determinato ai sensi del precedente art.4
2. Il bando di gara dovrà essere affisso all'Albo Pretorio almeno 30 giorni prima di quello fissato per la gara e diffuso, anche per estratto, con congruo anticipo. A tale scopo ci si potrà avvalere di comunicati stampa, manifesti, inserzioni sulla stampa locale e comunicazione attraverso il sito internet della Rete Civica del Comune.
ART. 10
LA TRATTATIVA PRIVATA
1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede mediante trattativa privata nel caso di alienazioni di beni immobili di modesto valore e comunque non superiore ad 25.000,00 per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell'immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti, ecc.) e che comunque costituiscano beni residuali o di difficile utilizzo per l'Ente (ad esempio relitti, pertinenze stradali, ecc.). In tale ipotesi l'alienazione del bene avviene a trattativa privata previa valutazione delle offerte acquisite dall'Ente a seguito di avviso pubblico.
TITOLO QUARTO
NORME FINALI
ART. 11
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.