Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie di recente o prossima formazione
DESCRIZIONE - Art. 1
Nell'ambito degli interventi attuativi del Piano Regionale di edilizia residenziale triennio 2006/2008 approvato con D.A.C.R. n. 55 del 5/6/2007, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 55 del 21/6/2007, e del Programma triennale della Provincia di Ancona approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 150 del 14/12/2007, pubblicata sul B.U.R. Marche n.13 del 7 febbraio 2008 è indetto un bando di concorso su ambito comunale per la concessione di contributi a fondo perduto in favore di giovani coppie per l'acquisto della prima casa di abitazione (c.d. buoni casa).
L'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per i buoni casa è pari a 2.200.000 per l'intero territorio provinciale.
Possono presentare domanda di contributo coloro che, avendo i requisiti indicati nel successivo articolo 3, intendano acquistare un alloggio ubicato nel medesimo Comune.
COME PRESENTARE LA DOMANDA - Art. 2
Le domande e relative dichiarazioni dovranno essere compilate in ogni parte, a pena di esclusione, utilizzando l'apposito modello (di seguito pubblicato), disponibile anche presso l'ufficio comunale URP Ufficio Relazione con il Pubblico Piazza del Comune n.38, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 12,30 martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,00.
Le domande dovranno pervenire al Comune a pena di esclusione,entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo pretorio del Comune e quindi entro venerdì 11 APRILE 2008.
Si considerano pervenute in tempo utile le domande spedite entro il termine predetto con plico raccomandato A.R. (farà fede il timbro postale) o consegnate a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00 - martedì e giovedì 15,30-18,00
La domanda, in bollo da .14,62, dovrà essere compilata in ogni sua parte.
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CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA - Art. 3
Possono presentare domanda di contributo le giovani coppie.
Sono "giovani coppie" le coppie di recente o prossima formazione.
E' coppia di recente formazione quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di due anni alla data di pubblicazione del presente bando e non siano legalmente separati.
E' coppia di prossima formazione quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni del matrimonio o lo contraggano prima dell'acquisto dell'alloggio (entro e non oltre 10 mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo).
Ciascun componente della coppia deve risultare in possesso dei seguenti requisiti soggettivi alla data di presentazione della domanda:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero cittadino di uno Stato che non aderisce all'Unione europea, titolare di carta di soggiorno o possessore del permesso di soggiorno di durata biennale;
b) avere la residenza o prestare attività lavorativa in un Comune della Regione Marche ovvero essere cittadino italiano residente all'estero che intende rientrare in Italia;
c) non essere titolare in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'ICI;
d) avere un reddito del nucleo familiare (riferito ai soli nubendi, per le coppie di prossima formazione) calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 109/1998 con valore ISEE non superiore ad 39.701,19;
e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
Art. 4
Il Comune, entro 40 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, approva la lista delle domande inammissibili, e quindi degli esclusi e la graduatoria dei richiedenti i contributi.
La graduatoria delle domande di contributo sarà formulata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande, sottoscritte dagli interessati, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
A tutti coloro che risulteranno possibili beneficiari del contributo, in base alla posizione in graduatoria e all'entità delle risorse disponibili, il Comune -previa effettiva erogazione delle risorse da parte della Provincia- comunicherà l'ammissione a contributo, nei tempi e nei modi indicati nel successivo articolo 7. Entro 10 mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo, i soggetti interessati dovranno, a pena di cancellazione dalla graduatoria e perdita del contributo:
- contrarre matrimonio (per le "coppie di prossima formazione"),
- stipulare l'atto pubblico di acquisto dell'alloggio, contenente l'obbligo a non alienare o locare l'immobile prima di 5 anni dalla data di acquisto, ai sensi dell'art. 20 della L. 179/1992,
- trasmettere al Comune la documentazione di cui all'art. 7.
CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI - Art. 5
Gli alloggi da acquistare devono essere censiti nel catasto fabbricati, avere destinazione a uso abitativo, salvo il caso di acquisto con recupero, e non essere accatastati nelle categorie A/1 - A/8 - A/9.
TERMINI PER L'ACQUISTO DEGLI ALLOGGI - Art. 6
L'atto pubblico di acquisto dell'alloggio deve essere stipulato
entro 10 mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo e non prima della data di presentazione della domanda di contributo.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - Art. 7
Il contributo verrà erogato dal Comune in un'unica soluzione ai soggetti che si trovano in posizione utile nella graduatoria unica provinciale, successivamente alla presentazione dei seguenti documenti:
a) autocertificazione in ordine alla data del matrimonio (da inviare entro 10 mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo);
b) copia dell'atto pubblico di acquisto dell'alloggio contenente l'obbligo a non alienare o locare l'immobile prima di 5 anni dalla data di acquisto, ai sensi dell'art. 20 della L. 179/1992 (da inviare entro 10 mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo).
IMPORTO DEL CONTRIBUTO - Art. 8
L'ammontare del contributo viene determinato in base al reddito dei beneficiari secondo le percentuali di seguito indicate, da applicare al prezzo di acquisto.
Il prezzo di acquisto è quello indicato sull'atto pubblico di compravendita.
VALORE ISEE() | PERCENTUALECONTRIBUTO | CONTRIBUTOMASSIMO () |
Fino a 19.850,60 | 30% | 30.000 |
Fino a 23.820,73 | 20% | 20.000 |
Fino a 39.701,19 | 10% | 10.000 |
Il reddito del nucleo familiare richiedente il contributo (nel caso di famiglia di prossima formazione, il nucleo familiare è costituito dai soli nubendi) deve essere dichiarato nella domanda secondo il metodo di calcolo del valore ISEE.
L'attestazione ISEE dovrà essere obbligatoriamente rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
Art. 9
1) SONO DICHIARATE INAMMISSIBILI A FORMARE LA GRADUATORIA LE DOMANDE DI CONTRIBUTO CHE:
- sono consegnate a mano in data successiva alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione al protocollo generale del Comune;
- presentano un timbro postale di spedizione in data successiva al termine ultimo fissato per la presentazione;
- non sono compilate in modo completo o sono compilato in modo illeggibile;
- sono compilate in modo ambiguo, tale da non rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti dal richiedente;
- non sono sottoscritte dal richiedente.
2 ) ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE DELLA DOMANDA DALLA GRADUATORIA
Oltre ai casi di esclusione dalla graduatoria delle domande inammissibili, indicati nel precedente comma, e fatta salva la possibilità di procedere alla regolarizzazione delle domande e delle dichiarazioni incomplete o erronee nei casi previsti dalla legge, verranno cancellate le domande utilmente collocate nella graduatoria comunale e nella graduatoria unica provinciale nei seguenti casi:
- dichiarazioni non veritiere contenute nelle domande, come da verifiche effettuate dai Comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- la presentazione dei documenti richiesti per l'erogazione del contributo avvenga oltre i termini previsti dall'articolo 7;
- il mancato matrimonio, per le coppie di prossima formazione, prima della data di acquisto dell'alloggio (in ogni caso, entrambi gli eventi -matrimonio e stipula dell'atto pubblico di acquisto dell'alloggio- debbono intervenire entro 10 mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo);
- l'acquisto dell'alloggio da parenti in linea retta entro il secondo grado;
- l'acquisto della parziale proprietà dell'alloggio o della nuda proprietà o dell'usufrutto;
- l'atto di acquisto dell'alloggio in data anteriore a quella della presentazione della domanda di contributo;
- l'atto di acquisto dell'alloggio non riportante l'obbligo da parte del proprietario di non alienare o locare l'immobile nei successivi cinque anni. Nel caso in cui l'atto di acquisto dell'alloggio sia stato stipulato nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di contributo e la comunicazione da parte del Comune di ammissione al contributo e non rechi l'indicazione dell'obbligo di non alienare o locare per cinque anni, dovrà essere stipulato un atto pubblico integrativo recante tale indicazione.
VALIDITA' DELLA GRADUATORIA - Art.10
La graduatoria comunale dei richiedenti, formata come previsto dall'articolo 4, ha validità per tre anni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale.
Durante tale periodo di tempo il Comune, previa erogazione delle risorse da parte della Provincia, procederà all'erogazione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria comunicato dalla Provincia, sino ad esaurimento delle risorse.
VINCOLI E SANZIONI - Art.11
I beneficiari del contributo non possono alienare o locare l'alloggio per un periodo di cinque anni dalla data di acquisto, pena la revoca del contributo concesso. Tale vincolo dovrà essere riportato nell'atto di acquisto.
Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L. 179/1992, così come sostituito dall'art. 3 della L. 85/94, qualora nei primi cinque anni a decorrere dalla data di acquisto sopravvengano gravi e documentati motivi, potrà essere richiesta al Comune l'autorizzazione all'alienazione o alla locazione dell'alloggio.
Il Comune esegue controlli sulle dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del DPR 445/2000.

Ufficio competente: Ufficio Casa - Settore Attività Produttive
Pagina pubblicata lunedì 3 marzo 2008
Ultimo aggiornamento
lunedì 3 marzo 2008