Regolamento per l'esercizio delle funzioni del difensore civico

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.237 in data 29/12/1997

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 09/01/1998
Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 02.02.1998
ESECUTIVO il 17/02/1998
Integrato con D.C.S. n.204 in data 28/04/1998
Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO in data 13.05.1998 - prot.2495/98
Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 10.06.1998

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REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1 - Istituzione

1.Gli articoli 43,44, e 45 dello Statuto Comunale disciplinano l'istituto del Difensore Civico, le sue funzioni, la sua attività e la revoca.

Art. 2 - Attribuzioni

1. Il Difensore Civico rappresenta la figura di garante per i cittadini dell'imparzialità' e buon andamento dell'amministrazione comunale: egli tutela i cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, omissioni, ritardi di uffici o servizi del Comune e degli Enti, Istituzioni, Consorzi e Aziende sottoposti al suo controllo e vigilanza.

Art. 3 - Procedura per la nomina

1. Il Difensore Civico e' eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con le modalità di cui all'art. 5 comma 3 del presente Regolamento, sulla base di candidature proposte da singoli, associazioni, enti pubblici o privati residenti o aventi sede nel Comune, nonché dallo stesso interessato.

2. Al tal fine, il Sindaco da avviso mediante pubblicazione di apposito Bando da diramarsi attraverso manifesti e stampa, contenente indicazioni circa:

- i compiti inerenti la carica;
- i requisiti richiesti per la nomina;
- le cause ostative;
- il termine per la presentazione della candidatura;
- la durata della carica ed il relativo trattamento economico.

3. Le proposte di candidature debbono indicare:

- cognome e nome;
- residenza;
- data e luogo di nascita;
- possesso della cittadinanza italiana;
- dichiarazione di possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale;
- non aver riportato condanne penali;
- il possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o in discipline giuridico-amministravive;
- il curriculum vitae da cui emerga, tra l'altro, la competenza giuridico-amministrativa maturata attraverso esperienza acquisita presso amministrazioni pubbliche o in altre attività;
- di non trovarsi nelle condizioni di contabilità previste nell'articolo 43, 5° comma, dello Statuto.


4. Le proposte di candidatura debbono essere sottoscritte dall'eventuale proponente e dal candidato, con firme autenticate nei modi di legge.


Art. 4 - Incompatibilità

1. Ai sensi dell'Art.43, comma 5°, dello Statuto Comunale non possono avere accesso alla carica di Difensore Civico:

- coloro che rivestano cariche elettive di primo o secondo grado a livello circoscrizionale, comunale o sovracomunale;
- dipendenti di enti, istituti ed aziende a partecipazione comunale presenti sul territorio comunale e coloro che hanno rapporti di lavoro o consulenza con il Comune od Enti ad esso collegati;
- membri di Comitati Regionali di Controllo;
- coloro che, per ragione del loro ufficio, rientrano tra i soggetti sottoposti all'intervento istituzionale del
Difensore Civico;
- chiunque abbia contenzioso giudiziario ed amministrativo in atto con il Comune in qualità di attore o convenuto;
- coloro che sono stati candidati alle ultime elezioni comunali, parenti ed affini fino al 4° grado di consiglieri comunali, segretari in carica dei partiti politici.

2. La sopravvenienza di ognuna delle condizioni di cui al comma precede comporta la decadenza dall'incarico.


Art. 5 Elezione

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il presidente del Consiglio , d'intesa con il Sindaco, riunisce la conferenza dei Capigruppo per procedere all'esame delle proposte di candidatura e per formulare una scelta possibilmente unitaria da proporre al Consiglio.

2. L'elezione del Difensore Civico e' iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale successiva a quella di elezione della Giunta:

3. Il Consiglio Comunale procede alla nomina del Difensore Civico in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e la persona viene nominata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Il Difensore Civico rimane in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni all'arrivo del successore e può essere rieletto una sola volta.

Art. 6 - Revoca e decadenza

1. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri del suo ufficio.

2. La revoca viene proposta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione della proposta di revoca, dispone che la stessa venga notificata all'interessato con invito a presentare le proprie deduzioni entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto.

4.La proposta di revoca e' inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio successivo all'inizio del procedimento ed e' approvata con le stesse modalità che per l'elezione.

5.In caso di perdita di uno dei requisiti richiesti o di sopravvivenza di una delle cause di incompatibilità, il Consiglio pronuncia la decadenza del Difensore Civico.

6.La pronuncia di revoca o decadenza del Difensore Civico ha effetto immediato e i relativi atti vengono notificati all'interessato entro quindici giorni dalla loro esecutività.

Art. 7 - Prerogative e funzioni.

1. Il Difensore Civico svolge la sua attivita al servizio del cittadino, nel rispetto del pubblico interesse in piena autonomia ed indipendenza.

2.Il Difensore Civico ha diritto di accesso a tutti gli atti d'ufficio con la sola esclusione di quelli coperti dal segreto di Stato o esclusi dalla legge.

3. Il Difensore Civico deve essere a disposizione dei cittadini ad orari certi: a lui possono rivolgersi, senza alcuna formalità, i cittadini singoli o associati per accertare la regolarità di procedimenti amministrativi.
A tal fine il Difensore Civico può convocare il responsabile del servizio interessato ed ottenere documenti, chiarimenti, informazioni: dall'esito della sua indagine egli informa i richiedenti, segnala al responsabile del procedimento eventuali irregolarità o vizi di procedura, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti.

4. Non rientrano nella competenza del Difensore Civico le materie riservate alla contrattazione sindacale.

Art. 8 - Deposito degli atti per la consultazione

1. Il Difensore Civico esamina le richieste dei soggetti di cui all'articolo precedente, interessati allo svolgimento di pratiche in corso presso gli uffici comunali.

2. Egli segnala le istanze pervenute dandone comunicazione scritta al Sindaco ed al Segretario Generale: entro cinque giorni quest'ultimo, individuato il Dirigente competente per materia, ne da' comunicazione al Difensore Civico. Da parte sua, Il Funzionario così individuato e' tenuto a fornire, entro quindici giorni, tutte le informazioni relative all'oggetto della segnalazione indicando, nel caso trattasi di procedimento, anche il termine per la sua conclusione.

3. La procedura di cui al precedente comma si applica anche nel caso di segnalazione fatta dal Difensore Civico di propria iniziativa.

4. In ogni caso il Difensore Civico e' tenuto a fornire una risposta motivata a tutte le istanze, copia della quale viene trasmessa anche al Sindaco ed al Segretario Generale.

Art. 9 - Diritto di accesso

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico ha diritto:
- di chiedere notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
- di consultare atti e documenti relativi al suo intervento;
- di acquisire tutte le informazioni disponibili sulle procedure, atti e documenti;
- di ottenere copia di quanto ritenuto utile all'espletamento delle sue funzioni.

2.Le notizie, gli atti e le informazioni debbono essere forniti al Difensore Civico con la massima esattezza e completezza; se viene richiesta la risposta scritta, questa deve essere consegnata entro quindici giorni.

3. Anche per il rilascio di copie di atti o documenti, comunque a titolo gratuito, deve essere osservato il termine di cui al comma precedente.

4. Il Difensore Civico e' tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 10 - Funzioni di controllo su atti deliberativi

1. Ai sensi dell'atr.17 commi 38 e 39 Legge 127/97, il Difensore Civico e' altresì titolare di funzione di controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio riguardanti
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni, qualora un quarto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dall'affissione all'Albo indicando le norme violate.

2. Se il Difensore Civico ritiene illegittima la deliberazione, entro quindici giorni ne da comunicazione all'Ente, invitando a rimuovere i vizi riscontrati. Parimenti, se ritiene l'inesistenza dell'illegittimità, ne da comunicazione ai richiedenti. Se, nonostante l'invito, l'organo competente non ritenga di modificare l'atto, esso diviene efficace purché confermato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 11 - Rapporti con gli organi comunali

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 4°, il Difensore Civico, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve relazionare al Consiglio circa l'attività svolta, le eventuali irregolarità o anomalie riscontrate, l'effettivo grado di esercizio dei diritti dei cittadini. Può altresì proporre suggerimenti per il miglioramento dell'attività amministrativa, da discutere nella prima seduta consiliare utile.

2. Il Consiglio, sentita la relazione del Difensore Civico, può adottare risoluzioni ed indirizzi sia su materie di propria competenza che su materie di competenza della Giunta.

3.Per casi di particolare importanza il Difensore Civico, indipendentemente dalla relazione annuale, può rivolgersi al Consiglio Comunale attraverso comunicazioni al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo Consiliari.

4. E' altresì possibile che il Consiglio Comunale convochi il Difensore Civico qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 12 - Convenzioni

1. Dell'Istituto del Difensore Civico del Comune di Fabriano possono avvalersi anche il Comune della Comunità Montana Esino-Frasassi che ne riconoscano la funzione con proprio atto e mediante stipula di apposita convenzione tra Enti.

Art. 13 - Sede e Strutture

1.La Giunta Comunale assicura all'ufficio del Difensore Civico una sede idonea all'importanza delle funzioni che vi sono esercitate e per poter essere a disposizione dei cittadini in orari certi.

2. La spesa per le dotazioni dell'ufficio e le spese di gestione, ivi comprese quelle postali, sono a carico dell'Amministrazione Comunale che individua apposito Capitolo nel Bilancio annuale.

Art. 14 - Indennità

1. Al Difensore Civico spetta un' indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio Comunale.

2. Al Difensore Civico spettano il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalla legge per gli amministratori.

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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