Regolamento delle Consulte

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REGOLAMENTO DELLE CONSULTE

 

Art. 1 Finalità generali

Il Comune di Fabriano valorizza e garantisce l'effettiva partecipazione della cittadinanza all'attività politica ed amministrativa , privilegiando gli organismi che non hanno fini di lucro

Art. 2 Albo delle libere forme associative

1. Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire l'associazionismo, Il Comune istituisce un apposito Albo delle libere forme associative l'iscrizione nel quale comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale dell'organizzazione ed il suo valore ai fini della promozione della partecipazione alla vita della città.

2. L'Albo è articolato in sezioni omogenee di attività o interesse.


Art. 3 Iscrizione nell'Albo

1. Le associazioni , i comitati, gli enti, i gruppi organizzati possono richiedere l'iscrizione all'apposito Albo indicando il tipo di attività svolta, la sezione in cui vogliono essere iscritti ed allegando:
a) atto costitutivo o Statuto dal quale risulti che l' organismo non persegua fini di lucro, ma finalità sociali e di pubblico interesse;
b) il nominativo e l'indirizzo del legale rappresentante o referente
c) l'indirizzo della sede sociale
d) relazione sulle proprie attività con l'indicazione del numero degli aderenti
I soggetti di cui sopra che hanno già depositato in Comune la documentazione di cui ai punti a), b), c) , d) possono limitarsi ad inoltrare esclusivamente la domanda di iscrizione, salva la necessità di integrazioni o modificazioni.

2- Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora:
a) l'attività dell'associazione sia contraria a norme di legge o di Statuto
b) abbia prodotto documenti falsi o incongruenti
c) non persegua fini riconosciuti di interesse generale

3- L'iscrizione all'Albo :
- dà priorità all'accoglimento delle richieste di contributo ed altre utilità economiche
- è condizione per far parte delle Consulte.


Art.4 - Le Consulte

1. Le Consulte sono gli organi attraverso i quali si realizza la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune. Costituiscono un organismo di raccordo di tutte le Associazioni, i Comitati, i gruppi organizzati, gli enti operanti sul territorio
Esse sono istituite al fine di estendere quanto più possibile la partecipazione dei cittadini alla vita politica, amministrativa, civile, sociale e culturale della Città di Fabriano .

2. Le Consulte operano in piena collaborazione con tutti gli organi politici del Comune ( Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale) ed hanno come referente privilegiato la Commissione Consiliare competente per materia

3. Consulte rappresentative di interessi diffusi possono essere costituite da associazioni già facenti parte di Consulte con tematiche specifiche


Art. 5 - Composizione delle Consulte

1. Fanno parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni, delle aggregazioni organizzate, delle entità sociali, culturali, del tempo libero, religiose, sindacali, di categoria aventi sede ed operanti nel territorio comunale ed in possesso dei requisiti di cui all'Art.36 comma 3 dello Statuto Comunale e cioè: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, iscrizione nell'apposito Albo istituito dal Comune e di cui ai precedenti articoli.

2. Non fanno parte delle Consulte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

Art.6 - Istituzione delle Consulte

1. Le Consulte vengono istituite dal Consiglio Comunale in seduta pubblica su motivata proposta fatta dal Sindaco, da un Consigliere Comunale o da un gruppo di associazioni iscritte nell'apposito albo che ne abbiano fatto motivata richiesta al Presidente del Consiglio Comunale. Il Consiglio individua gli ambiti operativi delle Consulte, in conformità alle sezioni dell'apposito Albo


Art. 7 - Costituzione delle Consulte

1. La domanda di partecipazione alla Consulta deve indicare:
a- la denominazione dell'associazione
b- la dichiarazione di iscrizione all'Albo
c- la Consulta alla quale si richiede di partecipare
d- il nominativo e l'indirizzo della persona designata a rappresentare il gruppo all'interno della Consulta

2. Le Consulte si considerano costituite dopo che il Consiglio Comunale abbia provveduto al loro riconoscimento.


Art. 8 - Sede

1. Ove possibile il Comune di Fabriano mette dei locali a disposizione delle Consulte per il loro funzionamento presso il palazzo municipale o altro locale individuato..


Art. 9 - Organi

1. Sono organi della Consulta:
A) L'Assemblea generale;
B) Il Consiglio Direttivo;
C) Il Presidente.


Art. 10 - L'Assemblea

1. L'assemblea è l'organo in cui si realizza l'attività della Consulta. Essa è costituita da un delegato per ogni associazione partecipante alla Consulta.Entro il 31 dicembre di ogni anno le associazioni che non abbiano già un loro rappresentante, possono farne motivata richiesta al Presidente della Consulta che, visti gli atti, farà partecipare il nuovo rappresentante ai lavori dell'Assemblea sin dalla prima seduta utile.

Art. 11 - Seduta di insediamento

1. All'insediamento dell'assemblea della Consulta, provvede il Presidente del Consiglio Comunale, di intesa con il Sindaco e con il Presidente della relativa Commissione Consiliare, entro venti giorni dalla costituzione della Consulta. La successiva nomina degli organi della Consulta deve essere comunicata al Presidente del Consiglio Comunale che ne informa il Consiglio medesimo nella prima seduta utile.

2. Nella seduta di insediamento l'assemblea elegge tra i propri membri il Presidente ed il Consiglio Direttivo , con le modalità descritte agli articoli 14 e 15

Art.12 - Convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente convoca, di concerto con il Consiglio Direttivo l'assemblea in seduta ordinaria o straordinaria, anche al di fuori della sede assegnata.

2. La seduta ordinaria si tiene almeno due volte l'anno per definire la programmazione periodica delle attività della Consulta e per discutere il consuntivo morale della annualità precedente.

3. La seduta straordinaria si tiene per qualunque altro motivo, per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti o di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea. Sedute straordinarie della Consulta possono essere altresì convocate su motivata richiesta del Sindaco,del Presidente del Consiglio Comunale, dell'Assessore competente del Presidente della Commissione Consiliare di competenza della Consulta stessa, previa intesa con il Presidente di quest'ultima, o di un quinto dei consiglieri comunali.


4. Le sedute dell'assemblea si tengono con un preavviso di almeno cinque giorni , inviato per conoscenza anche al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, all'Assessore ,ai componenti della Commissione Consiliare di competenza ed ai Capigruppo.

5. Le sedute dell'Assemblea della Consulta sono, di norma, pubbliche e sono valide:
- in prima convocazione: con la presenza della metà più uno dei membri in carica;
- in seconda convocazione: purché siano presenti almeno un terzo dei membri assegnati.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione: della data, dell'ora e del luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno dei lavori. Possono essere allegati eventuali materiali di documentazione necessari alla discussione. Inoltre, l'avviso di convocazione dovrà essere affisso nella sede della Consulta, quando questa vi sia, e ne verrà data comunicazione agli organi d'informazione.

7 Tutti i componenti dell'Assemblea hanno diritto di parola e di voto. Il Sindaco,il Presidente del Consiglio Comunale,i Capigruppo, i componenti della Commissione Consiliare, l'Assessore di competenza ed i consiglieri comunali, nei casi in cui vengono invitati alle sedute, hanno solo diritto di parola e non intervengono in alcun modo nelle fasi della votazione.

8. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Si può fare ricorso a sedute non pubbliche e/o a votazioni segrete quando gli argomenti da trattare riguardino singole associazioni e questioni attinenti persone, su richiesta motivata da parte di almeno un terzo dei presenti con diritto di voto.



Art.13 - Competenze dell'Assemblea

1. Nella seduta di insediamento l'Assemblea elegge al suo interno ed a scrutinio segreto il Presidente ed il Consiglio Direttivo. Essa delibera su qualsiasi questione venga posta all'ordine del giorno. Esamina e approva il programma periodico (almeno semestrale) delle attività e le relazioni a consuntivo. Gestisce le eventuali disponibilità finanziarie, redigendo il bilancio preventivo e il conto consuntivo,


Art.14 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea al suo interno ed a scrutinio segreto, nella seduta di insediamento.Possono essere presentate proposte di candidatura o di autocandidatura sulle quali l'Assemblea può far convergere i propri voti. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti: in caso di parità sarà eletto il più anziano di età.

2. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo fissandone l'ordine del giorno e suggerendone gli indirizzi dell'attività della Consulta. Qualora invitato ad intervenire, partecipa con il solo diritto di parola alle sedute della Commissione Consiliare di competenza nelle riunioni in cui vengono discussi argomenti di pertinenza della Consulta .

3. Il Presidente della Consulta, nella sua funzione di coordinatore e di rappresentante, partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con solo diritto di parola.


Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non superiore ad un terzo (arrotondato all'unità superiore dispari) dei componenti l'assemblea. Viene eletto dall'Assemblea subito dopo e con le stesse modalità dell'elezione del presidente.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Può riunirsi in sedute di prima e seconda convocazione. In prima convocazione la seduta è valida con la presenza della metà più uno dei membri. In seconda convocazione è valida con la presenza di almeno Tre membri. Per le altre norme di convocazione, funzionamento e pubblicità degli atti, valgono quelle previste per l'Assemblea della Consulta, ove applicabili.

3. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati il Presidente del Consiglio Com.le, il Sindaco, l'Assessore, i Consiglieri ed il Presidente della Commissione Consiliare di competenza, con solo diritto di parola.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- elaborare la proposta di programma delle attività della Consulta da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea,
- designare gli eventuali collaboratori tecnici o affidare incarichi particolari (del tutto gratuiti) in relazione a specifiche iniziative,
- approvare eventuali bilanci finanziari sia preventivi che consuntivi, predisposti dall'assemblea
- è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione della Consulta in attuazione delle proprie finalità.


Art. 16 - Il Vicepresidente

1. Il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile elegge al suo interno un Vicepresidente con il compito di coadiuvare il Presidente e con funzioni di Segretario redigente dei verbali delle sedute.


Art.17 - Durata organi - Ineleggibilità - Sostituzioni

1. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica due anni e non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi.

2. L'assenza ingiustificata per più di tre volte da parte di un membro dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo darà origine all'immediata decadenza dall'incarico.

3. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualunque motivo (dimissioni, decadenza, revoca, morte, ecc.) il Presidente o membri del Consiglio Direttivo si provvederà alla loro surroga mediante subentro dei candidati primi dei non eletti nelle rispettive elezioni. Nel caso in cui vengano a mancare membri dell'Assemblea, le Associazioni di appartenenza segnaleranno un nuovo rappresentante. Delle avvenute surroghe viene data comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale che ne dà notizia al Consiglio nella prima seduta utile.


Art. 18 - Funzione consultiva. Funzione propositiva

1.Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale, le Commissioni consiliari possono richiedere alle Consulte in via preventiva un parere non vincolante sui temi di propria competenza. Le Consulte riferiscono all'organo richiedente con relazione scritta e motivata.

2. Le Consulte hanno potestà di iniziativa: possono presentare proposte agli organi del comune nell'ambito delle materie di loro competenza.


Art.19 - Norme di rinvio

1. Tutto quanto non previsto dal presente regolamento è rinviato alle norme dello Statuto Comunale, del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in materia di associazioni.


Art.20 -Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento non si applica alla Consulta Giovanile, già dotata di un proprio Regolamento adottato con Delibera Consiliare n. 5 in data 25.01.1996, approvato senza rilievi dal Co.Re.Co. in data 26.02.1996.

2. Il presente Regolamento non si applica altresì alla Consulta denominata " Commissione pari opportunità " per la quale il Consiglio Comunale provvederà ad adottare apposito Regolamento, all'atto della sua istituzione.

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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