Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato con Deliberazione Consiliare n.222 del 3.12.1996
 
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Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

 
TITOLO I° - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

CAPO I° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Il Consiglio Comunale
Art. 3 - Convalida degli eletti
Art. 4 - Il Presidente
Art. 5 - Decadenza dei Consiglieri
Art. 6 - Proposte dei Consiglieri
Art. 7 - Diritto di accesso
Art. 8 - Deposito degli atti per la consultazione
Art. 9 - Pubblicità delle sedute

CAPO II° - AGGREGAZIONI
Art. 10 - Gruppi Consiliari
Art. 11 - Dotazioni di locali
Art. 12 - Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 13 - Conferenza dei Capigruppo

CAPO III°- SEDUTE DEL CONSIGLIO
Art. 14 - Avviso di convocazione
Art. 15 - Avviso alla cittadinanza
Art. 16 - Apertura della seduta
Art. 17 - Nomina degli scrutatori
Art. 18 - Approvazione del verbale
Art. 19 - Processo verbale
Art. 20 - Prosecuzione delle sedute
Art. 21 - Consiglieri astenuti ed assenti
Art. 22 - Comunicazioni,celebrazioni, commemorazioni
Art. 23 - Ordine dei lavori
Art. 24 - Discussione
Art. 25 - Iscrizione a parlare
Art. 26 - Richiami all'oratore
Art. 27 - Mozioni dì ordine, questioni sospensive ,questioni pregiudiziali
Art. 28 - Fatto personale
Art. 29 - Interventi per replica - dichiarazione di voto

TITOLO II° - PROCEDIMENTO PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI

CAPO IV° - DISCUSSIONE
Art. 30 - Presentazione di emendamenti e sub emendamenti
Art. 31 - Esame degli emendamenti
Art. 32 - Votazione degli emendamenti
Art. 33 - Votazione per parti separate
Art. 34 - Ordini del giorno
Art. 35 - Correzione di forma e coordinamento
Art. 36 - Maggioranza necessaria per l'approvazione delle deliberazioni
Art. 37 - La votazione
Art. 38 - Votazione per appello nominale
Art. 39 - Votazione a scrutinio segreto

TITOLO III° - PROCEDURE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

CAPO V° - INTERROGAZIONI
Art. 40 - Interrogazioni
Art. 41 - Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale
Art. 42 - Replica dell'interrogante
Art. 43 - Interrogazioni a risposta scritta

CAPO VI° - INTERPELLANZE Art. 44 - Interpellanze
Art. 45 - Svolgimento delle interpellanze
Art. 46 - Tempi per lo sviluppo delle interpellanze - Replica
Art. 47 - Dall' interpellanza alla mozione

CAPO VII° - MOZIONI
Art. 48 - Le mozioni
Art. 49 - Iscrizione della mozione all' ordine del giorno
Art. 50 - Discussione della mozione
Art. 51 - Votazione delle mozioni

CAPO VIII° - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 52 - Ricorso all' analogia


TITOLO I° ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

CAPO I° DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento detta norme di disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale, in attuazione dei principi contenuti nella Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni e nello Statuto Comunale agli artt. 8 e seguenti.

Art. 2 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, composto dal Sindaco e dai Consiglieri, presieduto da un suo Presidente, quale Organo elettivo e rappresentativo della comunità civica, adotta gli indirizzi di governo e controlla la gestione della "res publica", ispirandosi a criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità.

Art. 3 - Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta successiva alle Elezioni, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco neo-eletto, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti, a norma degli artt.14, 15 , 16 e 17 T.U. 570/60 e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste.

2. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili ai sensi del T.U. suddetto.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni o delle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni degli artt. 6 e 7 L.154/81.

4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga di dover acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame viene rinviato alla seduta successiva, che si considera la prosecuzione.

5. Alla prima seduta i Consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare che tratta della loro convalida.

Art. 4 - Il Presidente

1. Ai sensi dell'Art.10 dello Statuto ,il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente, eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto subito dopo la convalida degli eletti.

2. Il Presidente esercita i poteri diretti ad assicurare l'ordine delle sedute, l'osservanza delle leggi, dello Statuto, dei Regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

3. Egli:

a) rappresenta il Consiglio. Nell'ordine delle precedenze nelle manifestazioni pubbliche il Presidente segue immediatamente il Sindaco e precede gli Assessori e gli altri Consiglieri;
b) convoca il Consiglio Comunale anche su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, iscrivendo all' o .d. g. della seduta le proposte del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri;
c) definisce d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, il programma calendario dei lavori;
d) attiva e coordina i lavori delle Commissioni Consiliari;
e) attiva e coordina i lavori delle Consulte e di ogni altro organismo di partecipazione;
f) in seduta :

· dichiara aperta la seduta, previo appello nominale fatto dal Segretario e con la constatazione del numero legale (quorum strutturale : metà dei consiglieri assegnati);
· sceglie gli scrutatori , per chiamata (di solito uno dei tre è riservato alla minoranza);
· concede la facoltà di parlare secondo l'ordine di richiesta;
· dirige e modera la discussione richiamando, ove necessario, l'attenzione dei Consiglieri all' o. d. g.;
· vieta interventi con relazioni formulate in modo scorretto ed estraneo rispetto all'argomento in discussione ed alle attribuzioni del Consiglio;
· richiama all'ordine i Consiglieri che non ottemperino ai suoi moniti fino alla possibile decisione di togliere loro la parola;
· mette ai voti le proposte secondo l'ordine di presentazione; ·proclama il risultato del voto con l'assistenza degli scrutatori;
· dispone, in caso di tumulti e tafferugli, della Forza Pubblica;
· allo stesso scopo di un ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio, dispone, ove necessario, lo sgombero dell'aula da parte del pubblico. Ove possibile si limiterà, sempre con l'ausilio della Forza Pubblica, ad espellere dalla sala coloro che sono causa di disordine;
· in casi estremi di minacce-percosse, può ordinare anche il fermo di detti facinorosi;
· dichiara chiusa e sciolta l'adunanza.


Art. 5 Decadenza dei Consiglieri

1. Quando un Consigliere si astiene dal partecipare ai lavori del Consiglio per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, il Presidente gli muove una contestazione.

2. Trascorsi quindici giorni dalla contestazione senza che al Presidente sia pervenuta alcuna comunicazione da parte del Consigliere contestato, il Consiglio ne giudica definitivamente il comportamento: la deliberazione con la quale viene pronunciata la decadenza del Consigliere viene approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Nella stessa seduta si procede alla surrogazione del Consigliere decaduto con altro che, se presente in aula, è subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.

4. Le presenze e le assenze dei consiglieri comunali alle sedute nonché la partecipazione ai voti delle deliberazioni, vengono rese pubbliche semestralmente attraverso affissione all'Albo Pretorio e tramite il Notiziario Comunale.

Art. 6 - Proposte dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può presentare proposte di deliberazione al Consiglio: la proposta viene esaminata dal Presidente che, verificata l'esistenza dei requisiti formali ed acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile e alla legittimità, la iscrive all'ordine del giorno, anche quando la proposta dovesse comportare una variazione di bilancio.

2. Il Presidente può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte di iniziativa dei Consiglieri sconvenienti nella forma o contrarie alle leggi o estranee alla competenza del Consiglio, motivandone il rifiuto per iscritto, dopo aver acquisito in forma scritta il parere del Segretario Comunale. Il proponente può allora appellarsi al Consiglio che decide per alzata di mano se la proposta possa essere iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva. Può rifiutare altresì, per rispondere ai criteri di economicità dei lavori previsti dall'
Art.2, l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e mozioni già discusse e votate in precedenti consigli meno di un anno prima, qualora non siano intervenuti sostanziali elementi di novità.

3. In caso di presentazione di interrogazioni e mozioni su analogo argomento, iscrive all' o.d.g. solo la mozione, in quanto permette il pronunciamento di tutti i consiglieri.
 
Art. 7 - Diritto di accesso

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso agli atti in possesso di tutti gli uffici comunali e degli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, come previsto dall'Art.53 della Legge 241/90 nonché dal Regolamento sull'Accesso, con le limitazioni previste in queste norme.

Art. 8 - Deposito degli atti per la consultazione

1. Gli atti ed i documenti relativi ad argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso appositi uffici della Segreteria Comunale, a disposizione dei Consiglieri, almeno cinque giorni prima della seduta e due giorni prima in caso di convocazione d'urgenza.

Art. 9 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. 2. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta solo nei casi in cui le questioni da trattare riguardino le qualità delle persone. 3. Della avvenuta discussione in seduta segreta non si dà conto nel processo verbale il quale deve contenere solo i nomi dei Consiglieri che hanno partecipato alla seduta, l'oggetto, la motivazione e la decisione adottata.


CAPO II ° - AGGREGAZIONI

Art. 10 - Gruppi Consiliari

1. Consiglieri eletti nella stessa lista possono riunirsi e costituire un Gruppo Consiliare.

2. Per costituire un Gruppo Consiliare è sufficiente anche un solo Consigliere.

3. La comunicazione dell'avvenuta adesione al Gruppo deve essere data per iscritto al Presidente del Consiglio entro cinque giorni dalla prima seduta consiliare.

4. I Consiglieri che non abbiano reso la dichiarazione di cui al comma 3 o non appartengono ad alcun Gruppo, formano il Gruppo Misto.

5. Ciascun Gruppo entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio provvede alla sua costituzione con la elezione del suo Capogruppo. E' data facoltà a ciascun Gruppo di prevedere altresì la figura del Vice Capogruppo. Della costituzione e della avvenuta elezione del Capogruppo , viene data immediata comunicazione al Presidente.

6. La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso del mandato amministrativo deve essere subito comunicata al Presidente.

7. Il Consigliere che nel corso del mandato amministrativo intende passare ad un gruppo consiliare diverso, deve darne immediata comunicazione al Presidente.

Art. 11 - Dotazione di locali

1. Ai Gruppi Consiliari, costituiti secondo le norme che precedono, sono assegnate due sedi debitamente attrezzate, una per i gruppi di minoranza ed una per i gruppi di maggioranza.
 
Art. 12 - Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio stabilisce, con propria deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella di comunicazione della composizione della Giunta Comunale, il numero, la composizione e le competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti, in conformità ai criteri di proporzionalità previsti dalla Legge 142/90. A tale organo compete l'espressione di parere su ogni proposta di deliberazione consiliare, con riferimento alle materie di competenza.

2. Apposito Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni.
 
Art. 13 - Conferenza dei Capigruppo

1. Viene così denominata la Commissione Consiliare Permanente costituita da tutti i Capigruppo presenti in Consiglio, con la funzione di organizzare, programmare e disciplinare i lavori del Consiglio Comunale. 2. La Conferenza dei Capigruppo entra in funzione appena avvenuta la comunicazione al Consiglio, prevista nella seduta di insediamento ed è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.
CAPO III ° - SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 14 - Avviso di convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente , che ne dirige i lavori : egli determina il giorno e l'ora di inizio e termine della seduta.

2. Il Presidente convoca il Consiglio oltre che nei casi stabiliti dalla legge, anche quando il Sindaco o un quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta o nel caso del diritto di iniziativa come previsto nell'Art. 39 Statuto.

3. La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, notificati a domicilio almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta, contenenti anche gli argomenti posti all'ordine del giorno e con copia della proposta di deliberazione; in caso di convocazioni d'urgenza il termine è ridotto a 48 ore e la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma.

4. Nell' o.d.g. della seduta del Consiglio sono indicate di norma prima le proposte della Giunta, poi quelle dei Consiglieri, comprese le mozioni.

5. Le proposte non trattate vengono mantenute e sono iscritte nell' o.d.g. della seduta successiva non urgente , prima delle nuove proposte, che non abbiano carattere d' urgenza con scadenze prefissate.

Art. 15 - Avviso alla cittadinanza

1. Nei giorni immediatamente precedenti viene affisso un manifesto che avvisa la popolazione della indetta convocazione del Consiglio Comunale, con l'indicazione del giorno e dell'ora e contemporaneamente ne vengono informati anche i " media " ai quali viene inviato il relativo o.d.g.

2. Prima dell'ora indicata per l'inizio della seduta e per tutta la durata della stessa, vengono esposte sul balcone della residenza Comunale, la bandiera nazionale e la bandiera del Comune.

3. Nell'ora indicata per l'inizio dei lavori del Consiglio, i rintocchi del "Campanone " annunziano l'inizio della seduta.

Art. 16 - Apertura della seduta

1. Il Presidente, all'ora indicata nell'avviso di convocazione, dispone l'appello nominale per accertare la validità della seduta.

2. Nel caso di mancanza del numero legale, il Presidente può disporre altri appelli.

3. Trascorsi sessanta minuti dal primo appello senza che si sia raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta: se si tratta di sessione ordinaria, il Consiglio si intende riconvocato per il giorno successivo non festivo, alla stessa ora e con il medesimo o. d. g.; se si tratta invece di sessione straordinaria e la data per la seconda convocazione non è indicata nel primo avviso, il Presidente ne fisserà la data.

4. Durante la seduta il Presidente è tenuto alla verifica del numero legale anche nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due Consiglieri ed il Consiglio stia per passare ad una votazione.

5. Se dalla verifica risulta che il numero dei presenti si è ridotto a meno di quanto necessario per la validità della seduta in base alle disposizioni di legge e dello Statuto, il Presidente sospende temporaneamente la trattazione e dopo quindici minuti procede ad ulteriore appello e se anche in esso il numero dei presenti è inferiore, dichiara deserta la seduta per le questioni ancora da trattare.

Art. 17 - Nomina degli scrutatori

1. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente nomina tre Consiglieri a fungere da scrutatori durante le votazioni, di cui almeno uno di minoranza.

Art. 18 - Approvazione del verbale

1. Dopo la nomina degli scrutatori, il Presidente mette ai voti l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, visionato da ciascun consigliere.

2. Sul processo verbale è concessa la parola solo per rettifiche, chiarimenti o fatto personale, intendendosi per esso l'attribuzione di opinioni diverse da quelle realmente espresse.

3. Se nessun consigliere muove osservazioni, il processo verbale viene approvato per alzata di mano: eventuali rettifiche vengono approvate allo stesso modo ed incluse nel verbale con postille, alla stregua degli atti notarili.

Art. 19 - Processo verbale

1. I processi verbali sono redatti dal Segretario Comunale, coadiuvato da personale di sua fiducia e oltre all'indicazione dei consiglieri presenti e degli assenti, debbono contenere il resoconto fedele della discussione, il nome di coloro che vi hanno preso parte, gli ordini del giorno presentati , il numero dei voti a favore e contro ogni proposta , il nome dei consiglieri astenuti o contrari, il nome dei consiglieri chiamati per appello nominale e la loro risposta, le parti della seduta pubbliche e quelle segrete e la forma seguita in ogni votazione.

2. I verbali sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.

Art. 20 - Prosecuzione delle sedute

1. Ogni seduta prosegue di norma fino all'esaurimento dell' o.d.g., salvo che il Consiglio non deliberi di rinviare la prosecuzione della seduta ad altro giorno; in tal caso il Presidente è tenuto a diramare un nuovo avviso di convocazione per gli assenti.

2. Qualora il numero e l'importanza degli argomenti iscritti all' o.d.g. facciano prevedere non sufficiente una sola seduta, il Presidente può indicare nello stesso avviso di convocazione l'ora ed il giorno di successive sedute, che non si intendono di seconda convocazione.

Art. 21 - Consiglieri astenuti ed assenti

1. I Consiglieri che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario per la validità della seduta.

2. Per ogni seduta, valida o deserta, è tenuta nota dei consiglieri assenti, con eventuali loro giustificazioni.

3. Quando il Consiglio delibera su questioni nelle quali abbiano interesse i consiglieri stessi o il coniuge o loro parenti o affini fino al quarto grado, i Consiglieri debbono allontanarsi dall'aula.

Art. 22 - Comunicazioni, celebrazioni e commemorazioni

1. Il Presidente può svolgere comunicazioni, celebrazioni e commemorazioni.

2. I Consiglieri che intendano farlo a loro volta, debbono informare il Presidente dell'oggetto del loro intervento e, dopo averne avuta autorizzazione, possono parlare.

3. Per ogni intervento è concesso un tempo massimo di dieci minuti.

4. Il Presidente può togliere la parola al Consigliere che trattasse argomenti estranei alla annunciata comunicazione, celebrazione o commemorazione.

Art. 23 - Ordine dei lavori

1. La trattazione dell'ordine del giorno segue secondo il numero d'iscrizione dei vari argomenti.

2. Hanno la precedenza d'iscrizione le interrogazioni e le interpellanze, che verranno trattate durante la prima ora dei lavori in via del tutto eccezionale; il Presidente ha facoltà di derogare i tempi delle interrogazioni e interpellanze; seguono le ratifiche delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta, quindi le proposte della Giunta e quelle dei Consiglieri. In ultimo vengono iscritti gli argomenti da discutere in seduta segreta.

3. Per ciascun oggetto iscritto all' o.d.g. deve essere indicato il relatore.

4. Su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, l'assemblea può decidere l'inversione degli argomenti iscritti all' o.d.g., dopo aver sentito un oratore a favore ed uno contro, per non più di cinque minuti ognuno.

5. Di norma solo tre di tutte le mozioni iscritte all' o. d. g. sono discusse in ciascuna seduta. Il numero delle mozioni discusse può essere ampliato in caso di maggiore disponibilità di tempo su proposta del Presidente.

Art. 24 - Discussione

1. Su ogni argomento iscritto all' o. d. g. si svolge prima una relazione a cura del Presidente o di un suo delegato, una discussione generale e poi quella sulle singole parti della proposta e sugli eventuali emendamenti.

Art. 25 - Iscrizione a parlare

1. I Consiglieri che intendono parlare debbono iscriversi al banco della Presidenza. I Consiglieri hanno la parola nell'ordine d'iscrizione, ma è consentito lo scambio di turno tra due consiglieri.

2. Se un consigliere chiamato dal Presidente non risulta presente, il suo intervento si intende iscritto come ultimo.

3. I consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendosi all'intero Consiglio; non sono ammesse discussioni a dialogo. L'oratore può esternare il proprio pensiero nel modo più ampio, senza però eccedere o divagare trattando questioni estranee all'argomento in discussione e perdersi in lungaggini e ripetizioni inopportune.

4. La durata di ogni intervento nella discussione sulle linee generali non può superare i quindici minuti. Per argomenti quali lo Statuto, i Regolamenti, il Piano Regolatore ed atti annessi ,il Bilancio e la Pianta Organica si può derogare a tale limite. Per altre questioni comunemente riconosciute di rilevante importanza, sarà la Conferenza dei Capigruppo a concordare i tempi di intervento. Nel caso in cui la Conferenza dei Capigruppo non raggiunga l'accordo unanime, sarà il Consiglio ad esprimersi in merito.

Art. 26 - Richiami all'oratore

1. Solo il Presidente può interrompere l'oratore e può farlo per richiamarlo all'osservanza dello Statuto, del regolamento, al tema della discussione o alla necessità di concludere.

2. Dopo il richiamo inutilmente espresso, il Presidente può togliere la parola all'oratore: questi può appellarsi al Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 27 - Mozioni d'ordine, questioni sospensive e questioni pregiudiziali

1. I Consiglieri che chiedono la parola per "mozione d'ordine" o per porre la "questione sospensiva" o la "questione pregiudiziale" , hanno la precedenza sugli oratori iscritti.

2. Per mozione d'ordine s'intende richiamo allo Statuto, al Regolamento o alla legge o all'ordine del giorno.

3. E' questione sospensiva la proposta di sospendere la discussione o la deliberazione sull'argomento e di rinviarla ad altra seduta.

4. E' questione pregiudiziale la proposta di non discutere o non deliberare un oggetto all' o. d. g. o una parte di esso.

5. La questione sospensiva e la pregiudiziale debbono essere proposte prima che abbia inizio la discussione: il Presidente ha però facoltà di ammetterle anche nel corso di essa nel caso in cui la presentazione sia giustificata.

6. Nel caso in cui il Presidente non ammetta la mozione d'ordine, il proponente può appellarsi al Consiglio che decide per alzata di mano, senza discussione.

7. La questione sospensiva o pregiudiziale è posta ai voti dopo che hanno parlato un oratore a favore ed uno contro per non più di cinque minuti: il Consiglio decide per alzata di mano.

Art. 28 - Fatto personale

1. Nel corso della seduta un Consigliere può chiedere la parola al Presidente per "fatto personale", quando cioè è stato attaccato per la propria condotta o gli si sono attribuite opinioni diverse da quelle realmente espresse.

2. Se il Presidente riconosce l'effettiva sussistenza del fatto personale, concede la parola al Consigliere che ne ha fatto richiesta al termine della discussione che ha provocato il fatto.

3. Dopo l'intervento per fatto personale, il Consigliere che con le sue affermazioni vi ha dato origine può parlare solo per precisare o rettificare il significato delle sue parole e per non più di cinque minuti.

Art. 29 - Interventi per replica - dichiarazione di voto

1. Quando gli oratori iscritti a parlare hanno esaurito i loro interventi, la discussione sulle linee generali è chiusa: hanno diritto di replica-dichiarazione di voto solo il Presidente ed il relatore, nonché i Consiglieri per espressione di replica - dichiarazione di voto, o per fatto personale, o per mozione d'ordine o salvo che abbia preso la parola su questioni sospensive o pregiudiziali.


TITOLO II ° - PROCEDIMENTO PER L'ESAME E L' APPROVAZIONE DEGLI ATTI


CAPO IV ° - DISCUSSIONE

Art.30 - Presentazione di emendamenti e sub emendamenti

1. Chiusa la discussione sulle linee generali, si inizia l'esame delle singole parti del provvedimento e degli eventuali emendamenti e sub emendamenti. Ogni intervento non può durare più di cinque minuti per ogni emendamento.

2. Ogni consigliere può presentare emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno.

3. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono presentati per iscritto prima che la discussione sulle linee generali del provvedimento principale sia dichiarata chiusa e debbono essere formulati in modo da garantire l'unità logica del provvedimento.

4. Emendamenti ad emendamenti possono essere presentati prima della votazione sull'emendamento principale.

5. Il Presidente può accorpare più emendamenti quando questi hanno contenuto similare.

Art. 31 - Esame degli emendamenti

1. L'esame dell'emendamento inizia con la sua illustrazione da parte dell'oratore. Segue la discussione: il presentatore può riprendere la parola nel caso in cui venga presentato un emendamento al suo emendamento.

2. Ogni consigliere può chiedere che sia dichiarata chiusa la discussione sugli emendamenti o sub emendamenti; l'Assemblea decide per alzata di mano, sentito un oratore a favore ed uno contro, ai quali è data facoltà di parlare per non oltre dieci minuti.

3. Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione l'emendamento o il sub emendamento.

Art. 32 - Votazione degli emendamenti

1. Nel caso in cui siano stati presentati più emendamenti alla stesso testo, si vota iniziando dagli emendamenti interamente soppressivi, si passa a quelli parzialmente soppressivi, poi a quelli modificativi ed infine a quelli aggiuntivi.

2. Il sub emendamento è votato prima dell'emendamento principale.

Art. 33 - Votazione per parti separate

1. Può essere richiesta la votazione per parti separate quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o possa essere distinto in più parti aventi ognuna un significato logico e valore normativo.

Art. 34 - Ordini del giorno

1. Nel corso della discussione possono essere presentati e svolti ordini del giorno che si riferiscano alla proposta principale e fissino direttive alla Giunta nell'attuazione della deliberazione. Essi sono messi in votazione prima della votazione finale della proposta.

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti già respinti.

Art. 35 - Correzione di forma e coordinamento. Rinvio della votazione finale

1. Prima della votazione finale di una proposta è possibile richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma o le modificazioni di coordinamento che paiono opportune, nonché sulle parti della proposta in contrasto fra loro o incoerenti rispetto allo scopo principale dell'atto. L'assemblea vota le proposte conseguenti oppure decide di rinviare la votazione finale ad una seduta successiva, incaricando la Giunta di presentare le proposte di modificazione.

2. Sulla proposta eventualmente emendata e nel suo testo definitivo, sono nuovamente acquisiti i pareri di cui all'Art.53 L.142/90.

Art. 36 - Maggioranza necessaria per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate a maggioranza dei votanti, salvo che lo Statuto, la legge o i Regolamenti richiedano una maggioranza qualificata.

Art. 37 - La votazione

1. Il Consiglio vota per alzata di mano a meno che non sia richiesta la votazione per appello nominale, previa verifica che il numero dei consiglieri sia tale da rendere legale l'adunanza.

2. Il voto sulle persone si esprime a scrutinio segreto.

3. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa viene richiesta da un Consigliere subito dopo la proclamazione del risultato.

4. Dopo che il Presidente ha indetto la votazione, i Consiglieri momentaneamente assenti possono rientrare in aula solo dopo il termine della votazione. E' considerato presente il Consigliere che si trova fisicamente all'interno dell'emiciclo.

Art. 38 - Votazione per appello nominale

1. Si procede a votazione per appello nominale quando sia prevista dalla legge o dallo Statuto o ne venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.

2. Ogni consigliere chiamato risponde SI o NO a seconda che sia favorevole o meno alla proposta messa ai voti, oppure si astiene.

3. Il Segretario, su invito del Presidente, chiama i nomi dei Consiglieri e ne registra i voti.

Art. 39 - Votazione a scrutinio segreto

1. In essa i voti vengono espressi deponendo la scheda in un'urna.

2. La votazione a scrutinio segreto è valida se al momento del suo inizio il numero dei consiglieri era tale da rendere legale l'adunanza, compresi quelli che non hanno preso parte alla votazione.

3. Le schede bianche e le schede nulle vengono computate nel numero dei votanti: gli astenuti vengono computati tra i presenti ma non tra i votanti.

4. Quando si vota per effettuare delle nomine, ogni consigliere può indicare nella scheda tanti nomi quanti ne sono previsti dalle leggi o dai regolamenti. Sono valide anche le schede che recano un numero inferiore di nomi; quelle che contengono un numero superiore sono valide solo per i primi nomi, fino al raggiungimento del numero massimo consentito.

5. Nella votazione per nomine vengono eletti i candidati che al primo scrutinio ricevono il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

6. L'esito della votazione viene proclamato dal Presidente.


TITOLO III° - PROCEDURE DI INDIRIZZO E CONTROLLO


CAPO V ° - INTERROGAZIONI

Art. 40 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda indirizzata al Presidente e rivolta al Sindaco per sapere se un fatto sia vero, se ne abbia avuto notizia o se sia esatta, se intenda adottare delle risoluzioni su questioni determinate o, in ogni caso, per sollecitare informazioni o spiegazioni.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto da uno o più consiglieri e vengono discusse durante la prima ora del Consiglio Comunale, insieme alle interpellanze.

3. L'ufficio di Presidenza comunicherà di volta in volta ai Capigruppo e comunque non oltre 3 giorni dalla presentazione, copia di tutte le interrogazioni pervenute.

Art. 41 - Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale

1. Le interrogazioni sono iscritte all' o. d. g. della seduta, purché presentate almeno 8 giorni prima della data fissata per il Consiglio Comunale. Il Sindaco o l'assessore delegato debbono rispondere nella prima seduta utile.

2. All'inizio della seduta, il Sindaco o un suo delegato risponde alle interrogazioni poste all'ordine del giorno della seduta, secondo l'ordine d'iscrizione.

3. Se l'interrogante o gli interroganti sono assenti, l'interrogazione viene rinviata alla seduta successiva e, in caso di ulteriore assenza, si intende definitivamente ritirata.

Art. 42 - Replica dell'interrogante

1. L'interrogante o uno dei firmatari l'interrogazione possono replicare al Sindaco o all'Assessore delegato per dichiarare se siano o meno soddisfatti.

2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

Art. 43 - Interrogazioni a risposta scritta

1. Sono consentite interrogazioni per le quali il Consigliere richieda una risposta scritta che dovrà essere fornita entro 30 giorni.

2. La richiesta di risposta scritta esclude quella orale.


CAPO VI ° - INTERPELLANZE

Art. 44 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta o di quella della Giunta in merito a determinati problemi.

2. Il Consigliere che intende rivolgere un'interpellanza, la indirizza al Presidente del Consiglio che la inserisce nell' o. d. g. della prima seduta utile.

Art. 45 - Svolgimento delle interpellanze

1. Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della seduta purché presentate almeno 8 giorni prima della data fissata per il Consiglio Comunale. Il Sindaco o l'Assessore delegato debbono rispondere nella prima seduta utile.

2. All'inizio di ogni seduta, il Presidente dà lettura delle interpellanze poste all'o.d.g., seguendo l'ordine d'iscrizione.

3. Se l'interpellante è assente, l'interpellanza viene rinviata alla seduta successiva e, in caso di ulteriore assenza, si intende definitivamente ritirata.

Art. 46 - Tempi per lo svolgimento delle interpellanze - Replica

1. L'oratore, nell'illustrare la sua interpellanza, non può superare i cinque minuti.

2. Dopo le spiegazioni fornite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o meno e per quale ragione. In questo caso gli è concesso un tempo massimo di tre minuti.

Art. 47 - Dall'interpellanza alla mozione

1. Se l'interpellante non si ritiene soddisfatto delle motivazioni fornitegli dal Sindaco o dall'Assessore delegato e intende promuovere una discussione, può trasformare l'interpellanza in mozione, la quale viene iscritta all' o.d.g. della seduta successiva
 
CAPO VII ° - MOZIONI


Art. 48 - Le mozioni

1. La mozione consiste in una proposta o in un giudizio che il Consiglio intende promuovere sulla condotta del Sindaco o del Presidente o della Giunta o per stabilire criteri o indirizzi in ordine a determinati provvedimenti.

Art. 49 - Iscrizione della mozione all'ordine del giorno

1. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio purché presentate almeno otto giorni prima della data fissata per il Consiglio Comunale.

Art. 50 - Discussione della mozione

1. La discussione della mozione si apre con la sua illustrazione da parte di uno dei proponenti.

2. Le mozioni relative a fatti o questioni identici o strettamente collegati possono formare oggetto di una unica discussione.

3. Il proponente o i proponenti di una mozione hanno diritto di replica.

4. L'illustrazione della mozione non deve superare i quindici minuti; la replica - dichiarazione di voto non può superare i cinque minuti.

Art. 51 - Votazione delle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti: essi debbono essere illustrati, discussi e votati separatamente.

2. Le mozioni vengono messe ai voti nel loro complesso, a meno che vi sia richiesta di votazione per parti separate e distinte. In questo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. Il proponente ha diritto di chiedere che, successivamente, venga messa in votazione la propria mozione nel testo originario.


CAPO VIII ° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 - Ricorso all'analogia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, il Presidente può decidere facendo ricorso all'analogia. 2. Sulla decisione del Presidente è possibile appellarsi al Consiglio che decide per alzata di mano, sentito un oratore a favore ed uno contro, nel termine massimo di tre minuti.
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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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