Regolamento sui criteri applicatividell'indicatore della situazione econimica equivalente (I.S.E.E.)

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 106 del 12.09.2006 (57 KB)

REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVIDELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONIMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Articolo 1
Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.), in relazione alle esenzioni ed agevolazioni per le rette/contribuzioni dei servizi di cui al successivo art. 2.
Si fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

Articolo 2
Ambito di applicazione


1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano per le concessioni di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici ai residenti che fruiscono dei servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi erogati dal Comune di Fabriano.
2. In sede di prima applicazione vengono individuati i seguenti servizi:
a) Asili nido e Centri per l'Infanzia con pasto e sonno;
b) Servizio di Assistenza Domiciliare (Sad);
c) Soggiorni Estivi per Anziani;
d) Centro Estivo e Sezione Estiva di scuola materna;
e) Servizio mensa scolastica;
f) Assegno di cura;
g) Servizi esistenti o di nuova istituzione previsti con leggi statali o regionali per l'accesso ai quali la determinazione dell'Isee costituisce requisito essenziale;
h) Ulteriori tipologie di servizi che potranno essere individuate successivamente con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il riferimento di calcolo per la quantificazione delle agevolazioni è stabilito annualmente dalla Giunta comunale ed è definito in misura proporzionale alla situazione economica di ogni famiglia in relazione al valore ISEE della stessa.

Articolo 3
Situazione economica


La situazione economica dei richiedenti e' valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e
composizione del nucleo familiare cosi' come definiti e con le modalità di calcolo di cui al decreto legislativo 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e loro integrazioni e modificazioni.
E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione. In tal caso la retta verrà corrisposta nella misura massima.

Articolo 4
Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento. Nuclei familiari estratti.


La valutazione della situazione economica viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 109/98, nonche' agli ulteriori criteri aggiuntivi indicati dal D.P.C.M. n. 221/99 e loro integrazioni e modificazioni.
Pertanto la determinazione del nucleo familiare per l'applicazione dell'ISEE è effettuata tenendo conto dei componenti la famiglia anagrafica e dei soggetti considerati a carico IRPEF.
Per i servizi territoriali rivolti agli anziani in applicazione dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche, il nucleo familiare di riferimento è estratto dal nucleo familiare di base stabilito dalla legge, ed è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

Articolo 5
Modalità di presentazione della domanda


Il richiedente le agevolazioni tariffarie presenta domanda al servizio competente, corredata dall'attestazione ISEE di cui al modello tipo previsto dal DPCM del 18/5/2001 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le indicazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel
rispetto delle disposizioni di cui al D. L.gs 196/2003.
La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune.


Articolo 6
Assistenza alla compilazione


Per l'assistenza alla compilazione della dichiarazioni per l'ISEE gli interessati si avvalgono dei CAF o di altri soggetti pubblici e privati.
L'amministrazione comunale può a tal fine formalizzare eventuali rapporti convenzionali con i suddetti soggetti.
L'amministrazione comunale predispone le idonee comunicazioni ed informazioni nella fase di prima applicazione dell'ISEE.


Articolo 7
Attestazione I.S.E.E.


L'attestazione ISEE ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata presentata al Comune.
Durante il periodo di validità dell'attestazione ISEE, è altresì lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova attestazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE.
La decorrenza degli effetti delle variazioni e delle nuove dichiarazioni qualora non disciplinata nei singoli regolamenti, avrà vigenza a partire dal mese successivo alla data di presentazione della nuova dichiarazione.
E' obbligo comunque del richiedente comunicare tempestivamente ogni evento che determini la variazione del proprio nucleo familiare e/o della propria situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata che comporti un mutamento della propria posizione rispetto alle prestazioni e/o ai servizi agevolati.

Articolo 8
Controlli


L'Amministrazione comunale adotta linee guida e misure organizzative per favorire l'effettuazione dei controlli. Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli.
I controlli possono essere effettuati anche tramite scambio di dati con altre pubbliche amministrazioni.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente servizio del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

Articolo 9
Modalità applicativa


Le soglie I.S.E.E., sotto le quali sono concesse esenzioni e agevolazioni tariffarie, sono determinate annualmente dalla giunta in fase di determinazione delle tariffe del servizio.

Articolo 10
Norme finali e transitorie

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D. L.gs n. 109/98 e come modificato dal D.L.gs n.130/2000 e ai decreti Presidenziali e Ministeriali applicativi.
Tutte le disposizioni integrative e attuative emanate dallo Stato o dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso ai servizi e alle prestazioni agevolate.
In tal caso, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopra ordinata.
L'entrata in vigore del presente regolamento ai fini dell'applicazione dell'esenzione ed agevolazioni tariffarie per le rette per i servizi di cui all'art. 2 è disciplinata dalla delibera di Giunta comunale relativa alla determinazione delle tariffe per l'anno 2006.

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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