
La comunicazione istituzionale durante le consultazioni elettorali
Il periodo antecedente alle consultazioni elettorali, a partire dalla pubblicazione in G.U. del D.P.R. di indizione dei comizi elettorali, è caratterizzato dal divieto di comunicazione istituzionale (in via colloquiale, detto anche “silenzio elettorale”).
Sul tema, l’art. 9 c.1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
Pertanto tutte le pubbliche amministrazioni, nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto, non possono svolgere attività di comunicazione istituzionale (legge 22 febbraio 2000, n. 28). Il divieto riguarda anche la comunicazione effettuata mediante l’utilizzo dei siti web e degli account istituzionali dei social media. Fanno eccezione al divieto le attività di comunicazione “effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
L’obiettivo è quello di evitare che l’attività di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni si intrecci con l’attività di propaganda elettorale e che gli eletti uscenti possano utilizzare una posizione di vantaggio istituzionale, derivante dal loro ruolo di amministratori in carica, anche nel rispetto del principio, dettato dall’articolo 97 della Costituzione, dell’imparzialità dell’azione dei pubblici uffici.
Normativa
Legge 22 febbraio 2000, n. 28 Artt. 8-11-septies. Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica.
Per maggiori informazioni
Si rimanda alle FAQ pubblicate sul sito dell’AGCOM.