Preavvisi o verbali di contravvenzione al Codice delle Strada

Categori:Guida ai Servizi del Comune
Argoment: Polizia Municipale


Preavvisi o verbali di contravvenzione al Codice delle Strada


DESCRIZIONE


Il preavviso di   violazione alle norme del   Codice della Strada è il primo atto della Pubblica Amministrazione con il quale si dà notizia al cittadino ( assente al momento dell'accertamento)   di aver commesso una infrazione per la quale è applicabile una sanzione amministrativa.   Il preavviso di violazione contiene tutti gli elementi utili: data e ora, luogo, veicolo, norma violata e la sanzione con esclusione del proprietario e/o della persona che ha commesso il fatto.   Viene   normalmente posto sotto il tergicristallo anteriore del veicolo ed è provvisto di un modulo per poter effettuare il versamento su c/c postale già prestampato. 
 Il verbale di contestazione alle norme del Codice della Strada è:

  •  l'atto successivo al preavviso che non risulta pagato
  •  l'atto che va sempre redatto nel momento della constatazione di un illecito in presenza del trasgressore al quale viene immediatamente notificato, mediante la consegna   di una copia.  
 


COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO


1. Nel caso di preavviso

Il cittadino ( trasgressore) che ha ricevuto un PREAVVISO di violazione al Codice della Strada (foglio di colore VERDE trovato sotto il tergicristallo del proprio veicolo) può pagarlo, ENTRO 10 GIORNI, presso un qualsiasi Ufficio Postale mediante l'apposito modello di versamento di conto corrente. Sul bollettino dovranno essere obbligatoriamente indicati: 1. proprietario del veicolo; 2. numero e data dell'avviso; 3. targa del veicolo. Questi dati ci consentono di collegare il versamento al relativo preavviso.
Se non si provvede al pagamento di un preavviso entro 10 giorni, al proprietario del veicolo verrà notificato a casa, entro 150 giorni dalla data dell'accertamento il VERBALE: questo atto va a sostituire il preavviso, ne riporta i dati dell'infrazione commessa e prevede, oltre all'importo per l'infrazione stessa, le spese di notifica e di procedura (attualmente €.15,70).


2. Nel caso di verbale di contestazione

Il cittadino ( trasgressore) che ha ricevuto un VERBALE   DI   CONTESTAZIONE   direttamente dalle mani dell'agente accertatore o notificato a mezzo posta, è ammesso a pagare,   ENTRO   60 GIORNI dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, a mezzo di versamento in conto corrente postale indicato nel verbale.                                 
Sul bollettino dovranno essere obbligatoriamente indicati: 1. proprietario del veicolo; 2. numero e data del verbale; 3. targa del veicolo.

Qualora non sia avvenuto il   pagamento in misura ridotta   ( effettuato nel termine anzidetto   )   il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa e per le spese di procedimento.
Il verbale, per il quale non sia avvenuto   il pagamento e nei termini non sia stato proposto ricorso   verrà iscritto a ruolo ed il cittadino riceverà, entro cinque anni, una cartella esatto- riale aumentata degli interessi di mora.


RICORSO: A CHI E COSA FARE


Al preavviso:

  1. Avverso il preavviso ( essendo questo un atto incompleto perché privo dei dati del trasgressore e del responsabile in solido ) NON E' AMMESSO   RICORSO.
  2. Tuttavia ovi si ravvisino in detto atto, errori evidenti, tali da inficiare l'iter amministrativo, il contravventore in prima istanza può relazionarsi con l'agente verbalizzante e/o con il responsabile del Comando di Polizia Municipale.
  3. Il pagamento del preavviso pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso.
Al verbale:

Il trasgressore o gli altri soggetti interessati nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora NON sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono   proporre ricorso al verbale, contestandolo per motivi di forma o di sostanza: Si dovrà compilare un ricorso in carta libera, da far pervenire   al Prefetto di Ancona o, in alternativa, al Giudice di Pace di Fabriano: se si sceglie di ricorrere al Prefetto il ricorso va presentato o presso la Prefettura di Ancona (anche con raccomandata A/R) o a mano presso la sede del Comando Polizia Municipale; se si sceglie invece di ricorrere al Giudice di Pace, il ricorso va presentato presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace, in Viale Zonghi a Fabriano.
Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizio ne personale.

Nel caso di ricorso al   Prefetto, la Polizia Municipale che riceve il ricorso, redige le controdeduzioni ed è tenuta alla trasmissione degli atti. Il prefetto esaminati gli atti stessi, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro 90 giorni, ordinanza motivata di pagamento. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola integralmente al Comando accertatore, il quale ne da notizia al ricorrente.

In caso di ricorso al Giudice di Pace valgono le stesse modalità di cui sopra. Successivamente il giudice fissa l'udienza di comparizione alla quale sia l'opponente che l'autorità che ha emesso l'atto impugnato, possono partecipare personalmente ( non vie è l'obbligo di un procuratore).Nel corso del giudizio il giudice dispone i mezzi di prova che ritiene necessari e la citazione di testimoni.
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti alla discussione della causa e a precisare le conclusioni, procedendo subito dopo ad emettere sentenza mediante lettura del dispositivo  
La presentazione del ricorso, non interrompe i termini a meno che non venga espressamente richiesto il provvedimento di sospensione che il G.d. P. esaminate le motivazioni può concedere o negare
.
La sentenza è ricorribile presso il Tribunale di Ancona.




COSA FARE IN CASO SIANO STATE APPLICATE ANCHE SANZIONI ACCESSORIE


A volte a seguito della violazione di un articolo del Codice della Strada (C.d.S.) consegue, oltre al pagamento di una somma di denaro (sanzione principale), una sanzione accessoria.
Le principali sanzioni accessorie sono: Fermo amministrativo del veicolo (art. 241 C.d.S.), Rimozione o blocco del veicolo (art. 215), Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida (art. 216), Sospensione della carta di circolazione (art. 217), Sospensione della patente (art. 218), Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive (art. 212), Confisca amministrativa (art. 213).
Con lo stesso ricorso presentato per la sanzione principale (al Prefetto o al Giudice di Pace), si può ricorrere anche per le eventuali sanzioni accessorie applicate.


COSA FARE SE ARRIVA A CASA UNA CARTELLA ESATTORIALE


Da quando vi viene notificata la cartella, avete 60 giorni per pagare, utilizzando il modulo allegato.
Oltre la scadenza, la spesa sarà maggiore per gli interessi di mora.
Se la cartella fa riferimento ad una contravvenzione che avete già pagato e vi è stata inviata per errore, potete chiedere informazioni all' Ufficio Verbalizzazioni per quello che occorre fare.

Si può proporre ricorso a una cartella esattoriale nel caso in cui non sia mai stato notificato un sommario processo verbale che ne è alla base o per vizi propri dell'iscrizione a ruolo (nominativi sbagliati, altri dati inesatti).
Il ricorso va presentato entro 30 giorni al Giudice di Pace, utilizzando lo stesso modello previsto per il ricorso ordinario ad un verbale.

Per non effettuare il pagamento mentre il ricorso è all'esame del Giudice di pace è necessario che nel ricorso sia richiesta esplicitamente la sospensione del pagamento.


PER QUANTO TEMPO SI DEVONO CONSERVARE LE RICEVUTE DEI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE?


Le ricevute di ciò che si è pagato per una sanzione amministrativa (tutte, anche quelle dei pagamenti di cartelle esattoriali), devono essere conservate per almeno cinqueanni a riprova dell'avvenuto pagamento.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Codice della Strada, Titolo VI, artt. 194 e seguenti.
Decreto Legislativo n. 507/99 (ricorso in opposizione al Giudice di Pace)










DOVE RIVOLGERSIUFFICIO VERBALIZZAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE
IndirizzoP.za Papa Giovanni Paolo II, 4/a
telefono0732 - 21610
fax0732 - 21472
orariotutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (è consigliabile telefonare prima per accertarsi quando vi sia personale di servizio in tale ufficio)
E-mailQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

COMPETENZA


Ente/OrganizzazioneCOMUNE DI FABRIANO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Dirigente/ComandanteCataldo Strippoli
ResponsabileCap. Pizzi Giancarlo

aggiornamento a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fabriano


unesco fabriano 128px
Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
Back to top