Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) Anno 2007

Categoria: Guida ai servizi del Comune
Argomento:Casa e Urbanistica, Tasse e Tributi


Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)


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DESCRIZIONE


L'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) si applica sui fabbricati (case, negozi, capannoni industriali, autorimesse, uffici, magazzini) e sulle aree fabbricabili . Si applica anche in caso di godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto, uso o abitazione, di enfiteusi, di superficie, di locazione finanziaria e di concessione demaniale. La nuda proprietà non produce alcun obbligo ai fini dell'ICI.


CHI DEVE PAGARE


Sono soggetti passivi d'imposta sia le persone fisiche che le società, in base alle proprie quote di proprietà e quindi:

  • Proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili);
  • titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione (coniuge superstite, coniuge divorziato, socio di cooperativa sull'alloggio assegnato, assegnatario IACP con patto di futura vendita);
  • titolari di locazione finanziaria;
  • titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);
  • titolari del diritto di enfiteusi circa l'utilizzazione di un fondo agricolo;
  • titolari di concessione su aree demaniali.


ESENZIONI ED ESCLUSIONI


I  terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Fabriano sono esenti dall'I.C.I., in quanto ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell'art. 15 Legge 984/1977, così come individuati nella Delibera Comitato Interministeriale per la Politica Agricola ed Alimentare del 6.4.1983.     
2. Sono specificatamente esclusi dall'imposta, in via generale:
- gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili o fabbricati;          
- i terreni ricompresi nel Piano Regolatore Generale che non sono destinati ad aree edificabili .




Aliquote ICI 2007


Il Comune di Fabriano ha determinato per l'anno 2007, con Documento in formato Adobe Acrobatdelibera di Consiglio Comunale n. 58 del 02.04.2007 (44 KB), le seguenti aliquote I.C.I.:
 


NTIPOLOGIAALIQUOTA
1Unità immobiliari adibite ad "ABITAZIONE PRINCIPALE" (categoria catastale "A")DETRAZIONE € 103, 294,7 per mille
2Abitazioni (categoria catastale A), ubicate nel capoluogo, non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (dal 01.01.2005)9 per mille
3Abitazioni (categoria catastale A), ubicate nelle frazioni, non locate, senza utenze attivate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (dal 01.01.2005)9 per mille
4Abitazioni concesse in uso gratuito a figli, genitori e nipoti (entro il secondo grado), che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza4,7 per mille
5Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse unità immobiliari risultino non locate e non abitate4,7 per mille
6Pertinenze degli immobili su indicati ai nn. 1, 4 e 5, anche se distintamente iscritte in catasto, purché comprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/74,7 per mille
7Abitazioni locate con contratto redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431 del 98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/982 per mille
8Abitazioni locate con contratto di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/982 per mille
9Abitazioni locate con contratto di natura transitoria, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (art. 5, comma 1, L. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/982 per mille
10Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale a canone controllato (ai sensi dell'art.2, comma 3 e 4 della legge 431/98 e del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 5 marzo 1999), i cui contratti siano stipulati nell'ambito dell'accordo per il Comune di Fabriano tra UPPI e SUNIA - SICET - UNIAT, depositato presso il Comune di Fabriano il 17.2.2000, prot. n. 6279 del 17.2.20002 per mille
11Pertinenze degli immobili su indicati dal n. 7 al n. 10, anche se distintamente iscritte in catasto, purché comprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/72 per mille
12Abitazioni ubicate nelle frazioni, non locate e con le seguenti caratteristiche: - iscrizione in categoria catastale A/4 ed A/5 con rendita non superiore ad € 550,00 (esclusa la rivalutazione del 5%); - immobili tenuti a disposizione come seconda abitazione in aggiunta all'abitazione principale ed utilizzati in modo saltuario purché arredati e con utenze attivate. L'aliquota si applica per una sola seconda abitazione avente tutte le caratteristiche sopra citate ed esclusivamente a favore dei soggetti residenti nel Comune di Fabriano5,8 per mille
13Pertinenze degli immobili indicati al n. 12, anche se distintamente iscritte in catasto, purché comprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/77 per mille
14Abitazioni ubicate nelle frazioni, che siano tenute a disposizione ed utilizzate in modo saltuario, purché arredate e con utenze attivate7 per mille
15Aree edificabili7 per mille
16Tutte le altre fattispecie che non rientrano nei punti sopra indicati 7 per mille

AUTOCERTIFICAZIONI 2007


Entro la scadenza per la presentazione della Dichiarazione ICI  ( 30 giugno 2008, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi) , pena la mancata applicazione dell'aliquota agevolata e/o della maggiore detrazione , è obbligatorio:

A) PRESENTARE autocertificazione , secondo modelli predisposti dal Comune, per l'applicazione delle aliquote dal n. 4 al n. 14, nonché per usufruire delle detrazioni per casi particolari
B) DENUNCIARE, il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle aliquote agevolate e/o della maggiore detrazione, indicando la relativa decorrenza


DETRAZIONE PER CASI PARTICOLARI


L'importo della detrazione per l'abitazione principale è elevato a € 206,58 a  favore di contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:
1) Siano titolari della sola abitazione principale più relative pertinenze;
2) Abbiano un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 2006 non superiore a:
        A) € 6.713,94 se riferito a nuclei familiari composti da una sola persona 
        B) € 13.427,88 più € 774,69 per ogni figlio a carico, se riferito a nuclei familiari composti dai coniugi più figli a carico
3) L'immobile dichiarato sia classificato nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, con una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 516,46, comprendendo in detto importo    anche la rendita delle pertinenze
4) Siano titolari, se persona che vive da sola, di almeno il 50% della proprietà o del diritto di godimento dell'abitazione e delle pertinenze
5) Siano titolari, se coniugati, del 100% della proprietà o del diritto di godimento dell'abitazione e delle pertinenze

L'importo della detrazione per l'abitazione principale è elevato ad € 150,00  a  favore di contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:
1) Appartenenza ad una delle seguenti categorie:
      A)disoccupato nell'anno 2006 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;
      B)lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nell'anno 2006 per almeno sei mesi;
      C) lavoratore con contratto di lavoro interinale o part-time;
      D) lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
2) Reddito dell'intero nucleo familiare relativo all'anno 2006 non superiore a € 10.850,00 più € 827,00 per ogni persona a carico
3) Non possedere unità immobiliari, accatastate o da accatastare, nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9
4) Non essere titolari di alcun diritto reale su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale con esclusione delle pertinenze dell'abitazione principale (questo requisito riguarda sia il richiedente sia gli altri componenti il nucleo familiare) e/o di eventuali quote condominiali


RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI


L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inabitabilità o inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
La dichiarazione sostitutiva attestante la   sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità, deve essere presentata dal proprietario dell'immobile, in allegato alla dichiarazione I.C.I..
La mancata presentazione o della predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 o della dichiarazione I.C.I. o di entrambe comporta la decadenza dal beneficio della riduzione del 50%. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica a decorrere dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della dichiarazione sostitutiva.
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
La riduzione  non può essere applicata ad immobili su cui sono in corso interventi di manutenzione  ordinaria o straordinaria.
Non possono mai dar luogo a riduzione le opere edilizie annoverate nelle lettere   C (interventi di restauro e di risanamento conservativo),D (interventi di ristrutturazione edilizia) ed E (interventi di ristrutturazione urbanistica) dell.art.31 della legge n.457 del 1978, in quanto diviene tassabile l'area.


COME SI CALCOLA


Prima di procedere al calcolo dell'imposta da pagare, le rendite catastali dovranno essere aggiornate rivalutandole del 5% per i fabbricati.

L'ICI da pagare si otterrà moltiplicando il valore catastale dell'immobile per l'aliquota determinata dal Comune tenendo presente che il suddetto valore catastale si ottiene, a sua volta, moltiplicando la rendita catastale:

- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe)
- per 140, per i fabbricati di categoria B

La detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di Euro 103,29 fino a concorrenza del suo ammontare; essa è inoltre rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero di soggetti passivi che a tale destinazione l'adibiscono, precisando che la detrazione va ripartita fra il numero dei soggetti passivi che abitano il fabbricato e non in misura proporzionale alla quota di possesso.


COME PAGARE


Entro il 16 Giugno 2007 , posticipata al 18 giugno (in quanto il 16 giugno è sabato) i soggetti passivi dell'imposta (proprietari di immobili ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, ecc.) dovranno pagare, mediante:
1.  versamento da effettuare su bollettino di C/C postale n.139600 intestato a: Agente della Riscossione Provincia Ancona Imposta Comunale sugli Immobili
2. versamento da effettuare con Modello F/24;

una rata pari al  50% DELL'IMPOSTADOVUTA CALCOLATA SULLA BASE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DEI 12 MESI DELL'ANNO PRECEDENTE.

Entro il 16 Dicembre 2007, posticipata al 17 dicembre ( perchè il 16 dicembre è domenica) gli stessi dovranno versare il saldo dell'I.C.I dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dall'ente per il 2007 ed è quindi comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.

  Il contribuente ha la facoltà di versare l'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 16 Giugno 2007 applicando le aliquote e le detrazioni in vigore nel Comune nell'anno 2007.
  Non si dà luogo al versamento dell'imposta Comunale sugli Immobili qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo complessivo di €. 12,00 .
  Il pagamento deve essere effettuato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

  L'Ancona Tributi, concessionaria del servizio di riscossione ICI per il Comune di Fabriano, invierà i bollettini per il pagamento a tutti coloro che hanno già versato l'importo negli anni precedenti, bollettini di C/C in bianco potranno invece essere reperiti presso gli uffici postali, l'ufficio tributi del Comune di Fabriano e l 'U.R.P:

UFFICIO TRIBUTI   Piazzale 26 settembre 1997 Tel./Fax. 709340 -Tel.709260-709256
Orario di apertura al pubblico: LUNEDI' - MERCOLEDI'- VENERDI'   h.   9.00 -13.00   -   MARTEDI'-GIOVEDI'   h.   15.30-18.00

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBBLICO Piazza del Comune, n. 38  Tel. 0732 709319 - Fax. 0732 709
Orario di apertura al pubblico: DAL LUNEDI' AL SABATO  dalle 9.00 alle 12.30 e il MARTEDI' E GIOVEDI' dalle 15.30 alle 18.00


VARIAZIONI - COMUNICAZIONE 2006


Entro il 30 giugno 2007 deve essere presentata la comunicazioneICI per l'anno 2006 esclusivamente per gli immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) acquistati/ceduti nel corso dell'anno 2006, o per i quali, durante lo stesso anno 2006, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato (es. Gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito o estinto un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione; gli immobili hanno perso o acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI; gli immobili hanno cambiato caratteristiche rilevanti ai fini dell'imposta).

La comunicazione va redatta sull'apposito modulo e presentata al Comune nel quale sono ubicati gli immobili denunciati, indirizzata a COMUNE DI FABRIANO - Ufficio Tributi - Piazza del Comune 1 - 60044 FABRIANO (AN), oltre che mediante consegna diretta all'Ufficio I.C.I. od a mezzo fax .
La sanzione per la mancata presentazione della comunicazione I.C.I. è di € 103,29 per ogni immobile non dichiarato.



Vai ai modelli per la COMUNICAZIONE ICI 2006

Nota bene: i modelli  sono disponibili  anche presso l'Ufficio Tributi e presso l'U.R.P (Ufficio Relazioni con il Pubblico). 

A partire dal 1.1.2007 è abolita la comunicazione ICI. Pertanto per le variazioni avvenute dall'1.1.2007 la comunicazione è sostituita dalla dichiarazione ICI. Relativamente alle variazioni intervenute per l'anno d'imposta 2007 saranno ritenute valide le comunicazioni presentate dai contribuenti al posto delle dichiarazioni.


COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA ("Ravvedimento Operoso")


Per le irregolarità in materia ICI è applicabile il ravvedimento operoso con le sanzioni previste per le imposte sui redditi e Iva. La sanzione minima per omesso o tardivo versamento è del 30%. La sanzione si riduce ad 1/8 del minimo se il tardivo versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla sua scadenza. La sanzione è, quindi, del 3,75% dell'importo della violazione.
Es. I contribuenti che non hanno versato la prima rata ICI 2007 entro il 16 Giugno 2007, se si ravvedono entro 30 giorni (cioè entro il 16 Luglio 2007), devono versare le somme dovute, più la sanzione del 3,75%, più gli interessi del 2,5% annuo, calcolati solo sull'imposta non versata, per i giorni dal 19 Giugno 2007 fino al giorno del pagamento compreso. I contribuenti che hanno omesso la prima e/o seconda rata scadute rispettivamente il 30 giugno 2006 e il 20 Dicembre 2006, possono avvalersi del ravvedimento spontaneo. La violazione per omesso o parziale versamento della prima e/o seconda rata ICI 2006 è sanabile con la sanzione del 6%, se l'irregolarità viene sanata entro un anno dalle rispettive scadenze (quindi 30 giugno 2007 e 20 Dicembre 2007). Per regolarizzare la posizione, si versano cumulativamente l'imposta omessa, le sanzioni e gli interessi al tasso legale del 2,5 %, usando l'ordinario bollettino con caratteri in rosso e barrando la casella "RAVVEDIMENTO".


COME RICHIEDERE IL RIMBORSO


Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento, il rimborso della maggiore ICI versata o non dovuta utilizzando apposita istanza.


MODULISTICA


ANNO 2007



MODULISTICA ICI ANNO 2006 e COMUNICAZIONE ANNO 2005


DOCUMENTI UTILI


NORMATIVA DI RIFERIMENTO



INFORMAZIONI


Distribuzione della modulistica

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Indirizzo Piazza del Comune, 38
Telefono 0732 709319
Fax 0732-709294
Orario dal lun. al sab. 9.00- 12.30
mar. gio. 15.30-18.00
E-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


DOVE RIVOLGERSI:UFFICIO TRIBUTI
IndirizzoPrimo piano del Palazzo del Podestà
Telefono0732 709260 - 709256 - 709258 - 709340
Fax0732 709340
Orariolun. mer. ven. 9.00 - 13.00 mar. e gio. 15.30 - 18.00

COMPETENZA


Ente/organizzazioneCOMUNE DI FABRIANO - Settore Servizi Finanziari
Dirigente De Simone Immacolata
ResponsabileSargenti Simonetta

aggiornamento a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fabriano


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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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