Categoria: Guida ai Servizi del Comune
Argomento: Assistenza e Solidarietà, Casa e Urbanistica
Contributi per gli affitti
A CHI E' RIVOLTO IL CONTRIBUTO
Riservato a nuclei familiari in cui il richiedente, ovvero un componente, si trovi nel seguente stato:
– ex lavoratore dipendente che non goda di indennità;
– ex lavoratore dipendente che abbia una indennità a seguito di licenziamento;
– ex lavoratore dipendente che abbia perso il lavoro dal 1° gennaio 2010 a causa di:
a) licenziamento
b) dimissioni per giusta causa
c) mancato rinnovo di un contratto a termine (vi rientrano i lavoratori che hanno maturato a partire dal 01/09/2009 un periodo lavorativo di almeno 3 mesi, ovvero 90 giorni, con uno o più contratti anche non continuativi. In quest'ultima fattispecie sono ricompresi, e con le stesse modalità, i lavoratori subordinati (anche quelli con contratto di somministrazione e di apprendistato) e i contratti di collaborazione.

CHI PUO' FARE LA DOMANDA
Possono presentare domanda di contributo:
Nuclei familiari in cui il richiedente, ovvero un componente, si trovi nel seguente stato:
- ex lavoratore dipendente che non goda di indennità;
- ex lavoratore dipendente che abbia una indennità a seguito di licenziamento;
- ex lavoratore dipendente che abbia perso il lavoro dal 1° gennaio 2010 a causa di:
a. licenziamento
b. dimissioni per giusta causa
c. mancato rinnovo di un contratto a termine (vi rientrano i lavoratori che hanno maturato a partire dal 01/09/2009 un periodo lavorativo di almeno 3 mesi, ovvero 90 giorni, con uno o più contratti anche non continuativi. In quest'ultima fattispecie sono ricompresi, e con le stesse modalità, i lavoratori subordinati (anche quelli con contratto di somministrazione e di apprendistato) e i contratti di collaborazione.
Per quanto concerne il licenziamento e il mancato rinnovo di un contratto a termine (vi rientrano i lavoratori che hanno maturato a partire dal 01/09/2009 un periodo lavorativo di almeno 3 mesi, ovvero 90 giorni, con uno o più contratti anche non continuativi. In quest'ultima fattispecie sono ricompresi, e con le stesse modalità, i lavoratori subordinati (anche quelli con contratto di somministrazione e di apprendistato) e i contratti di collaborazione dovrà essere prodotta idonea documentazione (ad esempio licenziamento: copia conforme all'originale della lettera di licenziamento), mentre le dimissioni per “giusta causa” dovranno essere documentate e comprovate da copia dell'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Per l'attribuzione dei contributi alla locazione stanziati nell'ambito delle misure regionali anticrisi (pari ad euro 1,4 mil), e destinati alle categorie di cittadini di cui sopra, i requisiti vanno verificati sulla base del valore ISEE corrente, rimodulato convenzionalmente con l'abbattimento della quota di reddito da lavoro dipendente nei limiti indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 250 del 23.02.2009 e successiva convenzione tra la Regione Marche e i C.A.F. approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 251/2009.
Requisiti oggettivi:
a) contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali di alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
b) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a euro 500,00;
Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento, ai fini del pagamento dell'imposta di registro.
c) conduzione di un appartamento di civile abitazione (non di edilizia pubblica sovvenzionata), iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);
Requisiti soggettivi:
a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea. Anche il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea può presentare domanda, purché in possesso di:
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- permesso di soggiorno almeno biennale, rilasciato ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificati dalla Legge 30.07.2002 n. 189 e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi dell'art. 40 L. 189/02;
- certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque nella medesima regione come previsto dall'art.11 comma 13 della legge 6 agosto 2008 n.133, e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo alla data di pubblicazione del bando (artt. 5, 9 e 40 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificati dalla Legge 30.7.2002 n. 189);
b) residenza anagrafica o procedimento anagrafico concluso alla data di pubblicazione del bando nella Città di Fabriano e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
c) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico e/o di altri residenti nel medesimo alloggio, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 44/1997 e successive modificazioni;
d) essere in regola con il pagamento del canone di locazione al momento della presentazione della domanda e di dichiarare entro il 31/12/2011 l'eventuale interruzione, per rilascio alloggio, del pagamento del canone;
e) valore ISEE ed incidenza del canone annuo rientranti nei limiti di seguito indicati:
e.1 non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale (euro 5.424,90), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30%;
e.2 non superiore all'importo annuo di due assegni sociali (euro 10.849,80), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 40%.
il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo monopersonale.
Art. 75 D.P.R. 445/00 “Decadenza dai benefici” - Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La decadenza dal beneficio può essere parziale o totale e comporta, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n.2988/95, l'obbligo a carico del beneficiario di restituire, parzialmente o totalmente gli importi che siano risultati indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi legali.
NOZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per essere ammessi alla erogazione del contributo è quella risultante dalle certificazioni ISEE, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni avente per oggetto i redditi di tutti icomponenti del nucleo familiare anagrafico percepiti nell'anno d'imposta 2010 (dichiarazione dei redditi 2011) pena l'esclusione.
Qualora la domanda di contributo provenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, questa deve comunque far parte del medesimo nucleo anagrafico dello stesso.Qualora l'abitazione per la quale viene richiesto il contributo sia occupata da due o più nuclei familiari, anagraficamente tra loro distinti(coabitanti) e contitolari del rapporto locativo, questi devono presentare singole domande di contributo; l'ammontare del contributo concedibile verrà suddiviso in pari quota fra i contitolari.
COME SI PRESENTA LA DOMANDA
La domanda di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere presentata secondo il fac-simile di modello gratuitamente fornito dal Comune e da ritirare presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fabriano sito in Piazza del Comune 38, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18,00.
Le domande devono essere presentate all'ufficio protocollo - Piazzale 26 settembre 1997, pena l'esclusione dal beneficio entro e non oltre le ore 13,00 del 14/10/2011, come da orario e data apposti dall'ufficio ricevente.
Se la domanda verrà spedita mediante raccomandata postale farà fede quale data di presentazione, quella apposta dal timbro dell'Ufficio P ostale accettante.
La domanda sarà valida se corredata di copia fotostatica del documento d'identitàin corso di validità, la cui mancanza determina l'esclusione dell'erogazione del contributo.
LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE E/O CARENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (CERTIFICAZIONE I.S.E.E. CORREDATA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA IN CORSO DI VALIDITÀ O COPIA DELLA STESSA UNITAMENTE A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DEL POSSESSORE DELL'ORIGINALE; COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATO;
COPIA DELLA RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNO 2011; COPIA RICEVUTE DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO/AGOSTO '11; FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ SENZA AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE), ERRONEAMENTE COMPILATE E/O MANCANTI DELLE INFORMAZIONI ASTERISCATE (***), AL PUNTO DA NON POTER CONSENTIRE LA NORMALE PROCEDURA DI ISTRUTTORIA, E LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA, COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLE STESSE
LA MANCATA PRESENTAZIONE ENTRO IL 31/01/2012 DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO DEI CANONI D'AFFITTO DEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE '11, EVENTUALI NUOVI CONTRATTI, RICEVUTA DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNO 2011 (F23) (PER COLORO CHE HANNO SCELTO IL REGIME FACOLTATIVO DELLA “CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI” E CHE, TRA L'ALTRO, NON SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO, DEVONO PRESENTARE COPIA DEL MODELLO SEMPLIFICATO SIRIA OPPURE MODELLO 69, PRESENTATO DAL LOCATORE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE OVVERO COPIA DELLA RACCOMANDATA RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE DEL LOCATORE AL CONDUTTORE DI SCELTA DEL REGIME FACOLTATIVO DELLA “CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI”, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA
NORMATIVA VIGENTE), ECC, COMPORTERA' UNA PARZIALE DECADENZA DAL CONTRIBUTO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLO STESSO.
IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO ALLA SCADENZA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, IL BENEFICIARIO NON SARA' RIAMMESSO NEI TERMINI, NE' L'ENTE PROVVEDERA' AD INOLTRARE ULTERIORI AVVISI.
INFORMAZIONI UTILI
Al fine di evitare errori formali e di favorire la corretta compilazione della domanda e dell'autocertificazione, si chiede di allegare anchela seguente documentazione:
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Copia della ricevuta del pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2011;
- Copie ricevute del canone di locazione relative al periodo gennaio/agosto 2011;
MODULISTICA

CONTROLLI
Le autocertificazioni rese all'atto di presentazione della domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sonosottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia, anche in collaborazione con la Guardia diFinanza.
In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la documentazione che dovrà essere presentataentro e non oltre 10 giorni. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione, o si accerti la mendacitàdella dichiarazione, decade immediatamente dal beneficio.
Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI
Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, rispetto al valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000:
a) sino a ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISEE al 30%. Il contributo non può comunque essere superiore a 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;
b) sino a ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISEE al 40%. Il contributo non può comunque essere superiore a 1/4; dell'importo annuo dell'assegno sociale;
Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione.
NON CUMULABILITA' CON ALTRI BENEFICI
Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare altresì se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi per la locazione e/o deposito cauzionale per la stipula di nuovo contratto relativamente al medesimo periodo (anno 2011), compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 28.9.1997 e successive modificazioni; in entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:
1) l'importo richiesto / già percepito;
2) la normativa in base alla quale fu presentata la domanda.
Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 431/1998 e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo; restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.
Nel caso il richiedente percepisca un contributo durante il corso dell'anno 2011, questi avrà cura di dichiararlo entro il 28/02/2012.
RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il contributo verrà erogato agli aventi diritto in maniera proporzionale all'effettivo finanziamento regionale.
Nell'eventualità di fondi insufficienti a soddisfare il fabbisogno, il contributo verrà determinato a favore di tutti i conduttori, tenuto contodel rapporto "fabbisogno complessivo/fondo disponibile", fermo restando quanto previsto all'art. 6.
L'entità delle risorse regionali non possono essere indicate in quanto non ancora assegnate.
Il contributo verrà erogato esclusivamente mediante riscossione diretta presso la Tesoreria dell'Ente.
Qualora il contributo non venga riscosso entro 90 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della graduatoria definitiva del presente bando, il beneficio si intende decaduto e il Comune
di Fabriano provvederà a restituire la somma corrispondente alla Regione Marche.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L.R. n. 20/2010 (legge finanziaria 2011);
- DGR n. 1175 del 30/08/2011;
- Protocollo d'intesa siglato con le organizzazioni sindacali la Regione il 05/05/2011;
- Circolare INPS n. 163 del 20/10/2003 ad oggetto “Indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti: giusta causa di dimissioni da parte
del lavoratore: integrazioni al testo della Circolare n. 97 del 4 giugno 2003”
- nota n. 0486765 del 02/08/2011, ns prot. n. 38521 dell'08/08/2011 della Regione Marche - Servizio Territorio Ambiente Energia - P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica
e Sociale;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 07/07/2011;
- Decreto del Dirigente n. 25 del 02/08/2011;
INFORMAZIONI
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Indirizzo Piazza del Comune, 38
Telefono 0732 709319
Fax 0732-709294
Orario dal lun. al sab. 9.00- 12.30
mar. gio. 15.30-18.00
E-mail urp@comune.fabriano.an.it
COMPETENZA
Ente/organizzazione | COMUNE DI FABRIANO - Settore Servizi al Cittadino |
Responsabile | Brandi Elisabetta |
Dirigente | Boscaino Fernando |
aggiornamento a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fabriano