ELENCO SOCIETA' SPORTIVE

Il Comitato promotore della Giornata dello sport, in collaborazione con la consulta dello sport e il Comune di Fabriano, rende disponibile i contatti delle società sportive che hanno collaborato per realizzare la giornata dello sport e altre iniziative legate all'attività sportiva

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ELENCO DELLE SOCIETA' /ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

INFO SUL DIVORZIO BREVE

 
 

Modulistica

 

Normativa di riferimento

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132, la legge di conversione 10 novembre 2014, n.  162

……………….                               Art. 12

 

Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di  cessazione degli effetti civili del  matrimonio  e  modifica  delle  condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello  stato civile

  1. I coniugi possono  concludere,  ((  innanzi  al  sindaco,  quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto  del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, )) del comune di residenza di uno di loro o  del  comune  presso  cui  e'  iscritto  o trascritto l'atto di matrimonio, (( con l'assistenza  facoltativa  di un avvocato, )) un accordo di separazione personale ovvero, nei  casi di cui all'articolo 3, primo comma,  numero  2),  lettera  b),  della

legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del  matrimonio,  nonche'  di  modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio.

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori di handicap grave (( ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 )) , ovvero economicamente non autosufficienti.  

  3. L'ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti personalmente, (( con l'assistenza facoltativa di un avvocato, ))   la dichiarazione che esse vogliono  separarsi  ovvero  far  cessare  gli effetti civili del matrimonio o  ottenerne  lo  scioglimento  secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la

modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo  e'  compilato  e  sottoscritto  immediatamente   dopo   il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente  comma.  L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di

cui  al  comma  1,  i  procedimenti  di  separazione  personale,   di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di  scioglimento  del matrimonio e  di  modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di divorzio. (( Nei  soli  casi  di  separazione  personale,  ovvero  di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento  del matrimonio secondo condizioni  concordate,  l'ufficiale  dello  stato civile, quando riceve le  dichiarazioni  dei  coniugi,  li  invita  a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla  ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti  di  cui  al comma 5. La  mancata  comparizione  equivale  a  mancata  conferma dell'accordo. ))

  4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  dopo  le parole «trasformato in consensuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione  di  negoziazione  assistita  da  un  avvocato ovvero dalla  data  dell'atto  contenente  l'accordo  di  separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».

  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del  matrimonio  ricevuti  dall'ufficiale  dello

stato civile;»;

  b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera  g),  e'  aggiunta  la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di  separazione  personale,  di scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

  c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente  lettera:  «d-ter)  ((  degli  accordi  ))   di   separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».

  6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da  esigere  da  parte  dei  comuni  all'atto  della conclusione  dell'accordo  di  separazione   personale,   ovvero   di scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune  non  puo'  essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 642».

  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

…………

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Il Decreto del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, stabilisce le modalità di raccolta delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • accertamenti diagnostici
  • scelte terapeutiche
  • singoli trattamenti sanitari.

Per saperne di più:  http://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioNotizieDat.jsp?lingua=italiano&id=4016

 

MODELLO DI RICHIESTA ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

 

L'AFFIDO: QUELLO CHE E' IMPORTANTE SAPERE

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L'AFFIDO : TUTTO QUELLO CHE e' IMPORTANTE SAPERE.

 

 

Che cosa è l'affido

Che cos’è l’affido familiare?
L’affidamento familiare è un'esperienza di solidarietà, una risposta di aiuto ad un bambino o ad un adolescente, italiano o straniero. L’affido consiste nell’accogliere un bambino all’interno della propria famiglia per un periodo di tempo che può essere più o meno lungo.


A che cosa serve?
È un intervento che vuole essere di aiuto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell’educazione dei figli. Esistono diverse tipologie di affidamento familiare che rispondono all’esigenza di dare risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia. Tali modalità di accoglienza differenziate permettono di valorizzare le diverse disponibilità, motivazioni e risorse delle persone che intendono dedicare tempo e capacità personali.


Chi sono i minori che necessitano di una famiglia affidataria?
Bambini e/o ragazzi nella fascia d’età 0-18 anni, pertanto possono essere neonati, bambini di due/tre anni, possono frequentare la scuola materna, elementare o la scuola media, possono essere più grandi e avere fino a diciassette anni compiuti. Per alcuni di loro può essere consigliata l’accoglienza in una famiglia con figli, per altri, può essere consigliabile l’accompagnamento da parte di una persona affidataria single o di una coppia di coniugi.


Chi sono le famiglie di origine dei minori affidati?
Sono famiglie che hanno bisogno di aiuto e che in un preciso momento della loro vita e per determinati motivi, non riescono da sole a soddisfare i bisogni educativi, affettivi e di cura dei propri figli. Ad esempio, l’affidamento familiare può essere utile quando ci sono problemi di salute dei genitori, o quando il nucleo familiare si disgrega; quando tra i genitori esiste un alto livello di conflittualità che pregiudica la crescita equilibrata dei figli, o ci sono evidenti inadeguatezze nella funzione educativa dei genitori.


Quali sono le caratteristiche dell’affido?
- la temporaneità;
- il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine;
- la previsione del rientro del minore nella propria famiglia di origine.


Quali sono le diverse tipologie di affido?
Ai sensi della Legge n. 184/1983 e ss. mm Legge n. 194/2001, l’affidamento può essere:
- Consensuale: i genitori del minore sono d’accordo e spesso sono loro stessi a chiedere questa forma di aiuto ai Servizi Sociali;
- Giudiziale: i genitori non sono sempre collaborativi e l’affidamento è decretato dal Tribunale per i Minorenni.

Nel corso degli anni, l’indicazione normativa sull’affidamento familiare è stata declinata in una pluralità di forme anche in base all’intensità del bisogno e dei “tempi” di accoglienza. Pertanto considerando le ultime disposizioni regionali (D.G.R. Regione Marche n. 1161 del 01.08.2012 e ss. mm.), ed i regolamenti degli Ambiti Territoriali, l’affidamento può anche considerarsi:

- A tempo pieno: il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia di origine (nelle modalità stabilite dai Servizi Sociali)

- A tempo parziale (diurno o residenziale saltuario): il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai genitori naturali, oppure trascorre con la famiglia affidataria solo alcuni giorni ed in genere il fine settimana rientra a casa.


Chi sono le famiglie affidatarie?
Possono diventare affidatari, così come previsto dalla legge, coppie con o senza figli, sposate o conviventi e persone singole. Non ci sono vincoli di età rispetto al bambino affidato.


Quali sono i requisiti richiesti agli affidatari?
- disponibilità di uno spazio mentale nella propria vita e di uno spazio fisico nella propria casa;
- disponibilità affettiva e volontà di tenere per mano ed accompagnare un bambino o un ragazzo per un tratto di strada più o meno lungo con l’unica pretesa di sviluppare le proprie potenzialità;
- disponibilità ad accogliere una famiglia in difficoltà;
- disponibilità a collaborare con i Servizi Sociali e, qualora sia coinvolta, anche con l’Autorità Giudiziaria.


Durante l’affido quali sono i principali compiti degli affidatari?
Durante il periodo di affido, Servizi Sociali e famiglia affidataria collaborano attivamente per la costruzione di un progetto di affido nel quale gli affidatari assumono diversi importanti compiti.
In particolare:

- accogliere presso di sé il minore, provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;
- garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia;
- curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria famiglia, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affido;
- partecipare agli incontri di verifica sull’affidamento predisposti nel tempo dai Servizi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto;
- partecipare all’attività di sostegno e formazione svolte dal Servizio preposto all’affidamento, al fine di promuovere occasioni di confronto e discussione sulle esperienze di affido e di promozione di una cultura dell’infanzia per realizzare i progetti di protezione e tutela del minore.

Che cos'è l'Appoggio Familiare?
Vi è inoltre una ulteriore forma di intervento di aiuto e sostegno rappresentato dall’ “appoggio familiare” che si attua per affiancare la famiglia che non è in grado di occuparsi completamente delle necessità affettive ed educative dei figli, in quanto risultano carenti di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento. L’appoggio familiare ha durata temporanea, per alcune ore della giornata, in determinati giorni della settimana, o per il week-end.

Le principali caratteristiche di questo tipo di aiuto familiare sono: la temporaneità; nessuna sostituzione delle capacità genitoriali; il mantenere contatti con la famiglia del minore; la presenza di una rete di servizi pubblici, di associazioni private, per il confronto ed il sostegno a chi si offre come volontario disponibile.
In particolare si rivolge a:
- minori che necessitano di essere seguiti in attività educativo-scolastiche e di sviluppo dell’inserimento sociale che  la famiglia d’origine non è in grado di garantire;
- situazioni in cui occorre dare appoggio e sostegno anche alla famiglia naturale oltre che al minore; per la gestione della vita quotidiana;
- minori in fase adolescenziale o pre-adolescenziale che necessitano di essere seguiti oltre che nelle attività scolastiche, in attività sportive, parrocchiali, ecc.

Possono essere affidatari d’appoggio (come per l’affido) coppie con o senza figli, sposate o conviventi, persone singole, che preferibilmente abbiano frequentato un percorso di formazione o sensibilizzazione.
Non occorre avere requisiti particolari di reddito o tenore di vita. Sono sufficienti: uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un’altra persona diversa da sé; la disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare per alcuni momenti della giornata un bambino o un adolescente, senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a sviluppare le sue capacità, valorizzando i suoi lati positivi; la consapevolezza della presenza e dell’importanza della famiglia d’origine nella vita del bambino.

 

Contrasto alla ludopatia

Con la Legge regionale n. 3/2017 sono state emanate delle norme per il contrasto alla ludopatia.

Questa Legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, nonché delle patologie correlate, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.

La Regione predispone il materiale informativo sui rischi derivanti dal gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, da esporre da parte degli esercenti, che indica e contiene:

1) i rischi connessi al gioco eccessivo;

2) i servizi socio-sanitari attivati dal Piano regionale integrato;

3) il test di verifica finalizzato ad una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza;

4) la possibilità di utilizzare dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell’apparecchio;

5) il numero verde che la Regione mette a disposizione di chi avesse bisogno di aiuto.

Gli esercenti autorizzati alla pratica del gioco sono tenuti ad esporre in maniera visibile il materiale informativo predisposto dalla Regione; tale materiale informativo deve essere esposto anche su ogni apparecchio e congegno per il gioco.

Il personale operante negli esercizi in cui si pratica il gioco è obbligato a frequentare corsi di formazione secondo quanto previsto nel Piano regionale integrato.

Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri, nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, di trecento metri, in quelli inferiori ai cinquemila abitanti, da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati.

I Comuni, in ordine all'installazione di apparecchi e congegni per il gioco, possono individuare quali altri luoghi sensibili quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti della pianificazione regionale, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica.

I Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, possono disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi previsti dalla normativa statale, prevedendo al riguardo fasce orarie giornaliere fino ad un massimo di dodici ore, anche in forma articolata.

I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi presenti sul proprio territorio, in possesso del marchio “No Slot” e possono per questi prevedere forme premianti.

 

_ LOCANDINA

_ BROCHURE

_ ADESIVI

_ LEGGI E NORMATIVA

 

 

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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